Imposte

Niente esenzioni Ici-Imu agli immobili di società

Cassazione: l’utilizzo come prima casa da parte dei soci non fa scattare il beneficio fiscale

di Pasquale Mirto

Con la sentenza n. 18554/2022, la Cassazione precisa che nessuna agevolazione Ici/Imu spetta per gli immobili di proprietà di una società di persone che sono utilizzati dai soci.

Il caso riguardava un immobile di proprietà della società e utilizzato come abitazione principale dal socio; per questo motivo si pretendeva l'esenzione dall’Ici.

La Corte ha escluso la spettanza del beneficio, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazioni tributarie, a nulla rilevando il fatto che la società di persone è una società a mero scopo di godimento.

Un caso analogo era stato deciso dalla Cassazione con sentenze 23679 e 23682 del 2019, e anche in quell’occasione si era rilevato che la società semplice è un soggetto giuridico diverso dai soci, e in quanto tale un autonomo soggetto passivo.

I principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità sono utilizzabili anche oltre il caso specifico, e in particolar modo in tema di esenzione Covid-19, tema questo che vede già il sorgere del primo contenzioso a seguito della nota del Mef, prot. n. 29191 del 10 giugno 2021. Il ministero è intervenuto sul requisito, previsto dai decreti legge 104 e 137 del 2020, della coincidenza tra soggetto proprietario degli immobili e soggetto gestore dell’attività. Il caso analizzato dal Mef riguardava l’ipotesi di un immobile di proprietà di persone fisiche, socie di una società di persone esercente l’attività economica esentata. Secondo il ministero l’esenzione spettava, sulla base della considerazione che le società di persone sono prive di personalità giuridica e dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta, tale da comportare per i soci la responsabilità illimitata e solidale rispetto alle obbligazioni assunte dalla società.

Queste conclusioni sono apparse subito non condivisibili, anche perché con l’articolo 9-ter del Dl 137/2020 si è precisato che le agevolazioni si applicano «ai soggetti passivi» Imu che siano anche gestori delle attività economiche. Trattandosi di norme di agevolazione in materia tributaria, queste, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità citata, devono ritenersi eccezionali e di stretta interpretazione, mentre il ministero, attraverso una disamina della natura della società semplice, arriva a ritenere, con un'interpretazione estensiva, che tale società possa considerarsi esente per le attività ricettive svolte dai soci.

Tra l'altro, l'interpretazione ministeriale non è stata seguita dallo stesso ministero, al momento della quantificazione del contributo compensativo erogato ai Comuni, visto che nelle varie note metodologiche si è precisato che la perdita di gettito Imu è stata calcolata considerando gli intestatari catastali che erano titolari di codice Ateco relativo alle attività economiche oggetto di agevolazione, richiedendosi quindi, correttamente, la perfetta coincidenza tra il soggetto passivo Imu e il soggetto esercente l'attività economica.Come anticipato, molti contribuenti hanno seguito le indicazioni ministeriali, ma per ovviare alle sanzioni, hanno pagato l'Imu e poi chiesto il rimborso, sistematicamente rigettato dai Comuni. Occorrerà ora aspettare anni, per avere il responso finale da parte dei giudici tributari, e soprattutto quello definitivo del giudice di legittimità.

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