Imposte

Cfc, Ace fuori dal calcolo del tax rate virtuale

Provvedimento e circolare in consultazione: si valutasolo l’Ires e non l’Irap

di Luca Gaiani

Per il test della fiscalità privilegiata delle controllate estere, il calcolo della tassazione virtuale interna si effettua considerando solamente l’Ires e senza tenere conto dell’Ace. Lo prevede la bozza di provvedimento sulla disciplina delle Cfc, diffuso dalle Entrate insieme alla bozza di circolare. I documenti sono in consultazione fino al 6 agosto. Tra i passive income che fanno scattare la possibile applicazione dell’articolo 167 del Tuir, si comprendono sia i ricavi dalla vendita a terzi di beni acquisiti da società del gruppo sia quelli ceduti a società del gruppo ed acquistati da terzi.

L’articolo 167 del Tuir, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 142/2018 (di attuazione della direttiva Atad), ha esteso la disciplina delle Cfc a tutte le controllate estere (anche di Paesi Ue) che godono di un regime fiscale privilegiato, qualora realizzino, per oltre un terzo, proventi derivanti da attività cosiddette “passive”. Il comma 8-bis dell’articolo 167 prevede che un provvedimento delle Entrate indichi i criteri per effettuare, con modalità semplificate, il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale domestica. Se la prima è inferiore al 50% della seconda, scattano le regole Cfc e la tassazione per trasparenza.

Il provvedimento in consultazione (che aggiorna il precedente documento del 16 settembre 2016) prevede innanzitutto che tra i tributi da considerare nel calcolo del tax rate effettivo estero vanno comprese le imposte sul reddito effettivamente dovute dalla controllata nel paese di residenza, al netto di eventuali tax credit esteri, oltre a quelle assolte da tale società in altri stati.

Per il tax rate virtuale interno, invece, si considera solo l’Ires (e non l’Irap) e si esclude l’applicazione dell’Ace. Non si tiene conto delle regole su società non operative e in perdita sistematica, degli studi di settore e della rateizzazione delle plusvalenze.

La voluminosa circolare (pure posta in consultazione) fornisce istruzioni sull’intero articolo 167 del Tuir, nel testo in vigore dopo la direttiva Atad. Importanti chiarimenti sull’individuazione dei proventi (passive income) che, se conseguiti per oltre un terzo del totale, fanno scattare la possibile applicazione della norma. I proventi si considerano nel loro importo contabile (e non fiscale) e al lordo dei relativi costi. Particolare attenzione è dedicata ai proventi intercompany a basso valore aggiunto. Si chiarisce che, sia per le cessioni di beni che per i servizi, si comprendono oltre a quelli che la controllata acquista intercompny e rivende a terzi, i beni e i servizi ceduti ad altre società del gruppo e acquistati da terzi. La caratteristica di valore aggiunto scarso o nullo prevista dalla norma è riferita, chiarisce la circolare, a quanto apportato dalle operazioni realizzate dalla controllata estera, con le proprie risorse, e non al valore economico delle compravendite di beni o delle prestazioni di servizi, in sé considerate.

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