Controlli e liti

Cartelle, valido l’invio solo se la Pec risulta dagli elenchi pubblici

Per la Ctp Napoli è inesistente la notifica da un indirizzofuori dall’indice nazionale

di Davide Settembre

La notifica di una cartella di pagamento deve considerarsi giuridicamente inesistente qualora venga eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulti dai pubblici elenchi. È questo, in sintesi, quanto hanno stabilito i giudici della Ctp di Napoli con la recente sentenza n. 3120 (presidente Genovese, relatore Di Pastena).

Il caso in esame traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata dall’agenzia Entrate Riscossione a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973. In particolare, il ricorrente, tra gli altri motivi, aveva eccepito l’inesistenza giuridica del suddetto atto in quanto notificato da un indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso negli elenchi ufficiali.

I giudici campani hanno accolto il ricorso ed hanno annullato la cartella. Il collegio ha evidenziato in primis che, secondo quanto disposto dall’articolo 3-bis della legge 53 del 1994 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

Al riguardo, è stato anche ricordato che il Dlgs 82 del 2005 (il Codice dell’amministrazione digitale) ha previsto l’istituzione del pubblico elenco dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Inoltre, è stato osservato che, in base all’articolo 26 del Dpr 602 del 1973, la notifica della cartella deve essere eseguita a mezzo di Pec all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), ovvero all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.

In definitiva, dall’analisi delle suddette norme, emerge che è stato ritenuto necessario che l’attività di notifica avvenga attraverso l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi al fine di assicurare la certezza della provenienza nonché della destinazione degli atti. Peraltro, non va sottaciuto che tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 3709/2019 e 9893/2019 e le ordinanze n. 9562/2019 e 17346/2019. In particolare, la Suprema corte, con l’ordinanza n. 17346/19, ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta da pubblici elenchi, in base all’articolo 3-bis.

Ciò premesso, i giudici hanno concluso che, sulla base della documentazione prodotta, l’agenzia delle Entrate Riscossione aveva trasmesso la cartella di pagamento, per la notifica, da un indirizzo Pec diverso da quello presente nel pubblico registro e che, per tali ragioni, la stessa notifica doveva considerarsi inesistente.

Merita infine segnalare che si registrano alcune sentenze di merito dello stesso segno (Ctp Roma n. 2799, Ctp Perugia n. 379 del 2019 e Ctp Reggio Calabria n. 3369 del 2021).

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