Controlli e liti

Sisma 1990, rimborso del 90% senza riduzioni

Secondo la Cassazione va restituita l’intera quota accertata dal giudice dell’ottemperanza, non metà

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il rimborso delle imposte del triennio 1990-1992, spettante ai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, va fatto per l’intero 90% dovuto, senza riduzioni. Sbagliano gli uffici dell’agenzia delle Entrate a considerare “chiusa” la pratica, dopo avere eseguito il rimborso della metà del 90%. Per i giudici di legittimità, il Fisco deve restituire l’intero ammontare accertato dal giudice dell’ottemperanza. Ecco i fatti.

Il ricorso per ottemperanza

Un contribuente presenta un ricorso per ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che, con la sentenza 10785/17/2017, riconosce spettante il rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992. Il ricorso per ottemperanza viene accolto dagli stessi giudici di primo grado, con la sentenza n. 2108/11/2020, depositata il 5 maggio 2020.

Contro la sentenza, l’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania, propone ricorso per Cassazione, sostenendo di avere già provveduto all’adempimento, per effetto del pagamento della somma pari alla metà del 90%. Per l’ufficio, la sentenza è sbagliata in quanto il giudice ha erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria deve ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata, a titolo di rimborso, dalla sentenza da attuare, divenuta irrevocabile.

Per la Cassazione, è invece corretta la sentenza sul ricorso per ottemperanza, in quanto, nella sostanza, l’avente diritto al rimborso che, ad esempio, sia stato soddisfatto solo per metà del suo credito, o addirittura non sia stato affatto soddisfatto, non perde comunque il diritto all’integrale adempimento del rimborso, così come accertato ormai irrevocabilmente.

Il rimborso del 90% per intero

Per la Cassazione, sezione V, sentenza n. 16290, pubblicata il 19 maggio 2022, va formulato il seguente principio di diritto: nel giudizio di ottemperanza, il giudice dell’ottemperanza, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisone ricognitiva del diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appostiti fondi stanziati; in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento alcuna possibile falcidia di diritti del contribuente giudizialmente accertati.

In arrivo nuovi ricorsi

È evidente che la sentenza della Cassazione, depositata il 19 maggio 2022, aprirà la strada per una nuova valanga di ricorsi. Sono tanti i contribuenti che, avendo ricevuto la metà del rimborso, cioè il 45%, pur avendo sentenze definitive, con riconoscimento del rimborso nella misura del 90% delle imposte, si erano “accontentati”, non facendo più nulla. Con questa sentenza della Cassazione, saranno tanti i contribuenti che presenteranno ricorsi per ottemperanza, sicuri di vedersi riconoscere i propri diritti.

Parità di trattamento

La speranza è che il governo metta finalmente la parola fine a questa telenovela. Per smetterla con l’inutile e defatigante contenzioso, è indispensabile un intervento che riconosca il beneficio della riduzione al 10% a tutti, imprese e professionisti compresi, perché è assurdo favorire chi non ha pagato nulla o quasi, a danno dei contribuenti più diligenti che hanno pagato tutto. Che poi il rimborso avvenga con il riconoscimento di un credito da usare in compensazione con i versamenti dovuti, cambia poco, purché si metta la parola fine a una vicenda che sta inutilmente gonfiando il contenzioso. L’intervento del governo è fondamentale per chiudere una vicenda che dura da 20 anni, a partire dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, la legge Finanziaria per il 2003.

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