Come fare perFinanza

Giovani under 36, dal 24 giugno le domande per il mutuo prima casa

di Monica Greco

  • Quando Dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022

  • Cosa scade Domanda per la garanzia di Stato sull'80 % della quota mutuo per la prima casa

  • Per chi Giovani under 36 con Isee non superiore i 40mila euro

  • Come adempiere Presentazione della domanda con apposita modulistica

1In sintesi

Il decreto Sostegni-bis apporta un vero e proprio restyling, e alcune novità, alle disposizioni agevolative, già previste dal nostro ordinamento, in materia di acquisto di prima abitazione. Beneficiari i giovani under 36 per i quali sarà più facile l’acquisto della loro prima casa.

Per la presentazione delle domande, sotto il profilo temporale, le date da tenere a mente sono il prossimo 24 giugno 2021, data iniziale per le domande di accesso, e il 30 giugno 2022, ultimo termine utile a inoltrare la richiesta.

Molteplici sono le misure messe in campo dal Dl 73/2020: dalla proroga fino al 31 dicembre 2021 di alcune disposizioni riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (“Fondo Gasparrini”) previste dall’articolo 54, comma 1, del Dl 18/2020 (Cura Italia); all’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, e all’ampliamento dei beneficiari delle agevolazione, grazie alla modifica di alcuni requisiti per l’accesso ai benefici.

Le novità permetteranno agli under 36 di acquistare la casa di abitazione anche fruendo di una riduzione in materia di imposte indirette.

Si prevede il riconoscimento per gli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva dell’acquisto da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce ovvero in compensazione.

Si dispone un’esenzione dall’imposta sui finanziamenti - sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative - relativi agli immobili abitativi agevolati.

Vediamo in dettaglio le diverse misure che “facilitano” l’acquisto della prima casa.

2Il Fondo di garanzia per la prima casa

Con le novità del Sostegni-bis si modificano le categorie che accedono ai benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, grazie anche alla nuova dotazione del Fondo che aumenta di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni per il 2022.

Istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 48, lett. c), per favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione.

Il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa consente la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari osu portafogli di mutui ipotecari; esso sostituisce il precedente Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.

Grazie alle novità apportate dal decreto Agosto (Dl 104/2021, conv. nella legge 126/2020) con cui è stato modificato l’articolo 1 comma 48, lett.c) della legge 147/2013, sono destinatari esclusivi delle garanzie concesse dal Fondo:
le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Con la modifica in esame, quest’ultima categoria viene estesa e sostituita dai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Tale disposizione si applica alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022.

I soggetti che rientrano nelle suddette categorie, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata dal Sostegni-bis all’80% (in luogo della vigente percentuale pari al 50%) della quota capitale. La quota è il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.

Le domande per ottenere la garanzia possono essere presentate dal 24 giugno, vale a dire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, fino al 30 giugno del 2022.

3Le agevolazioni per l’acquisto

Le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa sono disposte specificatamente all’articolo 64 del Sostegni-bis ai commi da 6 a 8. Sotto un profilo temporale le misure agevolative si potranno applicare agli atti stipulati tra il 26 maggio (data di entrata in vigore del citato decreto) e il 30 giugno 2022.

Le agevolazioni sono:
1. esenzione da bollo, imposte ipotecarie e catastale;
2. credito d’imposta riconosciuto agli acquirenti dell’abitazione;
3. esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti.

Per favorire l’acquisto della prima casa la prima misura agevolativa prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che:
non abbiano compiuto trentasei anni, nell’anno in cui viene rogitato l’atto in questione;
aventi un Isee non superiore a 40mila euro annui.

Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, articolo 1, tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986.

L’agevolazione in commento non si applica alle abitazioni delle seguenti categorie catastali:
A1 - Abitazioni di tipo signorile;
A8 - Abitazioni in ville;
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

La seconda agevolazione prevede un credito d’imposta sull’Iva corrisposta all’acquisto, nello specifico quando la cessione dell’abitazione è soggetta ad Iva, se l’acquirente che non ha ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, potrà beneficiare di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’Iva versata in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta può essere:
portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’Irpef, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
utilizzato in compensazione, secondo la disciplina di cui al Dlgs 241/1997.

Il credito d’imposta vantato non dà luogo a rimborsi.

La terza agevolazione consiste nell’esenzione delle imposte sostitutive (articolo 18, Dpr 601/1973) applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 64 in commento.

L’esenzione nello specifico si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla parte mutuataria resa nell’atto del finanziamento o allegata a tale atto.

La disposizione fa riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento.

4Le novità del “Fondo Gasparrini”

L’agevolazione prevede importanti novità relative al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, cd. Fondo Gasparrini.

In particolare, il decreto Sostegni-bis dispone che si applichino fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni concernenti l’operatività del Fondo Gasparrini previste dall’articolo 54, comma 1, del decreto Cura Italia.

Si tratta delle norme introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria che, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo in oggetto, prevedono l’estensione dei relativi benefici a professionisti, autonomi e imprenditori individuali con calo di fatturato e l’ammissione ai benefìci del Fondo anche per le cooperative edilizie con riferimento specifico alla sospensione delle rate di mutuo.

Dall’entrata in vigore del Dl 73/2021, difatti, a decorrere dal giorno 26 maggio 2021, le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa potranno nuovamente accedere ai benefici del fondo entro il 31 dicembre 2021, essendo stata estesa la validità dell’articolo 54, comma 1, del Dl 18/2020.

Segnaliamo, tra l’altro, che con riferimento al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, nel corso dei provvedimenti emergenziali è stata ampliata la platea dei beneficiari.

Inoltre, in deroga alle norme generali sull’accesso al Fondo, si è disposto che:
non è richiesta la presentazione dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente);
sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400mila euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250mila euro);
la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

La proroga delle sospensioni già concesse non è automatica, pertanto, per accedere del Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa, occorre presentare specifica domanda alla banca che ha concesso il mutuo - che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa.

5L’accesso al Fondo di garanzia

Le istanze per richiedere la garanzia dello Stato dovranno essere presentate, attraverso Banche e istituti finanziari, dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.
Possono fare richiesta i giovani che non hanno compiuto 36 anni e hanno un Isee che non supera i 40mila euro annui.

Per gli under 36 la garanzia massima è concessa nella misura dell’80% della quota capitale.

Ricordiamo che, i requisiti di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa prevedono che il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, disponibile sul sito ufficiale del ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione “Dipartimento del Tesoro”.

Segnaliamo da ultimo che, grazie alle novità disposte dal decreto Agosto – dal 14 ottobre 2020 le domande di accesso al Fondo di garanzia devono essere inviate esclusivamente dalle seguenti categorie:
giovani coppie (almeno uno dei due componenti non deve aver superato i 36 anni) o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
giovani di età inferiore ai 36 anni (requisito anagrafico aggiornato dal Sostegni-bis) titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice