Imposte

Affrancamento quote di Oicr: opzione con vantaggi estesi

Risparmio maggiore se l’organismo non appartiene a Ue o See. La scelta però non conviene se prevalgono i bond emessi da Paesi white list

di Marco Piazza e Stefano Vignoli

La legge di Bilancio 2023 (commi 112 e 113) introduce la possibilità di affrancare i maggiori valori degli Oicr detenuti, al di fuori del regime d’impresa, da contribuenti che operano nell’ambito del regime dichiarativo o amministrato: possibilità esclusa nel caso di “risparmio gestito”.

L’affrancamento, che rileva sia ai fini dei redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera g, Tuir), che dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera c-ter), richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 14% calcolata sul differenziale tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 (in pratica venerdì 30 dicembre) e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione.

I vantaggi dell’affrancamento

La norma riguarda tutti gli investimenti in Oicr, categoria nella quale rientrano fondi comuni di investimento (tra cui gli Etf), Sicav e Sicaf; per cui la chance dell’affrancamento riguarda gli Oicr mobiliari e immobiliari, aperti e chiusi, italiani ed esteri.

L’opzione per l’affrancamento pare vantaggiosa anche in raffronto alla rivalutazione delle partecipazioni quotate (si veda l’articolo di Nt+ Fisco): sia perché l’imposta sostitutiva si calcola sul valore al 31 dicembre al netto del costo di acquisto, sia per la rilevanza delle minusvalenze in caso di successiva cessione (compensabili con le plusvalenze quando costituiscono redditi diversi), oltre alla minor aliquota dell’imposta sostitutiva che, essendo al 14%, è ben inferiore alla tassazione del 26% applicata ai redditi di capitale e diversi.

Nel caso di Oicr esteri istituiti in Stati non appartenenti alla Ue o allo See (o con gestore non vigilato), il risparmio può rivelarsi ancora maggiore in quanto il relativo reddito è soggetto a tassazione Irpef (e addizionali) progressiva. Ci sono tuttavia alcuni casi in cui l’affrancamento non conviene: si pensi agli Oicr che investono quasi esclusivamente in bond emessi da Paesi white list; in questo caso la tassazione del 12,5% è più vantaggiosa dell’imposta sostitutiva.

L’esercizio dell’opzione

L’opzione va comunicata all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023, il quale verserà l’imposta sostitutiva, ottenendone provvista dal cliente, entro il 16 settembre 2023, in un’unica soluzione.

L’opzione può essere esercita in relazione alle quote possedute alla data del 31 dicembre 2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione. In pratica, se le quantità alla data di affrancamento sono minori di quelle al 31 dicembre, l’importo affrancabile sarà proporzionalmente ridotto e andrà ad aggiungersi al costo fiscale delle quote esistenti alla data dell’affrancamento (Assogestioni, circolare 13/23/C).

Nel caso di quote o azioni non detenute presso un intermediario residente, l’opzione andrà esercitata con il modello Redditi 2023, mentre l’imposta andrà versata unitamente al saldo imposte 2022 (30 giugno 2023).

Quote, titoli e polizze agevolabili

Tra i principali dubbi applicativi, la possibilità di affrancare le quote o azioni di Oicr assistiti da diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). In assenza di una posizione ufficiale, si ritiene possibile l’affrancamento purché si tratti di redditi di capitale o diversi (e non redditi di lavoro), senza tuttavia tener conto, ai fini della valutazione, dei diritti rafforzati (così l’Agenzia nell’interpello 738/21 in tema di partecipazioni azionarie di categorie diverse).

L’affrancamento deve riguardare tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, ovvero tutti i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche (per analogia, articolo 94, comma 3, Tuir). Il comma 114 estende la possibilità di affrancare con imposta sostitutiva del 14% anche i maggiori valori relativi alle polizze assicurative del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e ramo V (operazioni di capitalizzazione) con esclusione pertanto delle polizze ramo III (unit e index linked). In questo caso l’imposta si applica sulla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. L’affrancamento è possibile solo per i contratti scadenti dopo il 31 dicembre 2024 e, comunque, con vincolo a non riscattare l’assicurazione prima del 1° gennaio 2025.

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