Contabilità

Perdite su crediti, deduzione 2022 spalmata in quattro anni

Il Dl Bollette convertito in legge conferma il rinvio della quota del 12% per banche e assicurazioni. La quota del 10% da rinviare ai fini Ires e Irap al 2026 viene anticipata per il 53% al 31 dicembre 2022

Il testo del Dl Bollette (Dl 17/2022 convertito dalla legge 34/2022) conferma il rinvio della deduzione della quota del 12% delle svalutazioni e perdite su crediti per banche e assicurazioni dal 2021 al 2022, prevedendo che venga spalmata nei quattro anni successivi dal 2023 al 2026. In questo modo, evitando di agire sulla quota in deduzione nel periodo d’imposta 2021, che sarebbe stata rinviata ai successivi quattro periodi d’imposta (dal 2022 al 2025), non si generano effetti in relazione ai bilanci di soggetti per i quali alla data di entrata in vigore del Dl 17/2022 i relativi organi amministrativi avevano già approvato la bozza di bilancio. Evitando così effetti fiscalmente peggiorativi che i bilanci non avrebbero potuto accogliere, in quanto già in uno stadio di predisposizione avanzato.

Tutto ciò ha necessariamente un costo, perché evidentemente serve al bilancio dello Stato quel differimento inizialmente ipotizzato con questa manovra, motivo per cui si raggiunge il medesimo risultato anticipando poco più della metà della deduzione relativa al 2026. La deducibilità in 4 anni opera in sede di saldo e non di acconto. Vediamo in particolare l’incrocio normativo.

Ricordiamo che la deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti per le banche e le compagnie assicurative a partire dal 2015 è consentita integralmente nell’esercizio in cui si contabilizzano i relativi effetti a conto economico. Ciò semplifica enormemente la gestione per quella che è l’attività “core” di questi soggetti, ovvero l’erogazione dei prestiti per la banca e l’emissione delle polizze per l’assicurazione. Chiaramente il concetto riguarda solo i crediti verso la clientela di entrambe, clientela che per le compagnie è rappresentata dagli assicurati.

Da queste regole, che determinano una deducibilità immediata sia ai fini Ires sia Irap, sono esclusi i crediti di altra natura. Il cambio di impostazione del 2015 ha generato evidentemente un immediato minor gettito da parte di questi contribuenti, con la necessità di rinviare nel tempo alcune deduzioni relative al passato, quando la deducibilità era in cinque anni.

Va detto poi che le continue modifiche di queste deduzioni, volte a rinviarle per alleviare l’effetto sulle casse dello Stato, non rende di per sé semplice la gestione di tali poste. Anche perché le stesse, per loro natura necessariamente temporanee, comportano anche lo stanziamento all’origine delle imposte anticipate, che si riversano via via che le deduzioni sono riconosciute in dichiarazione dei redditi.

In questo ambito l’articolo 42, comma 1, del Dl 17/2022 ha previsto che la quota – relativa alle svalutazioni e alle perdite su crediti – pari al 12% che sarebbe stata oggetto di deduzione (sia Ires che Irap) nel 2022 sia rinviata in quattro quote costanti, da dedursi dal 2023 al 2026. In ciò sta la modifica apportata nell’iter di conversione del decreto, che in origine colpiva la deduzione del 2021 rinviandola ai successivi quattro periodi d’imposta (dal 2022 al 2025). Ma così facendo andava a toccare i bilanci che erano già stati approntati a fine febbraio da banche e assicurazioni. Da notare poi che l’anno prossimo la deduzione del 12% slitterà, ma non anche quella del 3% prevista dall’articolo 1, comma 712, della legge 160/2019 che resta invece deducibile.

Il rinvio degli effetti sulla quota del 2022 necessariamente richiede, come contraltare, una copertura finanziaria. Che è quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter introdotti nell’iter di conversione del decreto legge. In particolare, il comma 1-bis modifica il comma 1056 della legge 145/2018, per cui la quota del 10% da rinviare ai fini Ires e Irap al 2026 viene anticipata al 31 dicembre 2022 per il 53%, mentre per la restante parte (47%) rimane al 2026.

Di complessa lettura la norma degli acconti. A tale riguardo, il comma 1-ter, come chiarito dalla relazione illustrativa all’emendamento, ha previsto che:

• per il periodo d’imposta 2022 si tiene conto dei differimenti originariamente stabiliti dall’articolo 16 del Dl 83/2015 ai fini Ires e Irap (senza quindi la possibilità di dedurre la quota del 12% per il 2021) ma non dell’anticipazione al 53% del comma 1-bis (se si applica il criterio previsionale);

• per periodi d’imposta 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto né del comma 1-bis né tantomeno dei nuovi differimenti del comma 1, in pratica le modifiche influenzano solo la determinazione del saldo Ires e Irap dovuto per ciascun periodo d’imposta.

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