Controlli e liti

Lettere d’intento false, l’Agenzia avverte i fornitori

Il contribuente è invitato a evitare l’emissione di fattura senza imposta

Con l’invio di comunicazioni di compliance il fisco chiama i contribuenti a interrompere nei confronti di specifici clienti l’emissione di fattura senza imposta a fronte di lettere d’intento ideologicamente false. Con queste lettere rende consapevole il fornitore della frode, aprendo così ai successivi recuperi e imponendogli un esame sul passato e un cambio per il futuro delle specifiche procedure di analisi del cliente.

Proprio in questi giorni le imprese fornitrici stanno ricevendo numerose comunicazioni con le quali l’agenzia delle Entrate informa di aver svolto controlli nei confronti di soggetti loro clienti che non hanno i requisiti per essere considerati esportatori abituali ed hanno presentato lettere d’intento ideologicamente false.

L’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 stabilisce che l’esportatore abituale, tramite l’utilizzo della lettera d’intento, può richiedere ai propri fornitori di emettere fattura senza applicazione dell’Iva, fino al raggiungimento del limite del proprio plafond. La dichiarazione d’intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’Iva.

La comunicazione che arriva dall’agenzia delle Entrate è quindi una warning letter che serve a mettere il fornitore in allarme rispetto alle operazioni poste in essere con il falso esportatore abituale per l’anno in corso ed ha un elevato rischio fiscale per le imprese fornitrici producendo effetti sia per il futuro che per il passato (si veda altro specifico commento pubblicato in pagina).

Per quanto riguarda il futuro è la stessa agenzia delle Entrate ad invitare l’impresa fornitrice ad interrompere i rapporti con il cliente o ad evitare, dal momento della ricezione della comunicazione, di emettere nuove fatture senza Iva al soggetto attenzionato ex articolo 8, comma 1, lettera c) Dpr 633/1972 (anche perché, in base alle regole, l’emissione della fattura elettronica dovrebbe essere automaticamente scartata dal SdI).

Ulteriore conseguenza che deriva dalla ricezione della comunicazione è che le imprese fornitrici diventano consapevolmente partecipi alla realizzazione di una operazione fraudolenta (Cassazione 4593/2015 e 9940/2015) e, in quanto tali direttamente sanzionabili.

Queste comunicazioni dimostrano poi che i controlli che effettua l’agenzia delle Entrate, attraverso un’analisi dei soggetti che si definiscono esportatori abituali, sono sempre più puntuali e tempestive. Questo deve spingere le imprese fornitrici, che lavorano con gli esportatori abituali, ad effettuare, sia all’inizio del rapporto che durante lo stesso, un’analisi dettagliata sull’affidabilità del loro cliente effettuando una serie di controlli attraverso l’acquisizione di documentazione attestante:

l’effettiva preventiva trasmissione della dichiarazione d’intenti all’agenzia delle Entrate (ricevuta di trasmissione, con controllo del cassetto fiscale). Controllo necessario, comunque, per emettere la fattura;

l’effettiva operatività della società con particolare riferimento alle operazioni con l’estero (ad esempio: scaricando e analizzando la visura camerale in relazione alle attività dichiarata ovvero individuando i rappresentanti legali della società).

il rispetto degli obblighi contabili e, se possibile, fiscali (ultimo bilancio depositato in Camera di commercio, dichiarazioni Iva presentate dal cliente);

controllo iscrizione al Vies o altri controlli che possono permettere di appurare che il Cliente ha fatto operazioni con l’estero.

analizzare eventuali anomalie operative, commerciali o strutturali del cliente (si pensi a una newco o a società in precedenza non operative, capitali irrilevanti o soci “poco raccomandabili”).

Teniamo infine presente che la disciplina delle lettere di intento è e sarà sempre più contingentata. Vi sono ormai alcuni settori (si pensi a quello degli olii minerali) per i quali la lettera d’intento, in specifiche condizioni è addirittura vietata.

In conclusione è evidente che il fornitore che vende a soggetti che si dichiarano esportatori abituali non può più limitarsi ad effettuare solo controlli formali sulla regolarità della lettera d’intento ma deve inevitabilmente effettuare, seguendo una check list, controlli sostanziali sul singolo cliente.

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