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Regime di esonero Iva, il superamento del limite delle cessioni non preclude il rientro

Chi eccede la soglia di 1/3 di prodotti non agricoli deve osservare da subito gli adempimenti Iva. Ma con un volume di affari fino a 7mila euro il regime potrà essere applicato nell’anno successivo

L’agricoltore esonerato che, nell’anno, eccede il limite di 1/3 di cessione di prodotti non agricoli deve osservare gli adempimenti Iva già dall’anno in corso; in questa ipotesi, tuttavia, se il volume di affari nell’anno non supera la soglia di 7mila euro, il regime di esonero potrà comunque essere applicato nell’anno successivo.

Il comma 6 dell’articolo 34 prevede un regime agevolato, ai fini Iva, per gli agricoltori che hanno un modesto volume d’affari. Tale regime, definito di «esonero», si applica alle imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/1972. I produttori agricoli che applicano questo regime sono esonerati da tutti gli adempimenti Iva, compreso l’obbligo di emissione della fattura che grava, infatti, sugli acquirenti (se soggetti passivi). Copia dell’autofattura deve poi essere consegnata all’agricoltore esonerato.

Per le cessioni di prodotti agricoli l’imposta si applica in misura pari alla percentuale di compensazione; per le operazioni diverse, l’imposta si applica con l’aliquota propria del bene o del servizio.Sulla cessazione del regime di esonero, il comma 6 dell’articolo 34 dispone che questa avviene a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7mila euro e a condizione, però, che non sia superato il limite di 1/3 di operazioni diverse; nel caso di superamento del limite di 1/3, la cessazione del regime non può essere differita all’anno successivo, ma avviene già dall’anno in corso.

Il tema è stato affrontato con la circolare ministeriale 328 del 24 dicembre 1997. Il documento di prassi precisa che qualora l’ammontare delle operazioni diverse da quelle agricole superi, nell’anno, l’ammontare di 1/3 rapportato al totale delle operazioni complessive, scatta per l’agricoltore l’obbligo di annotare tutte le operazioni dell’anno solare su appositi registri e di liquidare l’imposta afferente le operazioni diverse da quelle agricole. Il criterio da utilizzare è quello delle imprese miste di cui al comma 5 dello stesso articolo 34; è, cioè ammessa la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti e importazioni esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni diverse da quelle agricole.Ai fini della quantificazione del terzo, la circolare precisa che occorre tener conto anche delle cessioni di beni ammortizzabili. La ratio di tale scelta è quella di evitare che, approfittando del regime di esonero, il contribuente possa cedere un bene strumentale di elevato valore, evitando il versamento dell’imposta.

Relativamente al regime applicabile nell’anno successivo a quello di superamento del terzo, tuttavia, occorre sempre fare riferimento al volume d’affari, determinato a norma dell’articolo 20 del Dpr 633/1972, quindi senza tener conto delle cessioni di beni ammortizzabili.

Ne consegue che, pur superando il limite del terzo nell’anno, l’applicazione del regime di esonero potrebbe non essere compromesso per l’anno successivo.

Si pensi al seguente esempio: un agricoltore cede prodotti agricoli per un ammontare di 3mila euro e un trattore usato di 2.500 euro. L’ammontare di prodotti non agricoli venduti è superiore ad 1/3 del totale delle operazioni, per cui è necessario effettuare il versamento della relativa imposta. Il volume d’affari è però inferiore a 7mila euro ed è costituito esclusivamente da cessioni di prodotti agricoli e quindi, nell’anno successivo, il regime di esonero potrà continuare ad essere applicato.