I temi di NT+Modulo 24

Abusiva l’operazione di patrimonializzazione tramite scissione di sola cassa

La risposta a interpello 263/2023 mette in luce i profili elusivi di una scissione parziale di sola liquidità da parte di una holding a favore di un’altra società

di Leo De Rosa e Alberto Russo

Il caso rappresentato nell'istanza di interpello 263/2023 (si veda il precedente articolo «L'affitto d'azienda senza fusione non è abusivo ai fini del registro») riguarda un'operazione di scissione parziale proporzionale con la quale una famiglia – padre e due figli – intendeva riorganizzare l'assetto operativo di due società partecipate dagli stessi, di cui:

• una holding di partecipazioni con un'importante dotazione finanziaria (di seguito «AH»);

• una società dedicata alla gestione diversificata del restante patrimonio familiare che, diversamente dalla holding, necessitava di essere patrimonializzata (di seguito «SI»).

Le operazioni sottoposte al sindacato anti­abuso da parte dell’agenzia delle Entrate hanno quale obiettivo finale quello di estinguere due finanziamenti fruttiferi concessi da AH a favore di SI. Per raggiungere tale finalità, la sequenza di atti rappresentata nell’istanza è costituita, in estrema sintesi, dai seguenti passaggi:

• accensione da parte di SI di un finanziamento bancario «da rimborsare entro un periodo molto limitato di tempo» (di importo pari a 60 milioni di euro);

• impiego della liquidità ottenuta da SI per la estinzione del proprio debito verso AH costituito dai predetti finanziamenti fruttiferi;

• restituzione della liquidità ricevuta da parte di AH a favore di SI per 60 milioni di euro (cui viene aggiunto un ulteriore importo pari a circa 45 milioni di euro da parte di AH), che verrà trasferita attraverso un’operazione di scissione parziale proporzionale che avrà ad oggetto esclusivamente la predetta liquidità per un importo pari a 105 milioni di euro.

L’operazione di scissione parziale e proporzionale, secondo quanto descritto dall’istante, ha quale obiettivo economico quello di dotare la beneficiaria SI di una patrimonializzazione idonea a raggiungere un più corretto equilibrio del rapporto tra i mezzi propri ed i mezzi di terzi, creando così i presupposti per reperire ulteriori risorse per lo sviluppo futuro del proprio business eventualmente anche attraverso mezzi di terzi. Detta patrimonializzazione sarà attuata, in particolare, fornendo un importo che ricomprende la liquidità, pari a 60 milioni di euro, necessaria a estinguere il finanziamento bancario, la cui libera disponibilità costituisce il presupposto per implementare i futuri progetti di sviluppo e, al contempo, soddisfare l’interesse perseguito dal padre, in un’ottica di passaggio generazionale, di garantire che i figli possano gestire il business, rispettivamente delle società SI e AH, potendo disporre di un’adeguata dotazione di risorse patrimoniali e finanziarie, evitando, tra l’altro disparità di trattamento.

L’operazione liberamente scelta dal contribuente per la realizzazione degli obiettivi suddetti è, come detto, un’operazione di scissione parziale di sola liquidità di AH a favore di SI che, in termini generali:

- è civilisticamente legittima, in quanto il Legislatore non impone vincoli in ordine alla determinazione dei beni da includere nel patrimonio (o nella parte di patrimonio) da assegnare alle beneficiarie (cfr. Cassazione sentenza 6 ottobre 1998, n. 9897, Cassazione sentenza 4 marzo 2013 n. 10201);

- è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, in quanto il passaggio del patrimonio della società ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa (cfr. risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007 e Parere del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive n. 5 del 24 febbraio 2005). Pertanto i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Tutto ciò premesso, l’Istante ritiene che l’operazione come sopra descritta non presenti profili elusivi in quanto:

• è un’operazione in cui l’obiettivo economico programmato (trasferimento di alcuni asset non formanti un’azienda – nella specie rappresentati da un certo ammontare di liquidità) viene attuato mediante un iter negoziale che consente di fruire di un regime fiscale allineato con la ratio sottostante alla disciplina fiscale della scissione, poiché gli asset (anche singolarmente) assegnati alla beneficiaria non fuoriescono dal regime di impresa ordinario;

• non è un’operazione priva di sostanza economica, essendo essa coerente con il fondamento giuridico delle disposizioni civilistiche e fiscali della scissione, corrispondente al suo contenuto tipico e, in ogni caso, produttiva di effetti extra fiscali significativi e collegati ad effettive esigenze gestionali, rappresentati dalla esigenza di dotare SI di un compendio patrimoniale e finanziario idoneo a soddisfare le esigenze di liquidità del proprio business e le necessità derivanti dagli investimenti futuri, nonché da quella di soddisfare l’interesse perseguito con il passaggio generazionale, ossia di garantire alle generazioni future la possibilità di gestire il business rispettivamente di SI e AH potendo disporre di un’adeguata dotazione di risorse patrimoniali e finanziarie;

