Controlli e liti

Le evidenze di crisi del comparto ribaltano gli studi di settore

La Ctr Campania 101/12/2022 ricorda l’obbligo di contraddittorio per utilizzare lo scostamento. La situazione può emergere da un decreto, dalla cassa integrazione e dal lease back

Studi di settore spuntati davanti a evidenze concrete che giustificano lo scostamento tra il risultato standard e quello effettivo. È quanto emerge dalla sentenza n. 101/12/2022 della Ctr Campania (presidente Buono, relatore Marrone) che, accogliendo l’appello del contribuente, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva confermato la legittimità dell’accertamento.

Il caso appare paradigmatico. L’ufficio accerta una Srl basandosi sul risultato derivante dall’applicazione di Ge.Ri.Co. (gestione ricavi e compensi). Non è dato sapere l’entità dello scostamento riscontrato, ma la ripresa è ulteriormente suffragata dal risultato di non normalità relativo «all’indice relativo all’incidenza dei costi residuali sui ricavi» scaturito dallo stesso studio di settore.

In primo grado il giudice conferma la legittimità dell’accertamento. Appellando quindi la sentenza, il contribuente si difende evidenziando nuovamente, in particolare, la situazione di grave crisi che aveva colpito il settore di appartenenza della società (produzione di pellami) testimoniata da plurimi fattori: un decreto del ministro per le Attività produttive del novembre del 2017; il ricorso alla cassa integrazione; un’operazione di lease back sulla proprietà immobiliare.

La Ctr ha ricordato che gli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege, ma nasce solo in esito del necessario contraddittorio con il contribuente. Ha quindi accolto l’appello, evidenziando che nel caso in esame l’ufficio ha sostanzialmente omesso di apprezzare correttamente le giustificazioni addotte dalla società rispetto all’elaborazione standard effettuata dal software. Pertanto la decisione di primo grado doveva essere riformata.

Gli accertamenti da studi di settore sono ormai (quasi) un ricordo. Dal 2018, infatti, sono stati sostituiti dagli Isa che, per quanto somiglianti, non sono più strumenti “di accertamento” ma, semmai, “di selezione” (oltre che premiali). Ad ogni buon conto, ancora per un po’ di tempo le partite Iva medio piccole potrebbero trovarsi nella condizione di dover fare i conti con i risultati di Ge.Ri.Co. Fino all’annualità 2017, infatti, gli studi di settore restano pienamente operativi e quindi è bene fare ancora tesoro di queste sentenze che ricordano - magari faticosamente se per avere ragione si deve arrivare fino al secondo grado - che non ci può essere niente di automatico nel ribaltare il ricavo o il compenso “puntuale” sulla situazione della partita Iva mirata.

Lo studio, infatti, fornisce un risultato meramente “statistico” che, per essere utilizzato in sede di accertamento, deve essere adattato al caso valutando concretamente in contraddittorio la realtà fattuale che caratterizza la situazione del contribuente rispetto al dato standard.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©