Adempimenti

Riserva che diventa realizzativa: scatta l’Ace per la quota annua

Trasformazione non solo per la vendita del bene ma anche per l’ammortamento

di Paolo Meneghetti

La riserva da saldo attivo presenta una diversa natura anche sotto il profilo prettamente civilistico, con conseguenze rilevanti sul piano della fiscalità generale della società. Inoltre, anche il riallineamento comporta operazioni che vanno a incidere sulle riserve della società, in questo caso già esistenti.

«Realizzativa» e «valutativa»

Il saldo attivo si presenta come una riserva di utili che, in genere, non viene distribuita (si veda l’articolo in alto). Ciò pone il dubbio della sua rilevanza ai fini Ace; risolto dalla considerazione che si tratta sì di utili, ma non effettivamente realizzati bensì derivanti da processi valutativi. Perciò si parla di riserva che nasce come “valutativa” e quindi priva dei requisiti che l’articolo 5 del Dm 3 agosto 2017 afferma essere necessari per rilevare ai fini Ace. Ma come ha notato la circolare 21/E/2015, questa riserva può assumere nel tempo diversa natura, trasformandosi in utili realizzati; e nel periodo d’imposta in cui ciò accade si ha la rilevanza ai fini Ace.

Ciò accade non solo quando il bene rivalutato viene ceduto, ma anche quando viene ammortizzato, poiché l’incremento valutativo, transitando anno dopo anno nel conto economico, diviene effettivamente realizzato. Tale affermazione si ritrova nella Guida Oic 4, ed è stata confermata dall’interpello 889 del 30 dicembre 2021, nel quale emerge anche che il passaggio da riserva valutativa (no Ace) a riserva realizzativa (Ace) avviene gradualmente ogni anno in base alla quota di ammortamento del bene rivalutato. A completare il quadro favorevole c’è poi la risposta di Telefisco 2022, in cui si certifica che nel 2021 la quota di saldo attivo trasformata in riserva realizzativa tramite l’ammortamento del bene rivalutato rileva ai fini della Super Ace.

Per la determinazione dell’ammontare effettivo di tale trasformazione è suggeribile individuare la durata totale dell’ammortamento del bene rivalutato, e poi dividere il saldo attivo netto (cioè al netto della propria fiscalità) per la stessa durata, determinando così la quota annua della trasformazione. Sul punto è utile eseguire una rilevazione contabile della quota di riserva realizzata, e la citata Guida Oic 4 suggerisce di usare la posta «Utili a nuovo»; ma forse sarebbe preferibile mantenere memoria della genesi della riserva da rivalutazione, quindi citando la norma che l’ha istituita con l’aggiunta del riferimento al realizzo.

Si ritiene che questa procedura, che genera notevoli vantaggi ai fini Super Ace, si possa estendere a tutte le ipotesi in cui si è incrementato il valore di beni dal 2011 in poi tramite processi valutativi (ad esempio trasformazione societaria progressiva), ma su questo sarebbe opportuno avere una conferma dalle Entrate. Sul piano dichiarativo la riserva, se nasce in sospensione d’imposta, resta tale anche quando diventa realizzata, e dunque non si vedono motivi per una segnalazione nel quadro RS.

Sospensione da riallineamento

La riserva che va vincolata in sospensione d’imposta mantiene la sua natura originaria (riserva di utili o di capitale), a prescindere dal fatto che sia stata affrancata o meno. Dopo qualche diversa posizione assunta nel passato, l’Agenzia ufficializza tale tesi nelle risposte 3.3 e 4.8 della circolare 6/E/22. Sul piano dichiarativo, se la riserva non è stata affrancata permane nel rigo 140 del quadro RS; mentre diversa è la compilazione nel caso di affrancamento. Se il riallineamento è stato eseguito con riferimento al periodo d’imposta 2020, ma il vincolo di sospensione d’imposta è stato deliberato nel 2021 e contestualmente si è versata l’imposta da affrancamento, già dal 1° gennaio 2021 la riserva deve intendersi libera. E se in origine era – ad esempio – di capitali, resterà tale nell’esposizione del quadro RS, quindi al rigo 131.

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