• è un’operazione non diretta a trasferire posizioni soggettive di vantaggio di natura fiscale da un soggetto che non possa usufruirne ad un soggetto che possa usufruirne (compensazione di perdite fiscali, deducibilità di costi altrimenti non deducibili, ecc.);

• è un’operazione che non si pone in contrasto con regole di carattere generale insite nel sistema impositivo su cui si fonda la coerenza interna della disciplina dell’imposizione sui redditi (divieto di doppia deduzione, salti d’imposta, divieto di duplicazione di esenzioni o di crediti d’imposta);

• gli asset inclusi nel perimetro della scissione (liquidità) e assegnati alla beneficiaria non sono soggetti a limiti o vincoli fiscali di circolazione;

• il differimento della tassazione delle riserve di utili è conseguenza naturale del regime di neutralità della scissione.Inoltre, al fine di escludere la presenza degli indici di elusività declinati dall’Agenzia delle entrate nelle risposte ad interpello n. 89/2021 e n. 133/2022, l’Istante ha ulteriormente precisato che:

• una volta realizzata l’operazione di scissione, non verranno realizzati atti, fatti o negozi giuridici che coinvolgano AH ed SI, le quali continueranno a svolgere la propria attività imprenditoriale;

• la liquidità proveniente dalla scissione non sarà utilizzata da SI per la distribuzione di utili di esercizio o di riserve di patrimonio, né per il rimborso di finanziamenti effettuati dai soci di SI.

Oltre a quanto sopra, nell’istanza viene evidenziato come non sarebbe stato possibile raggiungere il medesimo obiettivo di patrimonializzazione di SI attuando diverse operazioni/soluzioni, infatti:

• se AH e SI avessero realizzato un’operazione di fusione per incorporazione, «l’eventuale andamento negativo del business di una delle società avrebbe potuto mettere a repentaglio il destino del business dell’altra società o comunque comportare penalizzazioni per tale business»;

• se AH avesse mantenuto il finanziamento fruttifero concesso a SI, eventualmente integrandolo sulla base delle esigenze di liquidità di quest’ultima, SI sarebbe stata costretta a mantenere un consistente indebitamento e a pagare interessi passivi indeducibili ed AH, attraverso il rischio di credito, avrebbe condiviso le sorti eventualmente negative del business di SI, circostanza anche questa da evitare;

• nel caso in cui AH avesse distribuito dividendi a favore dei propri soci, consentendo agli stessi di avere risorse necessarie per capitalizzare SI, attraverso un successivo conferimento, i soci di AH avrebbero dovuto tassare i dividendi percepiti dalla società applicando la ritenuta del 26% a titolo di imposta, prevista dall’articolo 27 del Dpr 600/1973; mentre

• se AH avesse rinunciato ai finanziamenti, la rinuncia avrebbe potuto comportare una responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori della società, con possibile impugnazione della delibera di approvazione della predetta rinuncia da parte del sindaco unico della società (articoli 2475-ter; 2407 e 2477 c.c.).

Sul punto, inoltre, l’Istante osserva come l’articolo 10-bis, comma 4, dello Statuto del contribuente preveda che «Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale», pertanto ritenendo lecita la scelta di procedere a porre in essere la prospettata scissione, operazione diretta, efficiente e lineare, piuttosto che perseguire soluzioni più articolate ed inefficienti.

Diversamente da quanto prospettato dall’Istante, l’Amministrazione finanziaria, richiamando gli indici di elusività declinati nella risposta ad interpello n. 133/2022, ha qualificato l’operazione prospettata come abusiva. Secondo l’Agenzia, infatti, «la complessiva operazione rappresentata presenta manifesti profili di artificiosità che appaiono rilevanti sotto il profilo del giudizio di abusività». Infatti, la concatenazione dei fatti e degli atti (precedenti e successivi) all’operazione di scissione dimostra – anche attraverso la circolarità dei flussi finanziari come gli stessi siano preordinati alla mera estinzione del debito da finanziamento che SI ha nei confronti di AH. In particolare, secondo l’Amministrazione finanziaria:

• il ricorso da parte di SI ad un finanziamento bancario, per procurarsi temporaneamente la provvista finanziaria necessaria ad effettuare formalmente il rimborso del debito;

• la successiva scissione parziale, con la quale AH assegna (rectius, restituisce) la liquidità ottenuta per effetto di quel rimborso; e

