Imposte

L’Ocse semplifica i calcoli della nuova minimum tax

Previsti tre casi in cui viene azzerata in automatico la cosiddetta «top-up tax»

di Massimo Bellini

Con il documento «Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)» l’Ocse ha introdotto delle importanti e opportune semplificazioni per i calcoli della minimum tax. Il documento fa seguito ai numerosi commenti ricevuti in sede di consultazione pubblica in cui erano stati espressi forti dubbi sulla complessità delle norme ed erano state richieste delle semplificazioni. I safe harbours dovrebbero essere applicabili anche nella Ue considerato che la direttiva approvata a dicembre li cita espressamente.

Sono previste delle misure transitorie che sono applicabili agli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2026 o prima e si chiudono entro il 30 giugno 2028, e delle misure permanenti. Queste ultime sono però espresse in forma generale per cui si dovranno fornire ulteriori indicazioni. L’Ocse continuerà infatti a lavorare sui safe harbours, ad esempio si sta studiando la possibilità per i Paesi che adotteranno la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, cioè una imposta conforme alle regole Globe prelevata direttamente dalla giurisdizione low-tax, di evitare ulteriori calcoli.

Le semplificazioni transitorie si basano sui dati del Country-by Country reporting (Cbcr), pertanto su una reportistica che i gruppi maggiori già predispongono. Consentono inoltre di evitare numerosi e articolati passaggi richiesti dalle regole Globe, tra cui gli aggiustamenti per determinare le covered taxes ed il Globe income/loss. Ne deriva che il Cbcr acquisirà ancora maggiore rilevanza e che andrà verificato se i dati della reportistica sono conformi a quanto richiesto per i safe harbours. Il Cbcr deve essere infatti “qualified”, ovvero preparato in base ai principi contabili utilizzati per il consolidato della casa madre o a principi contabili accettati o autorizzati dall’Ocse o, per le società che non sono consolidate per linea per ragioni di materialità, a dati di bilancio usati per il Cbcr. Poiché per il Cbcr è consentito utilizzare varie fonti di dati oltre al consolidato, tra cui ad esempio la contabilità interna (punto 4.2 del Provvedimento del 28 novembre 2017), si dovrà verificare se queste fonti sono conformi. I calcoli dei safe harbours transitori devono essere fatti per ogni giurisdizione e prevedono che la top-up tax sia zero senza ulteriori analisi quando si verifica (almeno) una delle seguenti condizioni:

1 i ricavi nella giurisdizione sono inferiori a 10 milioni di euro e l’utile ante imposte è inferiore ad 1 milione (oppure c’è una perdita). Le regole Globe prevedono già un meccanismo opzionale di esclusione simile, tuttavia va fatto il calcolo di una media triennale di ricavi ed utile aggiustati, mentre il safe harbour consente di usare i dati del Cbcr;

2 il tax rate effettivo semplificato, Etr, è uguale o superiore al 15% per gli esercizi che iniziano nel 2023 o 2024, 16% per gli esercizi che iniziano nel 2025 e 17% nel 2026. L’Etr è pari al rapporto tra le “simplified covered taxes”, cioè le tasse riportate a bilancio (qualified financial statements) togliendo le imposte non coperte dalle regole globe e gli accantonamenti d’imposta non certi, e il risultato ante imposte desunto dal Cbcr;

3 i profitti di routine sono uguali o superiori al risultato ante imposte del Cbcr. I profitti di routine sono la somma di una percentuale, variabile di anno in anno, dei costi del personale e del valore dei beni materiali (Substance-based Income Inclusion amount). Il test è automaticamente superato quando il risultato ante imposte è zero o negativo.

Se l’opzione per i safe harbours temporanei non è esercitata per una giurisdizione in un esercizio in cui il gruppo è soggetto alle regole Globe, non può essere esercitata per la stessa giurisdizione in quelli successivi. Vanno inoltre compilate le sezioni specifiche della dichiarazione Globe. Se le soglie transitorie non sono rispettate si potranno sempre valutare le permanenti (una volta definite).

Le sanzioni

Tra le semplificazioni temporanee vi è anche la disapplicazione delle sanzioni se il contribuente ha adottato delle misure ragionevoli per l’applicazione delle regole Globe. Per la definizione di misure ragionevoli si rimanda alla normativa e prassi dei vari paesi. In Italia esistono già norme che potrebbero essere utilizzate al riguardo, si pensi ad esempio all’articolo 8 del Dlgs 546/1992, all’articolo 6, commi 1, 2 e 5-bis, del Dlgs 472/1997 e all’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, secondo cui le sanzioni non sono applicabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, o non incide sulla base imponibile, oppure in caso di errore sul fatto in assenza di colpa.

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