Imposte

Sismabonus, l’asseverazione tardiva lascia spazi per il 50%

Per accedere al superbonus il documento deve esserepresentato entro i termini. Se salta l’opzione del 110% resta percorribile la strada del sismabonus ordinario

di Alessandro Borgoglio

La presentazione tardiva dell’asseverazione antisismica non consente di accedere al superbonus, ma non può pregiudicare la fruizione del sismabonus ordinario con detrazione del 50% da rateizzare in cinque anni e utilizzare sia per abitazioni che per unità produttive.

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir contiene la disposizione di base per gli «interventi antisismici di recupero del patrimonio edilizio», stabilendo che sono ammessi alla detrazione gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. L’articolo 16, comma 1 del Dl 63/2013 dispone, poi, che per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, spetta una detrazione del 50% fino a 96mila euro per unità immobiliare, con rateizzazione in dieci anni.

I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16 disciplinano quello che si può definire come sismabonus ordinario e che prevede una detrazione del 50%, fino a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, per quegli stessi interventi antisismici previsti dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir realizzati, però, su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Come precisato dalle Entrate, l’agevolazione spetta non soltanto ai soggetti Irpef, ma anche a quelli Ires.

I commi 1-quater e 1-quinquies contengono la disciplina di quello che può definirsi come sismabonus rafforzato, che riguarda gli stessi interventi precedenti, con lo stesso piano di rateazione e ambito soggettivo del sismabonus ordinario, ma con aliquote di detrazione dal 70% all’85%, a seconda della riduzione di una o due classi di rischio sismico e della realizzazione su unità immobiliari o su parti comuni di edifici condominiali. Per questi interventi il comma 1-quater stabilisce che «con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati».

È quindi soltanto per il sismabonus rafforzato che si parla di attestazione dell’efficacia degli interventi. Ciò è confermato anche dal Dm 58/2017, al cui articolo 3 si legge che «il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. L’asseverazione e le attestazioni sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013». Anche il Dm 58/2017, pertanto, fa riferimento al solo comma 1-quater, a cui si richiama il comma 1-quinquies, per l’asseverazione antisismica, imponendola quindi solo per il sismabonus rafforzato e non anche per quello ordinario.

L’articolo 119, comma 4 del Dl 34/2020 ammette al super sismabonus tutti gli interventi dell’articolo 16 del Dl 63/2013 previsti dal comma 1-bis a 1-septies (quest’ultimo relativo al sismabonus acquisti): il comma 13 dello stesso articolo 119, però, richiede espressamente, per tutti gli interventi antisismici di cui al comma 4, l’asseverazione di cui all’articolo 3 del Dm 58/2017, relativa all’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con l’aggiunta dell’asseverazione della congruità dei costi (e ciò anche in assenza di riduzione di classe di rischio sismico: in tal caso l’asseverazione è limitata alla congruità dei costi).

Secondo le Entrate, se l’asseverazione non è presentata nei termini previsti dall’articolo 3 del Dm 58/2017 - cioè con la presentazione della Scia allo sportello unico per l’edilizia, ovvero dal 16 gennaio 2020 tempestivamente e comunque prima dell’avvio dei lavori - il superbonus e il sismabonus non possono essere fruiti, potendo soltanto essere ammessa la detrazione del 50% in dieci anni per gli interventi su abitazioni da parte di soggetti Irpef. Invero, però, neppure per il sismabonus ordinario (50%, cinque anni, Irpef e Ires, abitazioni e produttivi) è prevista l’asseverazione antisismica e, quindi, la sua tardiva o omessa presentazione non dovrebbero comportare problemi.

Le risposte al Forum con gli esperti

Prosegue la pubblicazione delle risposte ai quesiti dei lettori al Forum di Speciale Telefisco. Altre risposte sono pubblicate online su www.ilsole24ore.com/forumtelefisco

Stato avanzamento lavori

Come va calcolata la percentuale di avanzamento del Sal (stato avanzamento lavori)? Sul singolo intervento (caldaia, fotovoltaico eccetera) o sull’intervento nella sua globalità, o ancora nell’ambito delle due aree (sismica ed ecobonus) ciascuna per la propria competenza, di modo che ognuna abbia il suo stato di avanzamento?

Nella risposta a interpello 538 del 9 novembre 2020, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che nella determinazione dell’importo dei vari Sal si deve considerare l’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Dalla risposta citata si ricava, tuttavia, che in caso di contestuali interventi di sismabonus e di ecobonus, dovendosi provvedere a una contabilizzazione separata degli stessi, la determinazione dei Sal dovrà mantenere tale distinzione. L’ammontare di ciascun Sal andrà, pertanto, determinato distintamente tra sismabonus ed ecobonus sulla scorta, appunto, degli interventi indicati nei diversi documenti tecnici presentati. Si deve tenere presente, infatti, che nel caso di ecobonus occorre presentare un’asseverazione tramite il portale Enea, mentre nel caso di sismabonus le asseverazioni vanno rese al Sue (Sportello unico per l’edilizia) o al Genio civile.

Massimo Ianni

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spese mediche familiari

Alcune spese mediche sono state pagate dal coniuge a carico con una carta di credito addebitata sul suo conto e non su quello cointestato con il marito, possessore di redditi. Queste spese sono detraibili in capo al marito?

Come riportato dalle istruzioni al modello Redditi PF 2021, per il periodo d’imposta 2020 nel quadro RP vanno indicate, quali «oneri detraibili», talune spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari che risultano a carico del medesimo.

Spese tra le quali risultano incluse anche quelle sanitarie, che vanno indicate al rigo RP1, colonna 2.

Le istruzioni specificano solamente, con riguardo alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (“scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la
quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Per questo motivo, considerato il pagamento con modalità “tracciabile”, si ritiene che il marito possa detrarre la spesa sanitaria che è stata sostenuta - in quanto materialmente pagata - dalla consorte a suo carico. Questo a prescindere dal soggetto che risulta titolare del relativo conto corrente.

Francesco Paolo Fabbri

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