Controlli e liti

Rottamazione delle cartelle solo con l’addio alle liti in corso

La domanda dovrà contenere i dati della causa e l’impegno a rinunciare alla controversia; è onere dell’interessato documentare i pagamenti effettuati

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La rottamazione quater e la definizione agevolata delle liti potrebbero contrapporsi o concorrere tra loro: è così necessaria una valutazione sulla convenienza ad aderire all’uno o all’altro istituto.

Tanto più se si considera che con la rottamazione il contribuente si impegna a rinunciare al giudizio (anche parzialmente) con tutte le conseguenze in caso di mancato perfezionamento della procedura. Sono alcuni dei temi su cui sono arrivati quesiti dagli ascoltatori nel videoforum di mercoledì 26 aprile sul sito del Sole 24 Ore.

La rinuncia al giudizio

Nell’ipotesi in cui il carico da rottamare sia anche oggetto di un giudizio pendente, la domanda dovrà contenere i dati della causa e l’impegno del contribuente a rinunciare alla controversia.

Da tener presente che quanto iscritto a ruolo e risultante presso Ader potrebbe essere solo parziale rispetto alla pretesa impugnata (si pensi al caso di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 ovvero 2/3 della pretesa).

Ne consegue, in queste ipotesi che la rinuncia al giudizio interesserà solo la parte oggetto di rottamazione e non l’intera pretesa: pertanto il processo proseguirà per la parte restante (non rottamabile).

Sotto il profilo procedurale, la norma prevede (articolo 1 comma 236), che la domanda presentata sia inserita nel fascicolo processuale e che nelle more del perfezionamento della rottamazione, il giudizio sia sospeso.

È poi onere dell’interessato produrre la documentazione attestante i pagamenti effettuati, che una volta verificati consentiranno l’estinzione del giudizio.

In caso di irregolarità nei pagamenti, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Dal tenore della norma, sembra quindi, che dopo la richiesta delle parti di revocare la sospensione, il giudizio possa proseguire, a prescindere dalla rinuncia operata dal contribuente nella domanda presentata.

Tale interpretazione sembra altresì avallata dal fatto che in caso di irregolarità nei pagamenti della rottamazione, venga ripristinato il debito originario e tutti i versamenti eseguiti nelle more siano considerati a titolo di acconto.

Alla luce di tali considerazioni è verosimile che se la rottamazione non si perfeziona, il giudizio proseguirà e la debenza delle somme dipenderà dalla decisione del giudice.

Il coordinamento tra uffici

Nei casi in cui sia iscritto a ruolo l’intero importo oggetto del procedimento è evidente che la rottamazione e la definizione agevolata delle controversie pendenti sono istituti alternativi tra loro: il contribuente può scegliere indifferentemente l’una o l’altra in base alle proprie ragioni di convenienza.

La norma, in ogni caso, non disciplina forme di comunicazione e di coordinamento tra gli uffici interessati.

Se le somme oggetto di contenzioso sono già state affidate all’agente della riscossione, in caso di definizione agevolata della controversia, non esiste alcuna automatica sospensione né dell’obbligo di pagamento, tanto meno delle procedure cautelari ed esecutive che potrebbero essere intraprese.

Con la presentazione della domanda di definizione della lite, infatti, sono informati l’Ufficio “controparte” (agenzia Entrate o Dogane) e la Cgt interessata.

L’agenzia delle Entrate/Dogane, ad oggi, non risulta assumere alcun provvedimento volto a “bloccare” le iniziative dell’Agente della riscossione.

Il contribuente, quindi, prudenzialmente potrebbe informare Ader della definizione, la quale però puntualmente (per quanto finora noto) replica di non aver alcuna competenza al riguardo e di rivolgersi all’ente impositore (agenzia Entrate/Dogane).

È evidente la necessità di un coordinamento tra i due enti al fine di evitare che il contribuente rischi conseguenze nonostante l’adesione alla definizione.

Questo problema, non dovrebbe invece porsi per la rottamazione e ciò in quanto l’agente della riscossione, unico a poter avviare le azioni cautelari o esecutive, è il destinatario della domanda.

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