Controlli e liti

La velocità degli uffici non può condizionare l’accesso alla pace fiscale

Il tema della notifica della cartella rischia di sbarrare la strada agli interessati

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Con la sentenza 175 del 27 giugno 1986, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 del Dl 429/1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa da condono anziché sino alla data di entrata in vigore del medesimo Dl 429/82. Questo in ragione della disparità di trattamento che si veniva a verificare tra i contribuenti, in ragione del fatto che un atto dell’amministrazione venisse o meno notificato entro una certa data, successiva alla data di entrata in vigore della legge.

A ben guardare, oggi questa situazione non si verifica soltanto per la definizione agevolata degli atti in adesione o in acquiescenza (si veda l’articolo a lato), ma anche per quella degli avvisi bonari di cui al comma 153 della stessa legge di Bilancio 2023. Infatti, va ricordato che per costante giurisprudenza di legittimità l’invio dell’avviso bonario è obbligatorio solo per aspetti rilevanti della dichiarazione. Così che, in caso di omesso versamento di imposte dichiarate, non sussistendo alcuna incertezza sulle ragioni del recupero, la comunicazione di irregolarità non va necessariamente emessa (Cassazione, 22061/2022). Ne deriva che, in linea teorica, non vi è alcuna garanzia che i contribuenti interessati da tale sanatoria saranno messi in condizione di beneficiarne.

I dubbi sulle date

Allo stesso modo una certa discrezionalità degli uffici si ravvisa nella definizione dell’omesso pagamento delle rate di istituti deflattivi perfezionati in passato, alla luce dell’interpretazione fornita nella circolare 2/E del 2023. La norma stabilisce che la sanatoria è preclusa se è stata notificata la cartella di pagamento o intimazione, senza precisare la data cui la notifica si riferisce. Da ciò si è dedotto che, sotto il profilo sistematico, l’unica lettura corretta fosse quella di guardare alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1 gennaio 2023).

Secondo l’Agenzia, invece, bisognerebbe fotografare la data in cui si versa la prima rata, in scadenza al 31 marzo 2023. Si tratta, tuttavia, di una tesi non condivisibile. In primo luogo, se è vero che la norma di legge non dispone espressamente la data di riferimento della notifica del titolo esecutivo, è altrettanto vero che la scelta della data di pagamento della prima rata è ugualmente arbitraria, posto che questa specifica sanatoria, a differenza di altre (ad esempio, la definizione degli accertamenti), non si perfeziona con il versamento della prima rata, occorrendo il versamento integrale dell’imposta. Al contrario, la tesi che si preferisce, che guarda alla notifica al 1° gennaio scorso, è per l’appunto l’unica conforme ai canoni costituzionali, poiché scongiura il rischio che l’accesso alla definizione dipenda dalla velocità di notifica delle cartelle.

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