Imposte

Bonus aggregazioni, operazioni da avviare per generare il tax credit

L’approvazione del Cda va certificata via Pec o tramite il Registro imprese. La manovra dovrebbe far slittare al 30 giugno 2022 la scadenza del 31 dicembre

di Paolo Meneghetti

Conto alla rovescia per il credito d’imposta sulle aggregazioni societarie. Si avvicina infatti il termine per predisporre le condizioni necessarie a ottenere il tax credit derivante dalla conversione delle imposte anticipate (deferred tax asset, Dta). Entro il prossimo 31 dicembre (scadenza che il Ddl di Bilancio prevede di spostare al 30 giugno 2022) occorre almeno “avviare” la procedura giuridica dell’aggregazione, potendo beneficiare di una sorta di proroga disposta dall’articolo 19, comma 8, del Dl 73/21.

Nella versione originaria della norma (articolo 1, comma 233, legge 178/20), entro il 31 dicembre 2021 sarebbe stata necessaria la delibera dell’assemblea dei soci sull’esecuzione dell’aggregazione: ora, invece, la norma corretta richiede la mera approvazione dell’organo amministrativo. Ai fini della creazione del credito d’imposta, viene quindi sostituito un atto cardine delle procedure di fusione e di scissione (l’approvazione dell’assemblea dei soci, ex articolo 2502 del Codice civile) con un atto che non trova alcun riscontro codicistico (l’approvazione dell’organo amministrativo).

Il rispetto del termine – che nel caso della delibera dell’assemblea era supportato dall’atto notarile – con l’approvazione da parte dell’organo amministrativo dovrà essere documentato con altri mezzi. Sul punto, si ritiene che l’invio via Pec (o raccomandata) del verbale di Cda alla stessa società potrà essere sufficiente ad attestare il rispetto del termine. Allo stesso modo, il deposito del progetto di fusione o scissione al Registro imprese (o presso il sito web della società con modalità che ne attestino autenticità e rispetto della data) – adempimento previsto dal comma 3, articolo 2501-ter, del Codice – dovrebbe essere una modalità corretta sul piano probatorio, posto che la redazione e il deposito del progetto da parte dell’organo amministrativo attesta implicitamente che l’operazione è stata approvata dal medesimo organo. Per i conferimenti di azienda, invece, non c’è una procedura civilistica scandita, come nella fusione/scissione, per cui sembra necessario documentare la data certa per la scelta dell’organo della società conferente tramite invio di Pec, raccomandata o mezzo simile.

Il riferimento alle perdite
Il credito d’imposta – fruibile dalla società avente causa dell’operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda – nasce dalla conversione delle imposte anticipate riferite a perdite maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione: quindi, di regola, si tratta delle perdite maturate fino al 2021 se la conclusione del disegno societario avviene nel 2022. La norma, sul punto, prima individua il soggetto che può fruire del credito d’imposta e poi cita le perdite, per cui si è posto il dubbio se le stesse perdite debbano essere state prodotte dal medesimo soggetto avente causa.

In attesa di chiarimenti dalle Entrate, si ritiene che la nozione di perdite fiscali comprenda, nelle fusioni e scissioni, sia quelle della società dante causa che vengono trasferite, sia quelle delle società avente causa. Queste due operazioni si qualificano infatti come una successione universale nelle poste contabili e fiscali del dante causa: l’incorporante o la beneficiaria (quest’ultima pro quota in proporzione al patrimonio netto contabile attribuito) sommano quindi le perdite della incorporata o scissa alle proprie perdite, ovviamente previo rispetto dei test di vitalità di cui all’articolo 182, comma 7, del Tuir.

I partecipanti all’aggregazione
L’aggregazione societaria richiede il requisito di indipendenza ed estraneità delle società partecipanti. Recentemente, con interpello 194/2021, l’Agenzia ha ritenuto che la condizione di indipendenza non sia soddisfatta se, dopo aver eseguito l’operazione di aggregazione, le partecipazioni del soggetto avente causa siano cedute alla società che controlla quella che ha generato l’aggregazione stessa (il tema dell’interpello è l’articolo 11 del Dl 34/19, ma il requisito di indipendenza è codificato in uguale modo nell’articolo 1, comma 237, della legge 178/20). La risposta delle Entrate appare un po’ formalistica, poiché l’aggregazione sostanziale è avvenuta tra soggetti esterni tra loro a prescindere dalla successiva cessione di quota dalla controllata alla controllante.

Verifiche in 4 step
1. Perdite portate a nuovo o eccedenze Ace
In assenza di tali elementi non ci sarebbe alcun tax credit. Le perdite vanno verificate sulle società scisse e beneficiarie, incorporanti e incorporate. Nel conferimento di azienda la verifica è solo sulla conferitaria.
2. Aggregazione societaria

Occorre che società estranee tra loro che si aggreghino mediante fusione, scissione o conferimento di azienda, con approvazione dell’operazione entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 se sarà approvata la modifica nel Ddl di Bilancio).
3. Trasferibilità delle perdite

La verifica va eseguita con le regole dell’art. 172, comma 7, del Tuir sulla vitalità delle società partecipanti al disegno societario e il limite massimo di trasferibilità pari al patrimonio netto della stessa società che ha prodotto quelle perdite.
4. Tetto di trasformazione

Le imposta anticipate ( Dta) possono essere trasformate in credito d’imposta rispettando il limite del 2% dell’attivo patrimoniale (legge 178/20), assumendo la società partecipante che ne ha il minore. Nel conferimento di azienda il tetto del 2% si calcola sulle attività conferite.

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