Imposte

Investimenti in ricerca, crediti d’imposta sospesi tra sanatoria e contenzioso

Il modello di riversamento spontaneo va presentato entro il 30 settembre. Resta poco chiaro l’impatto sulle liti in corso o sugli atti già notificati

Da un lato la tentazione di “chiudere” la questione del bonus ricerca e sviluppo evitando strascichi futuri, sollecitata dal massiccio invio di questionari da parte degli uffici. Dall’altro le perplessità di una procedura di riversamento spontaneo che solo con molto ottimismo può costituire una definizione “tombale”, sia dal lato amministrativo che da quello penale.

Sono questi gli orientamenti delle imprese, dopo che il provvedimento direttoriale delle Entrate 188987/22 del 1° giugno scorso ha approvato il modello di richiesta e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta R&S. Con in più la variabile della nuova certificazione prevista dal decreto semplificazioni (Dl 73/22, articolo 23): un istituto potenzialmente applicabile anche alle spese degli ultimi anni, purché non siano ancora iniziate attività di controllo, ma ancora tutto attuare e da analizzare.

Invii, pagamenti e problemi

Il provvedimento del Fisco ha dato il via alla presentazione del modello, che deve avvenire entro il prossimo 30 settembre. Per il pagamento, invece, la scadenza è quella del 16 dicembre prossimo, con possibilità di scindere l’importo in tre rate annuali (con interessi al tasso legale e sempre senza poter operare compensazioni), ma solo a condizione che l’importo del credito da riversare non sia stato oggetto di atto di accertamento o di recupero già notificato al 22 ottobre 2021 (e non definitivo a tale data) ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data (in tali casi il versamento va operato in unica soluzione e per l’intero importo oggetto di recupero, accertamento o contestazione).

Molte sono le peculiarità di questa procedura che la rendono poco attraente per i potenziali destinatari. In particolare il concentrarsi (con reciproche interrelazioni dense di incognite) di due aspetti negativi:

1. il fatto che il legislatore nulla abbia previsto sul contenzioso in corso e con riferimento agli atti (non solo di recupero ma anche di riscossione) notificati alle imprese anteriormente (e al limite anche successivamente) all’invio della richiesta di sanatoria;

2. e i tanti punti interrogativi che si addensano sugli effetti – in ambito amministrativo e penale – di un’adesione del contribuente a questa singolare procedura.

Gli atti già notificati

Circa il primo aspetto, il provvedimento nulla dispone in merito agli effetti che produce l’invio dell’istanza sugli atti già notificati; ma occorre tener ben presente che la procedura si considera perfezionata solo con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata dell’intero importo dovuto.

La situazione che potrebbe sembrare più semplice è rappresentata da un atto di recupero notificato ma ancora non impugnato in quanto risultano pendenti i termini: il comma 12 dell’articolo 5 del Dl 146/2021, infatti, impedisce la definizione solo degli atti resi definitivi prima del 22 ottobre scorso. In teoria, in queste ipotesi l’impresa potrebbe decidere di non impugnare l’atto e inviare la sola domanda di sanatoria.

Tuttavia, nel momento in cui l’atto diviene definitivo (prima del riversamento integrale dell’importo del credito), le somme complessivamente dovute (credito, sanzioni e interessi) diventano integralmente esigibili, con il rischio di ricevere una cartella di pagamento anche se l’impresa ha già presentato la domanda. Perciò, il soggetto – se non ottiene una sospensione giudiziale o amministrativa – potrebbe trovarsi nella necessità di iniziare il versamento degli importi iscritti a ruolo tramite rateizzazione, pur sapendo che (altro punto assai delicato) quanto corrisposto in tale sede può essere scomputato ai fini del riversamento solo se relativo al credito (e non per quanto attiene a sanzioni e interessi), e mai per la parte eccedente rispetto al dovuto.

Gli effetti delle contestazioni

Inoltre (secondo requisito negativo della procedura), la scelta di non impugnare l’atto potrebbe risultare gravemente penalizzante nell’ipotesi in cui l’ufficio contestasse in seguito la sussistenza di una delle cause ostative al riversamento previste dalla norma, lasciando il contribuente in balìa di un atto di recupero divenuto, nel frattempo, definitivo.

La situazione si complica ulteriormente per tutte le ipotesi in cui la riscossione del credito sia già iniziata, a seguito di ruoli emessi a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio o per sentenze sfavorevoli. In questi casi (come nell’ipotesi precedente) la presentazione della domanda dovrebbe avere l’effetto di sospendere ogni attività di riscossione, a prescindere dal silenzio del Fisco su questo punto.

Ci si chiede, infatti, il motivo per cui si dovrebbe continuare a versare per una fattispecie per cui si è già manifestata la volontà di definizione. Per non parlare della delicatezza dei profili penali, non solo già in corso (e sui quali l’Agenzia non ha competenze decisionali) ma anche futuri, essendo stato già da più parti osservato come la richiesta di sanatoria possa rappresentare una sorta di “autodenuncia” priva di alcuna concreta “protezione” sui successivi sviluppi (ad esempio, notizia di reato).

