Ires, l’Irap versata in compensazione rientra nella quota deducibile
Il collegio meneghino con la sentenza 3335 del 25 luglio 2017 (Presidente Silocchi - Relatore Rota), riformando parzialmente la sentenza di prime cure, accoglie le doglianze della contribuente e decide per l’inclusione dell’ Irap versata in compensazione nel calcolo della quota deducibile dall’Ires dovuta.
L’impugnazione
La controversia nasceva da un’istanza di rimborso Ires presentata da una banca e derivante dalla deduzione di importi corrisposti ai fini Irap alla quale l’ agenzia delle Entrate rispondeva con una restituzione parziale delle somme richieste in quanto ricalcolava l’imposta considerando l’Irap versata nei medesimi anni di imposta utilizzata nella misura del 10% per ottenere la deduzione sull’ Ires da versare, così come previsto dal decreto legge 185/2008 che ha dato la possibilità di richiedere il ricalcolo dell’imposta sui redditi delle società versata nelle annualità precedenti all’ introduzione della norma.
La contribuente sollecitava quindi il rimborso della differenza e degli interessi maturati; l’agenzia emetteva atto di diniego che la ricorrente impugnava per presunta violazione dell’articolo 6 del Dl n. 185/2008 in relazione al calcolo inerente la deduzione Ires che avrebbe dovuto considerare complessivamente dell’Irap versata in compensazione nelle medesime annualità , tenuto conto altresì che l’Irap non consente il diritto alla rivalsa.
La prima sentenza
La Ctp di Milano accoglieva il ricorso sul presupposto che la detrazione dell’importo reddituale della quota forfettaria del 10 % dell’Irap del periodo doveva essere determinata con riferimento all’importo di competenza del periodo e non all’Irap versata in acconto o a saldo nel periodo (principio di cassa mitigato).
Sulla questione interessi i giudici si allineavano al principio di tassatività che la Corte di Cassazione ha a più riprese sottolineato in presenza di regimi fiscali agevolati; concordavano con l’operato dell’Ufficio attraverso un’interpretazione letterale della norma che non prevede che gli interessi siano dovuti retroattivamente.
I principi richiamati
La Ctr decide per la riforma della sentenza di prime cure in punto di diritto.
La Commissione ritiene che la richiesta sia conforme al dettato normativo in quanto qualora fosse stato operato il calcolo dell’Irap deducibile tenendo conto anche della parte versata in compensazione si sarebbe avuto un risparmio di imposta maggiore per la ricorrente. Non viene condivisa dal Collegio la tesi dell’Ufficio che interpretava letteralmente l’articolo 99 del Tuir in base al quale per l’Irap non è prevista rivalsa e non è riportabile in avanti a fini compensatori; una tale visione , chiosa il Collegio, impediva di fatto al contribuente di poter godere delle eventuali voci contabili maturate nelle annualità e per le quali viene espressamente consentito il riutilizzo, dovendo pertanto ricorrere esclusivamente all’ipotesi del rimborso, di non sempre agevole utilità.
Sul conteggio degli interessi infine il Collegio conferma quanto statuito dai giudici della Ctp; la motivazione sul punto si fonda sulla certezza che il diritto alla deduzione è stato introdotto nell’ordinamento a partire dal 2008 (Dl 185/2008) e pertanto il diritto sorto ai fini del vantaggio fiscale è stato introdotto solamente a partire da tale data dalla quale maturavano gli interessi da riconoscere alla contribuente.
La sentenza n.3335/17 della Ctr Lombardia