Finanza

Banche, nuovi parametri per sopportare le perdite

Via libera in Cdm al decreto che attua la direttiva Brrd2 e introduce il Mrel

di Enzo Rocca

Via libera definitivo al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/879 (cosiddetta Brrd2) che modifica la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Bank recovery and resolution directive o Brrd), nonché le procedure di risoluzione nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (Single resolution mechanism regulation o Srmr).

Le principali novità del provvedimento approvato lo scorso 4 novembre dal Consiglio dei ministri sono state apportate al Dlgs 180/2015, che rappresenta il fulcro della regolamentazione in materia. È stato introdotto, in particolare, un nuovo requisito patrimoniale, il Mrel (minimum requirement of eligible liabilities), che impone alle banche di detenere una quantità minima di fondi propri e passività computabili. Si tratta di strumenti finanziari in grado di assorbire le perdite e di consentire una ricapitalizzazione a seguito dell’avvio di una procedura di gestione delle crisi. L’obiettivo del requisito, quindi, è quello di evitare l’utilizzo di fondi pubblici per la risoluzione di un ente.

Il Mrel si articola su due coefficienti, entrambi relativi ai fondi propri e alle passività ammissibili, così come definite dagli articoli 72-bis e seguenti del Capital requirement regulation. Il primo è espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio (di cui all’articolo 92 del Crr); il secondo come quota dell’esposizione complessiva (di cui all’articolo 429, p. 4, del Crr in relazione al coefficiente di leva finanziaria) che, pur in presenza di alcuni aggiustamenti, non prevede meccanismi di ponderazione.

Il nuovo Mrel è determinato dall’autorità di risoluzione, ossia la Banca d’Italia, «caso per caso», previa consultazione dell’autorità competente, in base a specifici criteri definiti dalla direttiva che includono, tra gli altri, le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell’ente designato per la risoluzione.

Il requisito Mrel è pari alla somma delle seguenti componenti: «loss absorption amount», finalizzata ad assorbire le perdite dell’intermediario (pari ai requisiti di capitale di primo e secondo pilastro) e «recapitalization amount», che riflette il capitale necessario per soddisfare i requisiti prudenziali in corso dopo la risoluzione.

Per le banche non destinate alla risoluzione, il Mrel coincide, di regola, con i soli requisiti patrimoniali di primo e secondo pilastro (loss absorption amount). L’autorità può tuttavia innalzarlo qualora lo ritenga necessario per evitare ripercussioni negative sistemiche che potrebbero derivare dalla liquidazione dell’intermediario. È previsto, inoltre, che almeno una parte del requisito sia soddisfatta mediante passività subordinate la cui definizione varia a seconda che la banca sia classificata come G-SIIs, come banca di maggiori dimensioni (ossia con attivi consolidati superiori a 100 miliardi) o come altra banca destinata in caso di crisi ad essere assoggettate a risoluzione.

Il Mrel è definito in modo coerente con il requisito Tlac (Total-loss absorbing capacity) che misura la capacità di assorbire le perdite per le banche, gli enti di credito e le imprese di investimento a rilevanza sistemica globale (global systemically important banks - G-SIBs, e global systemically important institutions - G-SIIs). Una banca si definisce di rilevanza sistemica quando il suo fallimento può avere conseguenze negative sull’intero sistema finanziario. Esse sono individuate sulla base della dimensione, delle interconnessioni nel sistema finanziario, della sostituibilità, della complessità e dell’attività internazionale svolta.

In linea con quanto prescritto dalla Brrd2, è stato introdotto un regime transitorio che fissa al 1°gennaio 2024 il termine della costituzione “a regime” del nuovo requisito da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tale termine può essere differito su base individuale da parte della Banca d’Italia. Inoltre, per consentire un aumento lineare dei fondi propri e delle passività computabili, è prevista a partire dal 1° gennaio 2022 la fissazione di requisiti intermedi. Tutto ciò al fine di consentire al settore bancario un congruo tempo per adeguarsi ai nuovi e più onerosi requisiti di capitale.

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