Adempimenti

Dac 6, il parere preventivo va comunicato

Circolare 12/E sui meccanismi transfrontalieri: da segnalare i bonifici con i Paesi non collaborativi

di Marco Piazza

I quesiti sui meccanismi transfrontalieri soggetti alla comunicazione Dac 6 e le relative risposte dell’Agenzia contenute circolare 12/E del 13 febbraio 2022 mettono in evidenza come molte delle incertezze interpretative riguardino la concreta portata della nozione di intermediario (promotore o fornitore di servizi) soggetto all’obbligo, agli «standard di conoscenza» di cui gli intermediari devono essere in possesso affinché siano obbligati alla comunicazione e l’esistenza di obblighi di comunicazione con riferimento ai «meccanismi già attuati». Vediamo i principali contenuti.

1. Non sono rilevanti i pareri rilasciati dal fornitore di servizi (esempio, pareri pro veritate) in merito ai rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero resi successivamente alla completa attuazione dello schema – anche se il meccanismo continua a produrre effetti fiscali – sempreché i pareri non comportino un aggiornamento o miglioramento del meccanismo stesso. I pareri resi anteriormente alla completa attuazione dello schema sono, invece, rilevanti.

2. Le società di gestione del risparmio rientrano in genere fra gli intermediari soggetti all’obbligo di comunicazione, mentre non vi rientrano le banche depositarie dei fondi comuni. Le Sgr sono soggette agli obblighi di comunicazione solo quando intervengano in attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione messa a disposizione o attuazione del meccanismo transfrontaliero e anche quando propri esponenti rivestano il ruolo di amministratori della target, sempreché abbiano un ruolo effettivo di impulso o di consulenza rispetto al meccanismo. L’obbligo di comunicazione, invece, non sussiste se svolgono mere attività routinarie per le quali è presunta l’assenza degli standard di conoscenza minimi. Lo stesso vale per le società fiduciarie.

3. In alcune ipotesi, anche operazioni apparentemente routinarie rientrano nei meccanismi transfrontalieri da comunicare anche se l’intermediario non ha partecipato come promotore: è il caso, ad esempio dei bonifici da Paesi che non danno lo scambio d’informazioni Crs (non conta che diano lo scambio di informazioni agli Stati Uniti secondo la Fatca) l’apertura di conti in tali Paesi.

La presenza di una «riduzione d’imposta» e – con riferimento ad alcuni criteri distintivi – il fatto che la riduzione d’imposta debba rappresentare il «vantaggio principale» del meccanismo, sono altri elementi costituitivi del «meccanismo transfrontaliero» sui quali sono emerse incertezze interpretative.

In proposto viene ribadito che la riduzione d’imposta deve essere verificata rispetto al caso in cui il meccanismo transfrontaliero non sia del tutto posto in essere e non mediante confronto con ipotesi di comportamento alternative.

La circostanza che una certa operatività sia finalizzata a conseguire determinate agevolazioni fiscali concesse in un Paese non comporta l’esistenza di un meccanismo transfrontaliero sempreché l’operatività sia posta in essere nel rispetto dei presupposti previsti per l’accesso all’agevolazione.

Nella quantificazione della riduzione d’imposta causata dal meccanismo si tiene conto, inoltre, delle eventuali ritenute fiscali dovute sui flussi in uscita dall’Italia.

Per quanto riguarda il test del «vantaggio principale», la circolare precisa che i vantaggi extrafiscali devono essere determinati al lordo delle imposte e che non assume rilevanza che in alcuni Paesi esteri siano fornite linee guida che individuano una serie di casi in cui si presume che non si sia in presenza di vantaggi fiscali.

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