I temi di NT+Modulo 24

La fattura elettronica cambia le modalità per ottenere il credito

Il cliente non può più giustificare il mancato pagamento del suo debito attraverso la mancata ricezione della fattura

di Rosario Farina

La fatturazione elettronica ha comportato un’evoluzione normativa delle date che definiscono il momento di effettuazione dell'operazione, di emissione della fattura, e di ricezione della stessa, comportando diversi effetti rispetto alle clausole contrattuali di pagamento. Inoltre lo Sdi garantisce l’immodificabilità dei documenti e la certezza della consegna delle fatture, con effetti benefici nel processo di recupero del credito.

La differenza tra data fattura e data emissione

L’aspetto principale da evidenziare è che la data fattura, sia in fattura immediata che in quella differita, individua il momento di effettuazione dell’operazione in base alla regola generale di esigibilità dell’imposta, come indicato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019.

Tale circolare, per evitare di intervenire sul tracciato xml delle e-fatture, inserendo un nuovo tag relativo alla «data di effettuazione», ha chiarito come la data indicata sul tracciato dovrà essere quella in cui l’operazione si è realizzata e dalla quale decorrono gli obblighi di liquidazione dell’imposta e di registrazione.

Conseguentemente nel campo del tracciato della fattura «data fattura», tag 2.1.1.3, dovrà essere indicata la data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

La data di emissione della fattura è, invece, rappresentata dal giorno di trasmissione della fattura elettronica allo Sdi che deve essere effettuata nel termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, nel caso di fattura immediata, ed entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.

In quest’ultimo caso (cioè per le cessioni di beni o prestazioni di servizi documentate con Ddt, avviso di parcella, lettera di consegna ecc…) è possibile emettere un unico documento riepilogativo con data documento uguale ad almeno una delle operazioni già documentate (preferibilmente la data dell’ultima operazione) o con data documento a fine mese e invio entro il giorno 15 del mese successivo, fermo restando che l’Iva deve confluire sempre nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che, impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), la documentazione della stessa non sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno (cfr. la circolare 225 del 16 settembre 1996) – ma possa avvenire nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite Sdi.

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di «emettere» la fattura elettronica via Sdi non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del Dpr 633/1972, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di interscambio.

Simulando un esempio concreto di quanto appena detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 febbraio 2022, la fattura immediata che la documenta potrà essere:

• emessa (ossia generata e inviata allo Sdi) il medesimo giorno, così che «data dell’operazione» e «data di emissione» coincidano e il campo «Data» della sezione «Dati generali» sia compilato con lo stesso valore (28 febbraio 2022);

• generata e inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 febbraio 2022) e il termine ultimo di emissione (12 marzo 2022), valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati generali» del file) sempre con la data dell’operazione (28 febbraio 2022).

Inoltre la previsione di codici puntuali, inseriti con le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° gennaio 2021, che differenzino la fattura differita (codice tipo documento TD24 e TD25) da quella immediata (codice tipo documento TD01), hanno il vantaggio sia per gli operatori che per il fisco di poter trattare in automatico il documento e di poter operare un’immediata selezione degli stessi.

Impatto nelle clausole contrattuali

Una volta trasmessa la fattura dall’emittente, il cliente riceverà la fattura, dopo aver superato i controlli formali previsti dallo Sdi, che effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura con un tempo che può variare da pochi minuti a un massimo di 5 giorni, in particolare nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al Sdi in quel momento.

Calando la previsione normativa nell’esempio già formulato, si avrà che per un’operazione del 28 febbraio 2022, documentata tramite fattura emessa 1l 12 marzo, può essere ricevuta al massimo entro il 17 marzo.

Come è chiaro diventa importante definire nella clausola contrattuale di pagamento qual è la data da prendere come riferimento per definire la scadenza della fattura.

Se per esempio il pagamento viene fissato dal contratto a 30 giorni dalla data di riferimento, possiamo avere differenti scadenze del relativo credito:

• se indico la data della prestazione la fattura scadrà il 30 marzo (ossia 30 giorni dal 28 febbraio 2022 – data di effettuazione della prestazione);

• se indico la data della fattura, la scadenza rimarrà il 30 marzo (ossia 30 giorni dal 28 febbraio ossia dalla data fattura);

• se indico la data di emissione, la fattura scadrà l’11 aprile (ossia 30 giorni dal 12 marzo ossia dalla data di trasmissione allo Sdi);

• se indico la data di ricezione, la fattura scadrà il 16 aprile (ossia 30 giorni dal 17 marzo 2022).

Come è evidente bisognerà prestare molto attenzione nel definire la clausola contrattuale di pagamento sia per il committente che per il fornitore in quanto con la fatturazione elettronica le relative date (della fattura, della trasmissione e della ricezione) sono tracciate e possono determinare effetti significativamente diversi sull’incasso dei crediti e sul simmetrico pagamento dei debiti. Inoltre si evidenzia che la data di emissione equivalente alla data di trasmissione allo Sdi, a differenza della data riportata nella fattura e della data di ricezione, è di non immediata individuazione e gestione da parte dei sistemi informativi aziendali.

