Imposte

Dac 6, test del vantaggio principale per i meccanismi transfrontalieri

Per l’agenzia delle Entrate confronto da fare con lo scenario senza attuazione del meccanismo. La soluzione pragmatica è condivisibile e andrebbe arricchita di nuovi esempi

Con la circolare 12/E/2022 del 13 maggio l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della direttiva Dac 6. Tra i punti trattati ve ne sono alcuni riguardanti il calcolo della riduzione d’imposta e il criterio del vantaggio principale (Mbt) che risultano particolarmente rilevanti, in quanto necessari per tutti gli elementi distintivi a eccezione della categoria D riguardante lo scambio automatico di informazioni e le strutture offshore opache.
I chiarimenti arrivano peraltro a breve distanza dalla circolare 21/E del 20 giugno 2022 su indirizzi operativi e linee guida del 2022 per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale, in cui è prevista una sempre maggiore rilevanza degli strumenti di cooperazione internazionale, tra cui appunto la Dac 6, ai fini dei controlli e delle analisi di rischio dei contribuenti.

Il confronto tra imposte

Con riferimento alla riduzione di imposta, si ricorda che in base all’articolo 6 del Dm del 17 novembre 2020 gli elementi distintivi di cui alle lettere A, B, C ed E rilevano, ai fini dell’obbligo di comunicazione, solo se comportano una riduzione delle imposte (rilevanti per la Dac 6) nell’Ue o in un Paese terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri.
In base all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, la riduzione di imposta è calcolata «come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi».
In aggiunta a tale criterio, per alcuni elementi distintivi (A, B, C1b, C1c e C1d) va calcolato il criterio del vantaggio principale che ricorre quando il vantaggio fiscale è superiore al 50% della somma di vantaggi fiscali ed extra-fiscali.
Il vantaggio fiscale si determina seguendo la logica già descritta per la riduzione di imposta, con la particolarità che tale vantaggio deve essere ottenuto da un contribuente che soddisfi almeno uno dei criteri di collegamento con l’Italia, stabiliti ai fini della disciplina in questione (residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia, redditi o utili di fonte italiana, attività svolta nel territorio dello Stato).
Anche se con logiche parzialmente diverse, entrambi i criteri (riduzione di imposta e Mbt) si basano quindi sul confronto tra le imposte da assolvere in base al meccanismo transfrontaliero e quelle che sarebbero dovute in assenza dello stesso.
Uno dei dubbi degli operatori riguardava il significato della locuzione «in assenza». Non era cioè chiaro se, come termine di paragone per la determinazione della riduzione di imposta, dovesse essere individuato uno scenario di confronto alternativo, oppure semplicemente si dovesse considerare l’ipotesi in cui il meccanismo riportabile non fosse posto in essere.

La soluzione del Fisco

La risposta dell’Agenzia (quesito 4.1) conferma questa seconda soluzione: il confronto deve essere effettuato con l’ipotesi in cui il meccanismo non sia attuato, non rilevando a tal fine altre operazioni alternative. Pertanto, a titolo esemplificativo, in un’ipotesi di trasferimento di hard-to-value-intangibles, elemento distintivo E.2., l’effetto di potenziale riduzione d’imposta deve essere messo a confronto con l’ipotesi in cui il contribuente non realizzi la transazione, tout court, ovvero con lo scenario attuale in cui possiede il bene immateriale.
Si noti che il chiarimento va oltre il quesito specifico, in cui si pone in evidenza l’impossibilità di non poter individuare un meccanismo alternativo, per cui ci si chiedeva se dovesse considerarsi lo scenario in assenza del meccanismo o potesse il meccanismo considerarsi escluso dall’obbligo di comunicazione. La posizione dell’Agenzia sembra avere carattere più generale, prevedendo l’irrilevanza, in ogni caso, di opzioni alternative.
Non si può escludere che la soluzione proposta possa in alcuni casi penalizzare i contribuenti, in presenza, ad esempio, di possibili scenari alternativi che non comportino un aumento di imposte oppure determinino un aumento contenuto per cui il vantaggio fiscale avrebbe potuto essere comunque inferiore ai vantaggi extra-fiscali. Tuttavia, ha sicuramente il pregio facilitare i calcoli, pertanto si tratta di una scelta condivisibile.
Di fatto, il calcolo richiederà la determinazione dell’effetto fiscale derivante dall’attuazione del meccanismo, che dovrà essere paragonato a uno scenario corrente invariato. Sarebbero utili in futuro alcuni esempi, anche per rivedere quelli della circolare 2/E/2021 che, alla luce dei nuovi chiarimenti, sembrerebbero in parte superati (si veda la scheda in pagina).

Gli esempi

1. Meccanismo circolare
La società ITAco, residente in Italia, conferisce capitale alla società Bco, residente nell’Unione europea.
Bco retrocede a ITAco l’80% dei fondi con uno strumento ibrido che è capitale per Bco e debito per ITAco, che genera interessi passivi deducibili di 10.
Il restante 20% è investito da Bco in titoli azionari che danno dividendi esenti per 2.
Nell’anno successivo Bco distribuisce dividendi esenti per 12.
Il vantaggio extra fiscale è pari 2 ovvero all’impatto a bilancio (+ 12 di dividendi -10 di interessi).
Il vantaggio fiscale è pari all’effetto fiscale (24%) della deduzione piena degli interessi al netto della tassazione del 5% dei dividendi (0,6) = 2,256, che è maggiore del vantaggio extra fiscale per cui il meccanismo è riportabile.
L’esempio è allineato ai chiarimenti del 13 maggio in quanto si confronta il meccanismo con uno scenario in cui la transazione non è posta in essere.

2. Procurement hub

ITAco, residente in Italia, cede beni per 2.800 ad Aco impresa associata extra-Ue che funge da procurement hub ed è soggetta a imposta inferiore all’1%. ITAco risparmia in questo modo costi logistici e di stoccaggio per 250. Aco cede poi i beni a Bco, residente nella Ue e tassata al 15 per cento.Qualora ITAco vendesse i beni direttamente a Bco, il prezzo sarebbe 3.000.Il vantaggio fiscale pari a 55,80 è dato dall’effetto fiscale (27,9%) dei minori ricavi di 200 per ITAco rispetto allo scenario di vendita diretta a Bco al netto dei costi deducibili per Bco (in quanto residente nella Ue).Il vantaggio extra fiscale, pari a 50, è dato dai risparmi di costi logistici e di stoccaggio (250) al netto dei minori ricavi (-200). L’esempio non sembra allineato ai chiarimenti del 13 maggio. Andrebbe rivisto in quanto si confronta il meccanismo con uno scenario alternativo non riportabile ai fini Dac 6 (salvo che lo scenario alternativo rappresenti la situazione attuale).

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