Controlli e liti

Prassi aziendali monitorate per ridurre i rischi fiscali

Diventa centrale la gestione dei comportamentiin campo tributario. Tra i vantaggi la rispostarapida agli interpelli e le sanzioni dimezzate

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Le procedure per il controllo dei comportamenti fiscali sono destinate a diventare un tema centrale, soprattutto per le grandi aziende, nei prossimi anni. Il Fisco sta infatti gradatamente evolvendo da una metodologia di accertamento basata sulla catastalizzazione del reddito (società di comodo, parametri, studi di settore) a una forma premiale che incentivi l’adozione spontanea di comportamenti corretti e di strumenti di controllo. Si è vista questa evoluzione per i soggetti minori: pensiamo alla norma che consente di ridurre il periodo di accertamento nei confronti dei lavoratori autonomi e delle imprese che adottano esclusivamente sistemi di pagamento diversi dal contante.

La partita più rilevante si gioca però sulle imprese di maggiori dimensioni, per le quali la gestione di accertamenti e contenziosi implica un notevole dispendio in termini di tempi e costi. A questo proposito, l’evoluzione normativa ha seguito due filoni.

In primo luogo, abbiamo assistito all’inserimento dei reati fiscali tra i “presupposti” di applicazione del modello di controllo del Dlgs 231/2001; le aziende dotate del sistema di controllo per la prevenzione della commissione di reati hanno dovuto affrontare i temi del monitoraggio del rischio fiscale e dello sviluppo di procedure che garantiscano la compliance. Ovviamente l’attenzione è stata posta sul segmento estremo, i reati tributari, che rappresenta solo la punta della piramide dei rischi fiscali nell’ambito dell'attività aziendale.

Per gli aspetti più generali, di cui si occupa il modello illustrato nell’altro servizio in questa pagina, occorre un sistema di controllo ancora più articolato, che prenda in considerazione tutti gli ambiti della catena dei comportamenti (dall’emissione dei documenti fino alla redazione delle dichiarazioni) anche dal punto di vita della conformità alle norme fiscali non penali.

Una volta che il modello di controllo è stato adottato, si prospetta il secondo filone di incentivi, che è definito “adempimento collaborativo” e si basa su un dialogo costante con un unico interlocutore in capo all'amministrazione fiscale.

Per ora questo regime ( articolo 7 del Dlgs 128/2015 e provvedimento delle Entrate del 14 aprile 2016) è riservato a soggetti di grandissime dimensioni (10 miliardi di ricavi, oppure 1 per chi ha aderito a suo tempo al progetto pilota) o in condizioni particolari (presentazione dell'interpello per nuovi investimenti), ma è facile e auspicabile prevedere una riduzione di queste soglie, in modo che il sistema possa interessare anche imprese di dimensioni significative, ma non così grandi, orientate a una gestione preventiva del rischio fiscale.

I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono dotarsi di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (il Tax Control Framework indicato nel documento Ocse – Cooperative Compliance – A Framework del 2013) in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. Gli elementi essenziali che devono essere presenti (documento Ocse – Building Better Tax Control Framework del 2016) sono:

- strategia fiscale;

- ruoli e responsabilità;

- procedure;

- monitoraggio;

- adattabilità al contesto interno ed esterno;

- relazione agli organi di gestione.

Gli effetti premiali per le società che si dotano del modello (articolo 6 del Dlgs 128/2015) sono di tre tipi:

1) procedura abbreviata di interpello preventivo, nella quale le Entrate si impegnano a rispondere ai quesiti delle imprese entro a 45 giorni dal ricevimento dell’istanza;

2) applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, nel caso in cui l’Agenzia non condivida la posizione dell’impresa;

3) esonero dalla presentazione di garanzie per le richieste di rimborsi di imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

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