Imposte

Nuovo prelievo targato Ue per i beni inquinanti

Colpiti prodotti come cemento, concimi, alluminio, ferro e ghisa

Ai nastri di partenza il Cbam (Carbon border adjustment mechanism), il meccanismo di prelievo previsto per l’importazione di beni inquinanti, nato per contrastare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporati nei beni in ingresso nell’UE e che sarà attivo dalla fine del 2023, entrando gradualmente in vigore nei mesi successivi.

Il prelievo colpirà, in prima applicazione, numerosi prodotti, tra i quali il cemento, l’energia elettrica, i concimi, l’alluminio, ferro, ghisa e acciaio, oltre all’idrogeno; a questi, si aggiungono taluni prodotti derivati – come tubi, cavi, polveri, recipienti vari – allo stesso modo, con diversi coefficienti, inclusi nel meccanismo.

Il quadro normativo di base, atteso da tempo, è stato finalmente emanato dal Parlamento Europeo con il regolamento di base n. 956/2023, il quale ha finalmente istituito il Cbam, con impatti e opportunità rilevantissimi per le imprese, sia per quelle direttamente coinvolte, sia per quelle che lo sono solo indirettamente, per le variazioni sui flussi di approvvigionamento e sulla catena del valore che il meccanismo naturalmente comporterà.

In effetti, l’impatto in termini di costo per le materie prime potrà essere molto rilevante e, dunque, si rifletterà sui beni derivati, arrivando a colpire settori come quello meccanico, automotive, agroindustriale e alimentare, solo ad esempio. Senza considerare, poi, che il meccanismo di adeguamento vedrà una sua estensione anche ad altri prodotti, fino ad una mappatura completa dei beni inquinanti, in coerenza con il quadro del cosiddetto green deal europeo.

Ad ogni modo, l’impatto in termini di costo avverrà all’importazione, ma con dichiarazione periodica annuale, assolvendosi il tributo mediante l’acquisito di appositi certificati.

Dall’entrata in vigore del Cbam, infatti, le merci saranno importate nell’UE solo da un soggetto (destinatario dei beni o suo rappresentante) autorizzato in via preventiva ed iscritto in un apposito registro, nell’ambito del quale potrà spendere proprio i certificati venduti dagli Stati membri per assolvere al contributo, che potranno essere oggetto anche di trading su piattaforma gestita dalla Commissione UE.

Su base periodica, entro il 31 maggio di ogni anno, sarà dunque presentata una dichiarazione Cbam per l’anno civile precedente, con: a) quantitativi importati; b) emissioni incorporate nei beni; c) il numero totale di certificati Cbam da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali, nettizzate con criteri di adeguamento; d) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato.

Infine, si segnala che il regolamento già prevede una serie di interessanti esclusioni soggettive ed oggettive, limitando la sua applicazione a determinati Paesi e su beni peculiari, mentre sono previste norme antielusive ed una espressa delega agli Stati per la fissazione dei presidi sanzionatori.

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