Controlli e liti

Compensazioni, il Tribunale impone una stretta

Milano e Brescia bloccano l’incrocio tra crediti erariali e debiti previdenziali. Int scrive a Lavoro e Mef: basti una comunicazione preventiva alle Entrate

di Alessandro Galimberti

Non si arresta la serie di sentenze di merito – soprattutto di corti lombarde – che negano ai contribuenti il diritto alle compensazioni incrociate tra debiti contributivi e crediti erariali. L’ultima in ordine di tempo è del 29 dicembre -Tribunale Milano, sentenza 7823 – che ha ribadito l’incompatibilità di genere tra le due operazioni.

Dal punto di vista tecnico, la questione ormai da anni ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, dove è stabilito che in caso di pagamento «dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore (…) degli enti previdenziali», è ammessa la facoltà di procedere all’«eventuale compensazione dei crediti» solo in relazione ad obbligazioni «dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Secondo l’interpretazione restrittiva della giurisprudenza lombarda, in ambito contributivo non sarebbe prevista «la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta un’estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto». Da qui discenderebbe «l’irrilevanza della normativa e delle circolari dell’agenzia delle Entrate (...) relative al ben diverso meccanismo della compensazione in materia tributaria», perché «diversamente argomentando, l’inciso “nei confronti dei medesimi soggetti” resterebbe del tutto privo di significato».

Proprio il travisamento della locuzione «medesimi soggetti» è al centro dell’iniziativa dell’Istituto nazionale dei tributaristi (Int), che ha scritto al ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone e al viceministro del Mef, Maurizio Leo per sbloccare la compensazione tra debiti previdenziali e crediti erariali. Secondo Int la locuzione “medesimi soggetti” «si riferisce ovviamente a tutti gli enti pubblici ivi citati (Inps, Stato, Regioni) nei confronti dei quali è possibile compensare posizioni attive e passive».

Nella lettera, dopo una sintetica ricognizione delle sentenze sfavorevoli ai contribuenti - che a questo punto rischiano di diventare seriali - l’Int «confida» nell’intervento dell’Esecutivo per risolvere le «troppe problematiche attorno all’istituto delle compensazioni», ribadisce «la necessità di rivederne tutto l’impianto» e rilancia «di sostituire gli attuali sistemi, con una comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate, proposta presentata nel corso di audizione alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e che ha incontrato il favore del presidente Massimo Garavaglia».

Secondo il tributarista Giorgio Infranca, dalla legge delega 662/96 al Dlgs 241/97, e fino a numerose prese di posizione della stessa Agenzia in altri ambiti - l’intero sistema era stato disegnato per agevolare le compensazioni (e la vita) al contribuente, e non invece per farne un percorso a ostacoli. Lo scorso anno, inoltre, era stata depositata sul tema un’interrogazione parlamentare (n. 5-07943 del 22 aprile), «ad oggi rimasta priva di riscontro».

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