Imposte

Buoni carburante da tenere separati nella busta paga

di Stefano Sirocchi

L’agevolazione buoni carburante di cui all’articolo 2 del dDl 21/2022 è già efficace e utilizzabile dalle aziende del settore privato (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 22 marzo). Peraltro, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento precisa che per il 2022 il valore dei buoni benzina offerti gratis ai dipendenti non concorre, per l’ammontare di 200 euro a persona - ulteriori rispetto alla soglia ora prevista - alla formazione del reddito, in base all’articolo 51, comma 3 del Tuir. Viene, cioè, confermata la cumulabilità tra il nuovo bonus di 200 euro in buoni benzina e la franchigia generale di non imponibilità di beni ceduti e servizi prestati a titolo gratuito per un valore non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta, di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Le aziende possono quindi acquistare i buoni benzina attualmente in commercio ed erogarli ai dipendenti a titolo di liberalità. Non solo, ma poiché il limite di 258,23 euro è di carattere generale, tra i possibili beni e servizi distribuibili gratuitamente possono rientrare anche gli stessi buoni benzina, arrivando potenzialmente a un totale massimo di 458,23 euro per il 2022. Non dimenticando, però, che se il limite di 258,23 euro viene superato l’intero valore concorre a formare il reddito.

È dunque opportuno che detti ammontari siano monitorati e separati in busta paga, utilizzando apposite voci che li qualifichino alternativamente come «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 2 del Dl 21/2022» oppure «buoni benzina erogati ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir». Inoltre, l’esenzione fino a 258,23 euro non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit – sia quelli da determinarsi in base al valore normale, sia quelli da quantificarsi secondo i criteri convenzionali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir – se il relativo valore supera già la soglia stessa dei 258,23 euro.

Vanno anche dedotti gli eventuali riaddebiti al dipendente (ad esempio, tramite trattenute in busta paga) o comunque quanto da questi corrisposto per la fruizione del bene o servizio (ad esempio, pagamenti diretti alla società di autonoleggio) inclusa l’Iva.

Fanno eccezione le somme eventualmente sostenute dal dipendente, di tutti o taluni elementi (ad esempio, il costo del carburante) che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci per il calcolo del fringe benefit relativamente alle auto in uso promiscuo (circolare Mef 326/97), che quindi non possono essere dedotte.

Peraltro, nel caso delle auto assegnate in uso promiscuo, visto che il costo del carburante è ricompreso nella determinazione del costo chilometrico elaborato nelle tabelle Aci, e considerato che lo stesso è alla base del calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente, il bonus carburante potrebbe non essergli precluso, in particolare ove il costo del carburante fosse, per policy aziendale, a suo carico. Sono tuttavia opportuni chiarimenti ufficiali.

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