Come fare perAdempimenti

Certificazione unica lavoro autonomo, attenzione alle nuove codifiche

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 31 ottobre 2022

  • Cosa scade Invio Cu lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

  • Per chi Sostituti d’imposta che hanno corrisposto redditi da non dichiarare nel mod. 730

  • Come adempiere Trasmissione telematica delle certificazioni uniche

1In sintesi

L’invio telematico della certificazione unica relativa ai compensi erogati agli autonomi deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), vale a dire entro il prossimo 31 ottobre.

Tale scadenza, come noto, non coincide con quella del 16 marzo riferibile solamente all’invio delle certificazioni dei redditi inclusi nel modello 730.

Stessa scadenza invece per quel che riguarda il termine di consegna: il modello Cu 2022 doveva infatti essere messo a disposizione del lavoratore, dipendente o autonomo, entro la data ultima del 16 marzo.

Entro il prossimo 31 ottobre dovrà quindi essere trasmessa la certificazione unica relativa ai compensi erogati nel 2021 per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, compresi i compensi erogati a minimi e forfettari, nonché per le provvigioni corrisposte ad agenti o rappresentanti di commercio, a commissionari, a mediatori e a procacciatori di affari.

2Le novità nella compilazione della Cu autonomi

Si ricorda che nel modello Cu 2022 sono stati istituiti i seguenti nuovi codici da indicare al punto 6:
• codice 21 per le somme corrisposte ai contribuenti minimi (in luogo del precedente codice 7);
• codice 24 per le somme corrisposte ai contribuenti forfettari (in luogo del precedente codice 12);
• codice 22 per le somme che non costituiscono reddito, quali le somme anticipate in nome e per conto del cliente (in luogo del precedente codice 8).

3La certificazione unica per i contribuenti forfettari

La compilazione della Cu per i compensi corrisposti a soggetti in regime forfettario si è complicata a seguito della risposta all’interpello 428 dell’agosto scorso, ove l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfettario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.

Tale chiarimento determina quindi una compilazione della certificazione unica differente da quella che presumibilmente la maggior parte dei sostituti d’imposta fino ad oggi ha rilasciato ai percettori in regime forfettario.

Un esempio
Vediamo nella pratica una compilazione della Cu per un avvocato in regime forfettario che nel 2021 abbia emesso la seguente fattura:
• Compenso: euro 1.000
• Contributo 4% cassa di previdenza forense: euro 40
• Imposta di bollo (escluso Iva articolo 15 del Dpr 633/1972): euro 2
• Totale fattura: euro 1.042.
La compilazione della Cu sarà la seguente:
Causale: “A” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
• nel campo “4” (“Ammontare lordo corrisposto”) indicando l’importo lordo di euro 1.002,00 (escludendo quindi l'importo relativo alla cassa di previdenza);
• nel campo “6” indicando il codice “24” (compenso corrisposto a soggetto in regime forfettario) e al campo 7 l’importo di euro 1.002,00;
Prima dei chiarimenti forniti nell’interpello, i sostituti, che hanno considerato la marca da bollo una spesa esente da imposta, avranno compilato la Cu come segue:
Causale: “A”
• Modulo 1 campo “4” euro 1.002,00
• Modulo 1 campo “6” codice “24” e campo “7” euro 1.000,00
• Modulo 2 campo “6” codice “22” e campo “7” euro 2,00
.

4Le provvigioni corrisposte ad agenti

La compilazione della Cu nel caso di provvigioni corrisposte nel 2021 ad un agente monomandatario che opera senza dipendenti dovrà avvenire in questo modo:
Causale: “Q” provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
• nel campo “4” verrà indicato l’ammontare totale corrisposto;
• nel campo “6” verrà indicato il codice “21” (altri redditi non soggetti a ritenuta) e nel campo “7” le somme non soggette a ritenuta (in questo caso il 50% del totale indicato al campo “4");
• nel campo “8” verrà indicato l’imponibile soggetto a ritenuta (in questo caso il restante 50%);
• nel campo “9” la ritenuta a titolo di acconto (pari al 23% dell’importo indicato al campo “8”);
Nell’ipotesi in cui l’agente operasse con dipendenti e avesse quindi richiesto alla casa mandante la riduzione al 20% della base imponibile su cui applicare la ritenuta, si modificherebbero gli importi da indicare nei campi “7”, “8” e “9”.

5Ritenute operate ma non certificate, risponde solo il sostituto

Come si deve comportare il professionista che in sede di pagamento delle imposte abbia tenuto conto di una ritenuta, in assenza della corrispondente certificazione del sostituto d’imposta? Con la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009, l’agenzia delle Entrate ha ufficializzato il proprio pensiero circa la possibilità di scomputare, dall’Irpef, le ritenute d’acconto sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dal sostituito, qualora quest’ultimo non sia stato in condizione di esibire detta documentazione.

Nel citato documento l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il contribuente, che non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, sia comunque legittimato allo scomputo delle stesse, «a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura».

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