Imposte

Delega fiscale, sulle società di comodo revisione dei parametri per i test di operatività

L’obiettivo è colpire esclusivamente le società che sono strumenti di mero godimento di beni dei soci

di Luca Gaiani

Società di comodo, in arrivo una completa revisione dei parametri per i test di operatività al fine di colpire esclusivamente le società che sono strumenti di mero godimento di beni dei soci. Il disegno di legge delega per la riforma fiscale prevede la riscrittura delle disposizioni sulle società non operative in modo coerente con i principi enunciati dalla Corte Ue in materia di società senza impresa ai fini dell’Iva. Dopo l’eliminazione, dall’esercizio 2022, delle penalizzazioni per le società in perdita sistematica, la legge delega di riforma del sistema fiscale prevede la completa riformulazione delle regole sulle società non operative.

La disciplina, vecchia di decenni, ha perso nel corso degli anni le caratteristiche originarie di strumento per colpire (soltanto) le società utilizzate come scatola per l’intestazione di beni dei soci, per assumere quelle di modalità di tassazione minima degli enti societari in funzione del valore degli asset, anche in presenza di attività economica realmente esercitata.

Sono spesso colpite dalle penalizzazioni della norma anche società effettivamente commerciali le quali, non riuscendo a superare l’anacronistico test di operatività, devono avventurarsi nella individuazione di ragioni oggettive che hanno impedito loro di conseguire i ricavi minimi imposti dalla legge, per evitare di dover pagare imposte su un reddito che non hanno realizzato.

Il Governo intende porre rimedio a questa situazione, introducendo nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, al fine di stanare le sole società senza impresa, cioè quei veicoli societari utilizzati per intestare beni nella disponibilità dei soci.

A tal fine la legge dovrà ispirarsi ai principi, interni e comunitari, già elaborati in materia di Iva. Il riferimento, come si legge nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, è in primo luogo alle disposizioni contenute nell’articolo 4, lettere a) e b), del Dpr 633/1972 che prevedono la non soggettività all’Iva di società che mettono a disposizione dei soci, gratuitamente o a canoni inferiori a quelli di mercato, taluni beni, come fabbricati abitativi o mezzi di trasporto, e alle holding di partecipazioni. Queste società, stante la mancanza del requisito soggettivo, non sono già oggi legittimate ad operare la detrazione dell’Iva sugli acquisti. L’elaborazione degli indicatori di «società senza impresa» verrà inoltre effettuata sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza europea e dalla Corte di Cassazione sulla materia.

Conseguentemente, essendo finalmente ripristinata la vera finalità della norma, verranno meno le penalizzazioni per quei soggetti che, pur non avendo ricavi allineati a quelli ritenuti congrui in base al valore delle immobilizzazioni, svolgono una reale attività di impresa e non si limitano invece fungere da schermo per i beni dei soci.

Un corollario dell’intervento più generale sarà costituito dalla riscrittura anche delle cause di esclusione, con la valorizzazione del fatto che la società ha in organico un certo numero di dipendenti. Saranno infine escluse in toto le società che operano in settori regolamentati dove il rischio di utilizzo di società-schermo è di fatto inesistente.

È auspicabile che l’intervento della riforma, proprio in quanto ispirato ai principi che sin dall’origine erano alla base delle norme sulle società di comodo, preveda, nell’abrogazione delle disposizioni vigenti, una sorta di applicazione retroattiva a favore dei contribuenti, che consenta loro, anche in sede contenziosa, di ottenere la disapplicazione per gli anni precedenti semplicemente dimostrando di non rientrare tra le società di comodo in base ai nuovi parametri.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©