Adempimenti

Sanatoria ricerca e sviluppo con certificazione

Le novità introdotte con la legge di Bilancio per il 2023: entro il 30 novembre l’istanza di adesione alla restituzione spontanea dei crediti del periodo 2015-2019

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Due positive novità sui crediti ricerca e sviluppo sono contenute nei commi 271 e 272 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022): invio entro il 30 novembre 2023 (invece del 31 ottobre 2023) della richiesta di riversamento spontaneo del credito del periodo 2015-2019 indebitamente utilizzato in compensazione, e ampliamento temporale della possibilità di richiedere la certificazione degli investimenti, effettuati in base alle due differenti discipline vigenti dal 2015 al 2019, e dal 2020 in poi, fino alla notifica del processo verbale di constatazione (Pvc).

La prima novità riguarda il termine di invio della richiesta di accesso al riversamento del credito, che, già prorogato al 31 ottobre 2023 dal Dl 144/2022, è ulteriormente spostato di un mese e quindi al 30 novembre 2023. Restano invece invariati i termini di riversamento del credito, come da ultimo stabiliti dall’articolo 38 del Dl 144/2022, modificato dalla legge 175/2022 di conversione, ossia: 16 dicembre 2023 o, in caso di rateizzazione, 16 dicembre 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023.

La seconda modifica riguarda la certificazione prevista dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022, che può riguardare le attività ammissibili al beneficio ex articolo 3 del Dl 145/2013 ed ex articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019, e quindi i crediti maturati sia nel periodo 2015-2019, sia dal 2020 in poi.

Il comma 272 della legge 197/2022 stabilisce ora che la certificazione potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione, ossia, si ritiene, fino alla notifica del pvc finale. In precedenza, la certificazione poteva invece essere richiesta fino a un momento antecedente, ossia fino a che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non fossero state già constatate e comunque, non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente avesse avuto formale conoscenza.

La certificazione sarà affidata a soggetti pubblici e privati, iscritti in un apposito albo sulla base di apposite disposizioni attuative, che ad oggi sono note solo in bozza, e avrà effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, tranne che non sia rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

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