Imposte

Esenzione Iva retroattiva nel trasporto passeggeri per finalità turistiche

La Cgt Campania: la norma del Dl 50/2022 ha valore di interpretazione autentica

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di Giovanni Parente

L’estensione dell’esenzione Iva al trasporto di passeggeri con finalità turistico-ricreativa ha portata retroattiva e pertanto vale anche per gli atti di recupero già emessi. A stabilirlo è la Cgt di secondo grado della Campania con la sentenza 7961/1/2022 che, a quanto risulta, è una delle prime indicazioni giurisprudenziali sull’articolo 36-bis del Dl 50/2022.

Il caso specifico riguarda una società attiva, come si legge nella ricostruzione dei giudici di secondo grado, nel servizio di «trasporto passeggeri» in parte attraverso proprie imbarcazioni e in parte attraverso barche di operatori economici diversi. L’avviso di accertamento delle Entrate era scaturito da una verifica della Guardia di Finanza, al termine della quale era stato contestato che la società non forniva attività di trasporto passeggeri per le vie d’acqua, ma piuttosto un servizio con finalità prettamente turistico-ricreative. Quindi, ad avviso dei verificatori, non risultava applicabile il regime di esenzione Iva per le prestazione di trasporto locale passeggeri per le vie d’acqua. Mentre sul fronte delle imposte dirette, l’ufficio aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati e aveva recuperato a tassazione una parte dei costi dedotti dalla società.

In sostanza, ritenendo di effettuare operazioni esenti, la Srl aveva considerato indetraibile l’Iva relativa a tali operazioni e aveva dedotto tale Iva come costo ai fini delle imposte dirette. Dal suo canto, invece, l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto non applicabile il regime di esenzione con l’effetto che l’Iva era detraibile e non poteva essere dedotta dalle imposte dirette, inoltre contestava un maggior numero di passeggeri e quindi ricavi più elevati rispetto a quelli dichiarati.

Il collegio di primo grado ha respinto il ricorso della società contribuente, perché si trattava di «un contratto misto, nel quale l’interesse prevalente, che il rapporto è destinato a soddisfare, è quello turistico» e «non sussistevano, pertanto, i presupposti per l’esenzione invocata, e alle prestazioni erogate doveva essere applicata l’imposta con aliquota ordinaria pari al 22 per cento».

Di diverso avviso la Cgt Campania, che riconosce l’applicabilità dell’articolo 36-bis del Dl 50/2022 al caso in questione. La norma introdotta stabilisce che le disposizioni sull’esenzione Iva sul trasporto di persone «si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori» in base all’articolo 12 del Dpr 633/1972. Inoltre la Cgt Campania aggiunge che l’«espressa qualificazione della norma come di interpretazione autentica ne legittima quindi l’applicazione alla fattispecie in via retroattiva, dovendosi quindi reputare che anche le attività di trasporto avente finalità turistico-ricreative beneficino del regime di esenzione».

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