Controlli e liti

Chiusura agevolata estesa agli avvisi bonari

Resta in bilico il trattamento delle pratiche derivanti da controlli formali

Il ravvedimento speciale previsto dall’articolo 40 del Ddl di Bilancio 2023 si innesta nel filone delle sanatorie volte a favorire l’adempimento del contribuente, diminuendo il carico sanzionatorio ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione.

Con l’articolo 38 della stessa bozza, destinato a sua volta a definire in forma agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, la manovra cerca così di coprire le fattispecie legate ad adempimenti di carattere tipicamente dichiarativo.

Modalità, tempi, perimetri

Le due forme di sanatoria, pur animate dalla stessa filosofia di fondo, si differenziano non solo sul piano operativo (fattispecie definibili), ma anche su quello strettamente tecnico.

In primo luogo, l’articolo 38 prevede che l’iniziativa debba essere presa dall’agenzia delle Entrate, in quanto la definizione presuppone obbligatoriamente l’inoltro dell’avviso bonario da parte dell’amministrazione finanziaria. Nel ravvedimento speciale, invece è il contribuente a dover prendere l’iniziativa, rimuovendo l’irregolarità (presentazione dichiarazione integrativa) e procedendo al pagamento integrale del dovuto o della prima rata.

Anche la tempistica è completamente diversa. Nel ravvedimento speciale il tutto va definito entro il 31 marzo 2023; la sanatoria degli avvisi bonari ha invece un tempo di incubazione decisamente più lungo che dipenderà dalla celerità delle scelte dell’amministrazione finanziaria.

Con il ravvedimento speciale l’ambito operativo riguarda tutte le dichiarazioni ravvedibili fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. La sanatoria degli avvisi bonari si limita a definire solo i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Sanzioni e rate

Sul versante sanzionatorio, gli avvisi bonari ancorano la sanzione al 3% anziché al 10% (ordinario); il ravvedimento operoso speciale si spinge invece a una riduzione ben più importante vista la base di partenza (1/18 del minimo edittale ordinariamente pari al 90%, quindi il 5 per cento).

Su piano rateale, il ravvedimento speciale si ferma a otto rate trimestrali, con decorrenza a partire dal 31 marzo 2023, anche se poi – lo si ribadisce – nulla vieta di poter versare tutto in un’unica soluzione. La sanatoria degli avvisi bonari, invece prevede che il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche qui con la possibilità di poter saldare tutto in un’unica soluzione).

Entrambe le sanatorie prevedono che non vi dovrà essere alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo, che pertanto andranno pagate integralmente, così come gli interessi dovuti.

In ogni caso, nell’ipotesi di mancato pagamento – in tutto o in parte – delle somme dovute alle scadenze previste, entrambe le sanatorie non produrranno effetti e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Per ogni sanatoria resta fermo che le somme versate prima della definizione sono definitivamente acquisite all’Erario e non sono rimborsabili.

In ultima analisi, si sottolinea che in entrambe le sanatorie non risulterebbero definibili gli avvisi ex articolo 36-ter del Dpr 600/73. La sanatoria degli avvisi bonari, infatti, copre solo le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72; mentre il ravvedimento speciale non si applica in caso di inoltro di comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/73.

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