Controlli e liti

Legittime le maxi-sanzioni valutarie per omessa dichiarazione doganale

Secondo la Cassazione non c’è contrasto nè duplicazione con la normativa unionale. Gli importi sono in linea con le finalità di prevenzione perseguite dalla legge

di Alessandro Galimberti

L’obbligo di dichiarazione valutaria in dogana - che scatta quando si porta con sè più di 10 mila euro in contanti - è compatibile con la normativa Ue, e le sanzioni previste - che possono arrivare al 50% dell’importo eccedente nascosto - non sono sproporzionate nè eccessive rispetto agli scopi di prevenzione perseguiti.

Con una motivazione articolata la Seconda civile della Cassazione (7313/23, depositata il 13 marzo), torna sulla norma di recepimento del Regolamento 1889/2005 - il dlgs 196 del 2008 - per ribadirne il pieno allineamento alla disciplina unionale e la assoluta compatibilità delle norme apparentemente ridondanti.

Il caso era stato portato al vaglio di legittimità da un viaggiatore straniero che, nel 2014, fu fermato da una pattuglia della Gdf a Vipiteno e sorpreso con 380 mila euro nel bagagliaio della vettura. Al sequestro del 50% della somma aveva fatto seguito una sanzione del 30%, impugnata sia sotto il profilo di legittimità sia sulla ammissibilità della norma di recepimento stessa. Secondo i difensori del viaggiatore, la legge italiana punirebbe una violazione formale (la mancata compilazione e consegna del modulo stabilito dalla legge) non riconoscendo dichiarazioni rese in modo alternativo, e oltretutto l’adempimento doganale si sovrapporrebbe al Regolamento che “protegge” i confini esterni dell’Unione, duplicando oneri e sanzioni.

I giudici della Seconda (pres. Manna, estensore Giannaccari), hanno disatteso su tutta la linea il tentativo di recuperare i 110mila euro versati al Fondo unico giustizia. In primo luogo l’illecito si concretizza, nel caso specifico, non contattando preventivamente l’autorità doganale, quindi negando in prima battuta il trasporto di contanti in eccedenza (poco importa quindi la successiva piena ammissione e ricostruzione del flusso di contanti, che non soddisfa in alcun modo le finalità di prevenzione “delegate” dal dlgs 196/2008). Quanto alla norma nazionale, non è vietata dal Regolamento 1889, che monitora e tutela i confini “valutari” esterni, mentree in relazione alle sanzioni previste - si veda la causa pregiudiziale C-255/14 - non sono sproporzionate rispetto alle finalità perseguite di contrasto al riciclaggio via contanti.

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