• l’estinzione, da parte di SI, del finanziamento bancario ottenuto; rendono evidente come l’estinzione del debito da finanziamento di SI nei riguardi di AH non abbia, di fatto, determinato alcun incremento effettivo della liquidità delle due società (almeno fino a concorrenza dell’originario finanziamento), ma unicamente la conversione di una posta di debito (capitale di credito) in una posta del patrimonio netto (capitale proprio). Pertanto, secondo l’Ufficio risulta evidente come l’effetto principale della scissione (confermato anche dalle rilevazioni contabili della beneficiaria) sia esclusivamente quello di trasformare il debito da finanziamento di SI nei riguardi di AH in una posta del suo patrimonio netto, senza, tuttavia, che a tale conversione del debito in riserva del patrimonio, si accompagni un effettivo incremento della liquidità né di AH né di SI. Tanto premesso, poiché per l’Amministrazione vige il principio in base al quale, affinché non ci sia abuso del diritto, le finalità perseguite attraverso l’operazione di scissione devono riguardare le società coinvolte nell’operazione e non soddisfare meramente gli interessi dei singoli soci (nello stesso senso Risp. Ad interpello n. 493/2021), il complesso delle operazioni rappresentate dall’Istante si caratterizzerebbero per la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, dovendosi dunque classificare l’operazione come abusiva.

In particolare, l’Ufficio qualifica il complesso di operazioni rappresentate come:

• privo di sostanza economica, in quanto l’utilizzo della scissione per la soddisfazione esclusivamente dell’interesse dei soci persone fisiche, comporta che la scissione prospettata non possa essere posta sullo stesso piano di altre operazioni che fisiologicamente permettono ai soci di ripatrimonializzare le proprie società. La circolarità dei flussi che viene a realizzarsi per effetto dell’operazione posta in essere (connessa, in particolare, alla parte della cassa destinata a estinguere il finanziamento bancario, pari a 60 milioni di euro) integra, secondo l’Agenzia delle entrate, un’operazione priva di sostanza economica come decritta dall’articolo 10 - bis dello Statuto del contribuente;

• produttivo di un indebito risparmio di imposta, in quanto la complessiva operazione appare preordinata all’aggiramento del regime proprio degli aumenti di capitale, che nel caso di specie avrebbe dovuto realizzarsi attraverso la preventiva distribuzione di dividendi da parte di AH a favore dei soci persone fisiche, con conseguente tassazione dei dividendi distribuiti con la ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale vantaggio risulta altresì essenziale perché la specifica sequenza di operazioni non è di per sé diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale. Infatti, nella sequenza superflua di operazioni poste in essere, non si ravvede altro «vantaggio» se non quello rappresentato dall’aggiramento della tassazione della distribuzione di dividendi ai soci persone fisiche necessaria per consentire il conferimento nell’altra società partecipata SI;

• non giustificata da alcuna valida ragione extrafiscale, non rilevando la necessità di tenere nettamente separati i due ambiti operativi delle società coinvolte e neppure il passaggio generazionale in corso.La risposta dell’Agenzia delle entrate lascia più di qualche dubbio.In primo luogo, con l’operazione di scissione, gli asset assegnati alla beneficiaria non fuoriescono dal regime di impresa ordinario, ma solo un differimento della tassazione fisiologico in tutte le operazioni di scissione.

Non si ravvisa, inoltre, la presenza degli indici di elusività declinati dall’Agenzia delle entrate nelle risposte ad interpello n. 89/2021e n. 133/2022, in quanto a seguito dell’operazione di scissione, AH e SI continueranno a svolgere le proprie attività imprenditoriali e la liquidità acquisita da SI a valle dell’operazione non sarà utilizzata per la distribuzione di utili di esercizio o di riserve di patrimonio, né per il rimborso di finanziamenti effettuati dai soci della stessa.

La risposta dell’Agenzia, inoltre, appare non del tutto allineata con il comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, in forza del quale «resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale»; infatti, seguendo il ragionamento dell’Ufficio, la patrimonializzazione di SI avrebbe dovuto essere realizzata con una diversa soluzione - quale la distribuzione dei dividendi da parte di AH a favore dei suoi soci e successivo conferimento in SI da parte di quest’ultimi - solo perché fiscalmente più onerosa (pagamento del 26% in luogo della neutralità fiscale della scissione di sola cassa).Infine, appare paradigmatica, anche in considerazione dei numerosi dettagli forniti dall’Istante, l’affermazione tranchant dell’Agenzia in base alle quale «nel caso di specie non sono rinvenibili ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che giustifichino l’insieme dei negozi prospettati ai sensi del comma 3 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente».

Infatti, in altre risposte ad interpello caratterizzate dalla presenza di operazioni di scissione, la prospettiva di un futuro passaggio generazionale è stato uno degli elementi che certamente ha condizionato positivamente il giudizio dell’Amministrazione finanziaria sull’operazione prospettata (risp. ad interpello n. 343/2019 e 537/2019).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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