Imposte

Codice dei contratti, dal 1° luglio l’imposta di bollo è a forfait

Un provvedimento dell’Ade dovrà definire la modalità telematica di assolvimento. Il bollo va da 40 a mille euro; esenti i contratti di valore non superiore a 40mila euro

Per i contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2023, in base al nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023 - CCP) le regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo, rispetto agli altri contratti digitali o analogici soggetti all’imposta, sono totalmente nuove e notevolmente semplificate e introducono cambiamenti radicali circa obblighi e responsabilità, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell’imposta applicabile (si veda la tabella). Il perimetro delle nuove regole è tuttavia limitato e non si può ritenere applicabile ad altre fattispecie contrattuali non derivanti dal Ccp.

L’imposta di bollo verrà pagata una tantum e sarà proporzionale al valore dell’appalto con una soglia di esenzione per i contratti di valore inferiore o eguale a 40mila euro e con assorbimento di tutti gli obblighi collegati agli allegati del contratto stesso, ad eccezione delle note e fatture che restano vincolate agli obblighi ordinari di applicazione del bollo.

L’articolo 3 dell’allegato I.4 al Ccp prevede l’introduzione con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate della nuova modalità telematica di assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti disciplinati dal codice per garantire il rispetto del percorso di piena digitalizzazione del procurement pubblico, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Quindi dal punto di vista operativo occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento in modo che si possa procedere all’assolvimento dell’imposta di bollo secondo le nuove regole.

Infatti non sarà più utilizzabile il contrassegno telematico previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dpr 642/1972. È ragionevole pensare che il provvedimento sarà già disponibile nel corso del mese di giugno per evitare che l’applicazione della nuova disciplina parta nell’incertezza degli operatori. Bisognerà infatti vedere come la nuova declinazione delle somme dovute dagli appaltatori si assocerà agli atti del procedimento di affidamento o di gara e alle fasi contrattuali successive anche in riferimento ai contratti nella forma pubblico amministrativa per i quali l’assolvimento virtuale si realizza forfettariamente con 45 euro in sede di registrazione (articolo 1, comma 1-bis1, numero 4, della tariffa parte prima allegata al Dpr 642/1972).

Il provvedimento potrebbe anche definire meglio la tempistica dell’entrata in vigore. Infatti le novità sono efficaci dalle procedure affidate dal 1° luglio 2023 con abrogazione del codice attualmente vigente (Dlgs 50/2016). Dal momento che l’appaltatore assolve l’imposta una tantum alla stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso e l’articolo 2 dell’allegato I.4 al Ccp prevede che il pagamento dell’imposta sulla fascia dello scaglione corrispondente al valore del contratto ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili per l’addebito del corrispettivo, dovranno essere definiti i comportamenti da tenere per le procedure che sono iniziate o iniziano prima della data di efficacia delle nuove regole. Infatti è presumibile che una procedura di gara che inizia nel corso del mese di giugno possa concludersi con l’aggiudicazione successivamente al 1° luglio 2023: in questo caso l’affidamento si realizza successivamente alla suddetta data di efficacia, ma nel frattempo l’aggiudicatario (oltre agli altri concorrenti) avrà pagato l’imposta sull’istanza di partecipazione e sulla documentazione prodotta provocando un fenomeno di doppia imposizione. Quindi dovrà essere chiarito come effettivamente operi la dichiarata natura sostituiva dell’imposta di bollo, non tanto per gli atti di esecuzione dell’appalto a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o comunque dall’efficacia dell’affidamento, quanto per i documenti riguardanti la procedura di selezione. Allo stesso modo si dovrà chiarire come si debbano regolare coloro che intendono partecipare ad una procedura selettiva del Ccp e dovendo produrre documentazione in regola con l’imposta di bollo non possano nella fase iniziale sapere se potranno poi beneficiare dell’agevolazione non conoscendo ovviamente gli esiti della procedura di affidamento. Non si può escludere che la semplificazione e l’agevolazione, nella fase introduttiva del procedimento di gara o di affidamento diretto, trovi applicabilità sostanziale unicamente in riferimento ai contratti che sono di valore inferiore a 40.000 euro che risultano di fatto esenti e che pertanto dovrebbero vedere di fatto esonerati dall’onere dell’assolvimento dell’imposta di bollo gli appaltatori o comunque gli aspiranti ad ottenere gli affidamenti in via generalizzata.

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