Imposte

Versamenti contributivi con le vecchie aliquote fino alle nuove istruzioni

Gli oneri delle aziende: prelievo ordinario dello 0,15% fino a 5 addetti e dello 0,55% da 6 a 15

di Alessandro Rota Porta

L’allargamento, dal 1° gennaio, della platea dei datori di lavoro rientranti tra gli strumenti del Fondo di integrazione salariale a coloro che occupano almeno un dipendente porta con sé anche l’estensione dei connessi oneri contributivi, anche se per ora le operazioni di calcolo e versamento sono in stand-by. Il prelievo grava anche sui lavoratori: la contribuzione è ripartita tra questi ultimi e i datori nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi.

Il messaggio Inps 637/2022 ha rimandato a successive istruzioni sui dettagli operativi per il corretto assolvimento degli obblighi informativi (con le denunce mensili Uniemens) e contributivi: quindi, come già avvenuto per la mensilità di gennaio, i datori interessati continuano a seguire le disposizioni di prassi vigenti al 31 dicembre 2021, in attesa di conoscere anche la modalità per effettuare la regolarizzazione delle differenze contributive relative ai periodi di paga gestiti con le vecchie regole.

Rientrano nell’applicazione del Fis, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Quanto alla misura della contribuzione, quella ordinaria, per il 2022, è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti e passa allo 0,55% per quelli che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti. Si tratta di importi “agevolati” solo per quest’anno – in base all’articolo 1, comma 219, della legge 234/2021 – perché la contribuzione a regime (dal 2023) sarà più elevata e rispettivamente fissata nello 0,50% e nello 0,80%, a seconda delle classi dimensionali appena descritte.

Per il contributo addizionale, quello che scatta in caso di utilizzo dell’ammortizzatore, resta confermata la misura vigente prima degli interventi operati dalla legge 234/2021 sull’impianto del Dlgs 148/2015. Il contributo ammonta al 4% delle retribuzioni perse in conseguenza del ricorso all’assegno di integrazione salariale. Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 29, del Dlgs 148/2015 – introdotto dalla legge di Bilancio 2021 – prevede però un meccanismo virtuoso che, dal 2025, consentirà ai datori che hanno usato meno l’ammortizzatore uno “sconto” sull’importo del contributo: l’aliquota si ridurrà del 40% (attestandosi così al 2,4%) per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non abbiano chiesto l’ assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

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