Per i soggetti interessati, dunque, si prospetta una decisione complessa.

Vantaggi e svantaggi della sanatoria

Pro
Può riguardare il periodo 2015-19 (utilizzi indebiti in compensazione dei relativi crediti al 22 ottobre 2021)
Contro

Non è previsto lo scomputo di somme già pagate (anche a titolo non definitivo) per sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso di somme eccedenti rispetto a quanto dovuto

Pro
Può riguardare l'intero periodo 2015-2019 (con utilizzi indebiti in compensazione dei relativi crediti al 22 ottobre 2021)
Contro

Non riguarda i crediti maturati nei periodi successivi (anche per progetti di R&S già iniziati in anni precedenti) né utilizzi indebiti successivi al 22 ottobre 2021

Pro
Nella maggior parte delle ipotesi (non oggetto di condotte fraudolente, simulazioni, etc.) potrebbe portare alla chiusura dei procedimenti penali in corso
Contro

Gli Uffici possono accertare, anche successivamente alla richiesta di adesione, condotte fraudolente, con l'effetto di far decadere il contribuente dalla sanatoria. Ad ogni modo sulle violazioni di cui al D. Lgs. n. 74/2000 la competenza è esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria

Pro
Se non sorgono ostacoli si dovrebbe poter evitare il contenzioso ovvero chiudere quello già intrapreso
Contro

La procedura si perfeziona solo con l'integrale versamento di quanto dovuto. Per i soggetti non ancora verificati (o con verifiche ancora in corso) non è detto che la sanatoria eviti ulteriori accertamenti e recuperi

Pro
E' possibile un versamento rateale (con interessi al tasso legale) con rate scadenti il 16 dicembre degli anni 2022, 2023 e 2024
Contro

E' vietata la compensazione. Inoltre, il versamento rateale non è ammesso nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con PVC già consegnato al 22 ottobre 2021, ovvero accertato con un atto di recupero o atto impositivo (non divenuto nel frattempo definitivo) notificato alla stessa data del 22 ottobre 2021

Pro
Per situazioni non ancora accertate o contestate è possibile individuare liberamente l'importo che si ritiene di riversare
Contro

Secondo le istruzioni al modello, ai sensi del comma 12 dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021, in caso di contestazione con PVC ovvero di notifica di atto di recupero o altro atto impositivo, il contribuente deve obbligatoriamente riversare “l'intero importo del credito contestato” ovvero accertato, per la parte che rientra nelle casistiche sanabili

Le questioni oggetto di contenzioso

Aspetto contestato
Gli aspetti tecnici riguardanti i progetti e le spese eleggibili per l'agevolazione non possono essere autonomamente contestati dall'Agenzia senza l'intervento del Mise pena il vizio di eccesso di potere
La giurisprudenza

In senso favorevole al contribuente: CTP Ancona n. 392/02/2021; CTP Vicenza n. 365/03/2021 e n. 14/02/2022; CTP Napoli n. 4988/30/2022; CTP Roma n. 5918/22/2022. In senso contrario: CTP Ancona n . 22/01/2021

Aspetto contestato
L'innovazione si qualifica anche nel raggiungimento di conoscenze e capacità esistenti sul mercato ma “nuove” per la singola impresa (Manuale di Oslo)
La giurisprudenza

In senso favorevole al contribuente: CTP Aosta n. 46/01/2021 e n. 12/01/2022; CTP Roma n. 5918/22/2022; CTP Modena n. 52/02/2022; CTR Emilia-Romagna n. 307/04/2021 e CTR Valle d'Aosta n. 22/01/2022. In senso contrario: CTP Ancona n . 246/01/2022 e n. 311/01/2022

Aspetto contestato
L'eventuale erronea interpretazione dei requisiti di innovatività determina tutt'al più la sussistenza di un credito “non spettante”, mai di un credito “inesistente”
La giurisprudenza

In senso favorevole al contribuente: CTP Aosta n. 46/01/2021; CTP Roma n. 5918/22/2022; CTP Ancona n. 145/01/2021.

Aspetto contestato
L'applicazione del cosiddetto “Manuale di Frascati” ai crediti attualmente oggetto di contenzioso non è citata dalle disposizioni di legge e, comunque, non può essere retroattiva rispetto ai chiarimenti tardivamente diffusi
La giurisprudenza
In senso favorevole al contribuente: CTP Aosta n. 46/01/2021 e n. 12/01/2022; CTP Roma n. 5918/22/2022. In senso contrario: CTP Ancona n. 22/01/2021 e n. 145/01/2021.

Aspetto contestato
A causa delle indubbie difficoltà interpretative su materia caratterizzata da un elevato tecnicismo, le sanzioni vanno disapplicate.
La giurisprudenza
In senso favorevole al contribuente: CTP Ancona n . 22/01/2021, n. 145/01/2021, n. 246/01/2022 e n. 311/01/2022.

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