Contabilità

Bilanci 2022 e principi Oic: deroghe in nota integrativa

Dagli ammortamenti sospesi ai titoli non svalutati, fino alle perdite sterilizzate. Il quadro informativo chiede dettagli e motivazioni, e può rivelarsi articolato

di Barbara Zanardi

Nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 1° marzo, una delle tematiche di maggior interesse ha riguardato le informazioni da riportare in nota integrativa, con particolare riferimento ad alcuni casistiche che possono concernere i bilanci Oic 2022.

Sospensione di ammortamenti

Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha rinnovato la possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2022. Tale possibilità, peraltro, era già prevista per il 2020 e 2021 ed è stata estesa anche al 2023 dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 8, del Dl 198/22, convertito dalla legge 14/2023).

Le imprese che intendano avvalersi di tale previsione devono dare conto in nota integrativa delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Più in dettaglio, la società deve indicare:
● su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;

● le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;

● e l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

Dalle informazioni inserite in nota deve emergere la coerenza tra la scelta delle immobilizzazioni per le quali sospendere gli ammortamenti (e della misura di tale sospensione) e le motivazioni che hanno indotto la società ad avvalersi della deroga.

Mancata valutazione di titoli

Un altro paragrafo che potrebbe essere necessario inserire in nota integrativa riguarda la deroga relativa alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, nonostante il valore desumibile dall’andamento di mercato sia inferiore a quello a cui sono iscritti in bilancio, a condizione che la perdita di valore non abbia carattere durevole. Questa deroga – introdotta dall’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del Dl 73/2022, convertito con legge 122/2022 – era stata prevista, in considerazione della turbolenza dei mercati finanziari, anche in riferimento ai bilanci 2018, 2019 e 2020, ma non per quello 2021.

Le società che si avvalgono di tale possibilità devono fornire informazioni in nota integrativa circa le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga e la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato, nonché le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Sterilizzazione di perdite

Più articolato è il quadro informativo da fornire con riferimento a un’altra previsione “in deroga” concessa dal legislatore in occasione della crisi pandemica e ora estesa anche alle perdite 2022 dal citato decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 9). Si tratta della possibilità di sterilizzare le perdite ai fini del computo della riduzione del capitale, in base a quanto previsto dagli articoli del Codice civile in materia, rinviando la decisione circa l’assunzione degli opportuni provvedimenti all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

Gli amministratori delle società che intendano avvalersi della “sterilizzazione” dovranno redigere, per l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022, una relazione che illustri le ragioni della perdita, che – si ritiene – non possono riferirsi a problematiche che facciano supporre il venir meno della continuità.

Gli amministratori, inoltre, dovrebbero fornire informazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite e sugli interventi già programmati. Per quanto riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa, è previsto che le perdite sterilizzate debbano essere indicate nella nota integrativa con specifica, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio, in modo tale da fornire ai vari utilizzatori del bilancio informazioni il più possibile precise e dettagliate.

È chiaro che questa previsione riguarda la nota integrativa al bilancio 2022 solo con riferimento all’eventuale sterilizzazione di perdite 2020 e/o 2021; mentre quelle relative al 2022 andranno indicate nel bilancio relativo al 2023.

Le risposte ai partecipanti di Walter Rotondaro

Una selezione delle risposte alle domande dei partecipanti all’incontro del 1° marzo

1 - Le diverse garanzie
In caso di vendita di un macchinario a un cliente, comprensiva di garanzia di legge per due anni e di un’ulteriore garanzia volontaria (gratuita) per tre anni, come imputare il ricavo in base all’Oic 34?
L’Oic 34, ad oggi ancora in bozza, prevede la suddivisione dei ricavi in base alle «singole unità di contabilizzazione». La garanzia obbligatoria per legge viene considerata connessa alla vendita del macchinario stesso. Pertanto, qualora via sia stata la consegna del bene, la società trasferisce i benefici ma resta il rischio della garanzia: questo dovrà essere stimato e il valore accantonato a «Fondo rischi ed oneri».I tre anni di “garanzia gratuita” costituiscono invece un’unità di contabilizzazione separata, in quanto non sono ancora stati trasferiti i rischi e i benefici relativi. Pertanto, la quota parte relativa a tali ricavi deve essere allocata a conto economico pro-quota nei relativi tre anni di competenza.

2 -L’evento post progetto
A fine febbraio 2023 una società ha approvato il progetto di bilancio. Prima di questa approvazione da parte dei soci è emerso un evento rilevante e riferibile al 2022. Il progetto di bilancio deve tenere conto degli effetti dell’evento?
L’evento è rilevante se l’errata esposizione o omissione può «ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società» (Oic 11, par. 36).L’evento è emerso tra la data di approvazione del progetto di bilancio e la data assembleare di approvazione del bilancio, ma è riferibile per competenza al 2022. Dunque, l’organo amministrativo deve aggiornare il progetto di bilancio e approvarlo di nuovo. L’assemblea dei soci provvederà ad approvare il bilancio così modificato (Oic 29, par. 62).

3- L’errore del software
A seguito di un’imperfezione del software di gestione degli ordini di acquisti e vendita online, una società ha sovrastimato i costi di acquisto di un materiale. Ci si è accorti dell’errore solo l’anno successivo e dopo l’approvazione del bilancio. Come e quando deve essere rilevato l’errore?
La correzione, secondo l’Oic 29, deve essere rilevata in bilancio quando l’errore è individuato e nel contempo è opportunamente misurabile: quindi nell’anno successivo e nello stesso anno imputato in bilancio. Si deve perciò valutare – secondo le previsioni del par. 46 – se l’errore sia da considerare rilevante o meno, ovvero se può influenzare le decisioni degli utilizzatori. In tal caso, l’errore andrà imputato mediante l’applicazione retroattiva, ovvero a Utile e nuovo o in un’altra riserva ritenuta più appropriata. In caso contrario andrà allocato a conto economico, utilizzando l’applicazione prospettica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©