Imposte

Quote marginali in altre aziende: resta lo status di società agricola

Il possesso di partecipazioni, anche se in società non agricole, non comporta in automatico il mutamento delle attività

di Vanni Fusconi e Giorgio Gavelli

Il semplice possesso di partecipazioni, anche se in società non agricole, non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo di attività agricole: è un principio che, nonostante una giurisprudenza prevalentemente contraria, alcuni uffici mettono in discussione.

L’attività agricola

L’articolo 2 del Dlgs 99/2004 stabilisce che possono definirsi società agricole quelle che prevedono nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che nella loro denominazione comprendono l’indicazione “società agricola”. Le società che operano in agricoltura, se rispettano questi requisiti, possono optare per la determinazione del reddito in base al reddito agrario, in base al comma 1093 della legge 296/2006: tale facoltà è esclusa per le società per azioni e in accomandita per azioni; mentre le società semplici titolari di redditi dei terreni rientrano naturalmente nei redditi fondiari.

L’esercizio esclusivo delle attività agricole è inoltre richiesto per le società che intendono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) ex articolo 1 del Dlgs 99/2004. Oltre a tale esclusività, è richiesto che almeno un socio per le società di persone, ovvero un amministratore per quelle di capitali, sia in possesso della medesima qualifica, e che tali soggetti siano iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale in agricoltura.

Le società con il requisito di imprenditore agricolo professionale possono acquistare terreni agricoli assolvendo la sola imposta catastale dell’1%, mentre le imposte ipotecaria e di registro sono fisse. In sostanza, quindi, l’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola è condizione determinante per la tassazione catastale e per fruire delle agevolazioni Imu e per le imposte sui trasferimenti.

Il punto dell’Agenzia

La materia è stata affrontata con molto rigore dall’agenzia delle Entrate con la circolare 50/E/2010, con particolare riferimento al possesso di partecipazioni e alla possibile opzione per la tassazione catastale. L’Agenzia precisa che il requisito dell’esclusività viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società, tranne se queste siano società agricole con esercizio esclusivo di un’attività agricola e che i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole proprie. È quindi ammesso che una società agricola possieda una partecipazione in una cooperativa agricola alla quale conferisce i propri prodotti agricoli.

Quando viene detenuta una partecipazione che non ha natura strettamente agricola, gli uffici spesso negano all’impresa agricola acquirente l’applicazione dell’agevolazione nota come “piccola proprietà contadina” sul valore dei fondi trasferiti, nonostante la giurisprudenza contraria (Ctp Forlì 116/1/2019, 46/01/2020 e 95/02/2022).

Il parere dei giudici

Secondo i giudici, il possesso di partecipazioni non comporta automaticamente il mutamento dell’attività svolta, a meno che non sia tale da incidere in modo sostanziale sulla gestione. Il principio è ricavabile dallo stesso articolo 2 del Dlgs 99/2004, che consente alle società agricole di svolgere anche attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo, di terreni e di fabbricati strumentali, senza perdere la qualifica di “società agricola”, a condizione che i ricavi derivanti da queste siano marginali, cioè non superino il 10% di quelli derivanti dall’attività agricola. Una deroga che dovrebbe far comprendere come il riferimento operato dall’articolo 2 non sia esaustivo di tutte le possibili situazioni, ma si tratti di un principio generale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©