La notifica del credito con la fatturazione elettronica

Anche se il documento fiscalmente rilevante è quello trasmesso tramite Sdi, le norme non vietano che le parti possano scambiarsi copia analogica o informatica del documento per le loro esigenze contabili e gestionali.

Il processo di notifica al cliente del credito e delle successive azioni spesso dal punto di vista pratico-operativo non possono attendere il processo di riscontro degli esiti Sdi.

Per esempio la norma prevede che la fatturazione elettronica emessa nei confronti dei consumatori finali sia accompagnata dall’obbligo per l’emittente dell’invio di una copia cartacea da inviare con i tradizionali canali commerciali.

In quel caso non è necessario attendere l’esito del superamento dei controlli da parte dello Sdi per inviare la copia cartacea del documento in quanto l’eventuale scarto della fattura può avvenire entro i 5 giorni dalla trasmissione e tale lasso di tempo potrebbe essere eccessivo rispetto alle esigenze dei sistemi di fatturazione e al processo operativo di notifica del credito al cliente (in particolare nei casi in cui la scadenza del pagamento è collegata al periodo di effettuazione dell’operazione e non alla data della fattura).

Chiaramente se l’emittente, dopo avere inviato una fattura cartacea al consumatore finale, riceve una notifica di scarto da parte dello Sdi, dovrà provvedere a rinviare la stessa con la rimozione della causa che ha provocato la mancato emissione (per esempio codice fiscale errato). A tal proposito la circolare 13/E del 2 luglio 2018 conferma, nel caso in cui la fattura scartata sia stata oggetto di registrazione contabile all’atto dell’emissione, di procedere a una nota di variazione interna da non trasmettere allo Sdi e all’emissione di un nuovo documento da inviare al cliente.

In sintesi non è necessario subordinare la notifica del credito alla necessaria verifica della corretta emissione ai fini fiscali della fattura, ma può essere effettuata anche prima che la fattura elettronica sia consegnata dallo Sdi al cliente.

D’altronde la consolidata giurisprudenza ha più volte chiarito che la fattura non è elemento costitutivo dal credito ma si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto "partecipativo", consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che, laddove «il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio» (in questo senso vedasi anche Cassazione: 12 gennaio 2016 n. 299; 17 dicembre 2004 n. 23499; 13 gennaio 2014 n. 462).

Il processo di recupero del credito

Quanto sopra non impedisce però che la fattura possa fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, pur non integrando nell’eventuale giudizio di opposizione la piena prova del credito da recuperare.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti legati al recupero giudiziale del credito, la fattura elettronica si presta a innovare l’azione monitoria, rendendola più snella ed economica per il creditore.

E infatti, prima dell’introduzione della fatturazione elettronica, chi vantava un credito per la fornitura di beni e/o servizi, per ottenere un decreto ingiuntivo, doveva fornire la prova scritta del proprio credito tramite la produzione di documentazione sottoscritta dal debitore oppure degli estratti autentici delle scritture contabili.

Con la fattura elettronica il Sistema di interscambio certifica sia la corretta emissione del documento che la prova della ricezione dello stesso da parte del cliente.

Questo elemento probatorio assume grande importanza in quanto il cliente non può più giustificare il mancato pagamento del suo debito attraverso la mancata ricezione della fattura.

In passato le cause di un mancato recapito di una fattura potevano del resto essere tante e differenti: un disguido postale, una mail con in allegato il Pdf della fattura finita nella casella errata, un inconveniente informatico che impediva la ricezione del documento. Di fronte a questa giustificazione non restava che rinviare la fattura, con un sensibile ma inevitabile spreco di tempo e di risorse, nonché con un ulteriore ritardo sul pagamento.

Con la fattura elettronica, questo tipo di problema non esiste più: il destinatario della fattura viene infatti avvisato automaticamente dal Sistema di Interscambio per ogni fattura ricevuta, così da incentivare un pagamento tempestivo.

Inoltre la fatturazione elettronica genera documenti informatici autentici e immodificabili, garantiti dall’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale qualificata in fase di emissione o di conservazione digitale a norma del documento digitale.

Attualmente, riteniamo che al fine di fornire la prova scritta del credito, al posto che le "vecchie" scritture contabili autenticate dal notaio, è possibile allegare al ricorso telematico per decreto ingiuntivo una copia dei documenti informatici emessi, che hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico originario, rendendo così superflua l’autentica notarile.

Si auspica che questa nuova impostazione, ossia l’esibizione di documenti informatici conservati a norma possa trovare presto anche l’avvallo da parte della giurisprudenza comportando per il creditore la possibilità di porre in essere azioni di recupero con maggiore tempestività, tenendo conto che le e-fatture sono da considerarsi come documenti immodificabili e autentici per loro stessa natura, senza una sensata distinzione tra originale del documento e copia.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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