Imposte

Irap non versata e aiuti di Stato: limiti ancora in attesa di indicazioni

Entro il 30 settembre si paga senza penalità l’impostacancellata «in eccesso». Incertezza sul superamento delle soglie

A meno di un mese dalla scadenza per sanare – senza sanzioni e interessi – l’Irap non versata in caso di superamento dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo urge l’emanazione del decreto attuativo. Ci si riferisce in particolare ai limiti per le misure urgenti in materia di aiuti di Stato previsti dalla sezione 3.1 dello stesso Quadro. La soglia per gli aiuti di Stato, precedentemente fissata a 800mila euro, è stata innalzata a 1,8 milioni dal Dl Sostegni (41/2021), ma molte aziende e gruppi sono andati oltre anche a tale limite, spesso proprio in relazione all’aiuto connesso all’abbuono del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020.

Il Dl Sostegni, oltre all’innalzamento della soglia, ha:
- introdotto alcune specifiche condizioni di accesso agli aiuti della citata sezione 3.1;

- permesso alle imprese di fruire di ulteriori aiuti contemplati alla sezione 3.12 del framework, con un tetto massimo di 10 milioni, nei casi in cui la perdita di fatturato sia di almeno il 30% rispetto al periodo precedente e la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da utili, ovvero delle perdite.

Successivamente è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020, che prevedeva la ripresa a tassazione degli aiuti ricevuti nel caso di superamento delle soglie previste dal Quadro. Essi non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Sul sito dell'Agenzia delle entrate lo scorso 27 luglio, in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato infatti ribadito che i beneficiari non devono indicare l'ammontare dei contributi ricevuti né nei quadri di determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo, né nel modello Irap, né infine nel prospetto degli aiuti di Stato.

Tuttavia ad oggi non si ha notizia dell'esito delle interlocuzioni governo-commissione europea su una lettura del Quadro maggiormente benevola per le aziende e manca il decreto attuativo del Mef per stabilire le modalità di verifica dei limiti previsti dalle sez. 3.1 e 3.12 ed il relativo modello di autocertificazione e le aziende si trovano nell’incertezza. Il decreto dovrà in particolare chiarire le modalità di determinazione della perdita di fatturato del 30% e, più in particolare, se questa vada determinata a livello di gruppo (la c.d. impresa unica) o di singola società. A nostro avviso tale perdita, condizione per accedere alle misure di aiuto previste dalla sez. 3.12, è da intendersi riferita alla singola impresa beneficiaria mentre la quantificazione massima degli aiuti (10 milioni) deve essere verificata a livello di gruppo. Ciò con la conseguenza che la controllante sembra aver dei margini di discrezionalità nella “allocazione” degli aiuti tra consociate.

Il periodo di riferimento ai fini del computo della perdita è ugualmente incerto. Invero, essendo l'arco temporale del framework ampio (marzo 2020 – dicembre 2021) è possibile che tale verifica sia necessaria con riferimento a un primo periodo (aprile 2019-marzo 2020) e, successivamente, in relazione al periodo successivo, cioè aprile 2020-marzo 2021.Gli aiuti delle due sezioni sembrano cumulabili, innalzando così il massimale complessivo a 11,8 milioni, ma servirebbe una conferma.

L’altro punto su cui far chiarezza è la quantificazione dei costi fissi che possono essere compensati con aiuti di cui alla sezione 3.12. Come riporta il Quadro, si tratta dei costi non già coperti dalle entrate conseguite, al netto dei costi variabili. Parrebbe quindi possibile beneficiare di un importo pari alla differenza tra entrate conseguite e costi variabili sostenuti nei limiti dei 10 milioni previsti, al 70% o al 90% della perdita a seconda della dimensione della società beneficiaria. Questa limitazione vale solo per la sezione 3.12, non essendo prevista per la sezione 3.1. Inoltre i costi fissi potrebbero essere ridotti da altre fonti (quali assicurazioni o altre misure temporanee contemplate dal framework ).

Ciò potrebbe ridurre l’appeal degli aiuti complessivamente fruibili. Si pensi alle perdite generate da costi fissi relativi a canoni di locazione immobiliare coperti da aiuti (tax credit locazioni) di cui alla sezione 3.1; tali importi potrebbero essere scomputati dalla perdita realizzata e, perciò, il limite massimo degli aiuti fruibili verrebbe a essere ridotto. Il già complesso quadro deve essere poi valutato alla luce delle complicazioni derivanti, ad esempio, dalla presenza di soci di minoranza, che potrebbero non sempre essere allineati rispetto alle scelte compiute dagli amministratori ad esempio sulla “allocazione” degli aiuti nei gruppi di imprese. In definitiva i punti aperti sono molti, tanto da ritenere non più rinviabile l’emanazione del decreto.Nel frattempo potrebbe valutarsi la proroga ad una data successiva al 30 settembre della possibilità di ravvedere l’Irap senza sanzioni e interessi posto che l’incertezza che governa la materia renderebbe difficilmente giustificabile l’irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di tributi e/o addirittura contestazioni ancor più fastidiose circa una potenziale indebita fruizione di aiuti di Stato.

IN SINTESI
1. I massimali
I limiti: 1,8 e 10 milioni
Il Dl Sostegni (41/2021) ha innalzato il limite degli aiuti fruibili in base alla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, dai precedenti 800mila a 1,8 milioni do euro. Inoltre, in base a quanto previsto dal Dl, le imprese possono beneficiare di ulteriori aiuti erogati alla luce dalla sezione 3.12 del Quadro, con un tetto massimo di ulteriori 10 milioni. Questi ultimi, tuttavia, possono essere fruiti solo laddove l’impresa abbia subito una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo precedente e la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi o delle perdite.
La concorrenza al reddito
Con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020 i contributi e le indennità di qualsiasi natura ricevute in via eccezionale per l’emergenza sanitaria non concorrono alla formazione della base imponibile Ires e Irap.
2. Le tempistiche
Il ravvedimento
Entro il 30 settembre le società potrebbero dover effettuare un ravvedimento operoso, senza sanzioni ed interessi, per ridurre l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti all'interno dei massimali previsti dal Quadro nelle sezioni 3.1 e 3.12, relativamente all'Irap non versata a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 (esonero originariamente previsto dall’articolo 24, Dl 34/2020).
L’invio del modello Redditi
Entro il medesimo termine, inoltre, i soggetti che intendono chiedere i contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del Dl 73/2021 dovranno finalizzare e inviare la dichiarazione dei redditi.

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