Controlli e liti

Componenti reddituali pluriennali, si contesta l’anno di prima iscrizione

Per la Ctr Lombardia 1044/3/2022 la linea dura della Cassazione opera solo per gli anni futuri

di Alessandro Borgoglio

Un’interpretazione orientata alla tutela dell’esercizio del diritto di difesa e della certezza del rapporto giuridico tra contribuente e Fisco non può che portare a ritenere che, laddove in un determinato periodo d’imposta sia stata esercitata un’opzione fiscale i cui effetti siano destinati a riverberarsi su una pluralità di esercizi successivi, la decadenza dell’azione accertatrice da parte dell’ufficio deve essere verificata avendo riguardo al periodo d’imposta in cui la posta contabile ha avuto riconoscimento fiscale e non con riferimento ai successivi periodi d’imposta in cui si sono verificati i relativi effetti. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia con la sentenza 1044/3/2022 (presidente Rollero, relatore Chiametti).
Una grande banca aveva iscritto in bilancio per il 2009 e 2010 degli avviamenti ricevuti a seguito di conferimenti di rami d’azienda, sui quali aveva operato la deduzione delle relative quote annuali di ammortamento. Il Fisco nel 2019 aveva emesso degli atti impositivi per contestare quegli avviamenti, ma, essendo ormai decorsi i termini decadenziali per l’esercizio del potere di accertamento sui periodi d’imposta di prima iscrizione in bilancio (articolo 43 del Dpr 600/1973), era intervenuto sulle quote dedotte nel 2014 e 2015.
La banca si era opposta, adducendo che il Fisco non avrebbe potuto disconoscere la deduzione delle quote annuali successive, senza prima accertare i periodi d’imposta in cui le poste avevano avuto riconoscimento fiscale con l’iscrizione in bilancio.
Si tratta, in verità, di una questione nota che coinvolge, in sostanza, tutti i componenti reddituali pluriennali, per cui le Sezioni Unite hanno posto un punto fermo proprio l’anno scorso: la Cassazione ha stabilito che, nel caso di contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto, legate al fatto generatore e al suo presupposto costitutivo, la decadenza dalla potestà di accertamento va definita in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato. Non rileva, invece, il termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (sentenza 8500/2021).
Per la Cassazione, quindi, nel caso in esame avrebbe avuto ragione il Fisco. Per i giudici lombardi, però, tale principio di legittimità sancito nel 2021 non può applicarsi retroattivamente e opera soltanto per gli anni futuri, ma non per il passato. Per le annualità precedenti, secondo la Ctr Lombardia, varrebbe un’interpretazione opposta, che consente al Fisco di esercitare la sua azione accertativa entro un termine ragionevole, così da non imporre al contribuente un obbligo di conservazione della documentazione per un tempo eccessivamente dilatato (si vedano sentenze 280/2005 e 352/2004 della Corte costituzionale).

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