Controlli e liti

Notifica via Pec alla prova della firma digitale

di Emilio de Santis


La notifica della cartella può essere eseguita tramite pec all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). È quanto stabilisce l’ articolo 26, comma 2, del Dpr 602/1973, dopo le modifiche apportate dall’articolo 7-quater del Dl 193/2016 .

Alcune sentenze di merito hanno deciso in modo opposto relativamente all’efficacia della notifica di una cartella esattoriale non firmata digitalmente allegata a un messaggio di posta elettronica certificata. Ad esempio, per la sentenza 798/03/2017 della Ctp Palermo , ciò è irrilevante, in quanto il gestore del servizio di posta elettronica, con l’apposizione della propria firma sulla «busta di trasporto», che contiene il messaggio ricevuto dal concessionario – con la cartella allegata –, conferisce certezza al messaggio originale che quindi invia al destinatario, al quale deve essere ritenuto validamente notificato.

Di segno opposto la decisione sentenza 1023/1/2017 della Ctp Milano . Richiamandosi all’articolo 71 del Dlgs 82/2005, il collegio afferma che l’allegato in formato pdf senza l’estensione «.p7m», ossia quella che fornisce l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, non garantisce «l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto». Ciò è sicuramente vero, ma non si può tralasciare che i formati di firma digitale ritenuti validi, oltre a quello citato dalla Ctp di Milano «.p7m», denominato «busta Cades», sono anche i «busta Pades» e «busta Xades», come da deliberazione del Centro nazionale per l’informatica della pubblica amministrazione (Cnipa) del 21 maggio 2009.
Ma l’ulteriore elemento di indispensabile valutazione - che per la verità non pare essere stato preso in considerazione - risiede nella verifica delle modalità di invio del messaggio originale da Equitalia al proprio gestore. Se infatti il concessionario non si è avvalso di un «canale di trasporto» protetto da protocolli sicuri – come definiti alle regole tecniche del Dm 2 novembre 2005 -, la sicurezza del messaggio originale sarebbe affidata alle sole username e password, vanificando così i requisiti indispensabili di inalterabilità del documento informatico e dei suoi allegati, essendo possibile l’intrusione di soggetti terzi non autorizzati.

In questa circostanza non pare esservi dubbio che solo l’apposizione della firma digitale apposta sulla cartella – con le procedure riconosciute valide – integri le caratteristiche di immodificabilità e di integrità del documento informatico, che, se raggiunte per l’allegato, riguardano anche il messaggio che lo accompagna.

Altre questioni investono le interazioni della disciplina richiamata dall’articolo 26, comma 2, Dpr 602/73 (e cioè il Dpr 68/2005), con quelle - ormai preponderanti - del Dlgs 82/2005 (Cad) e dei suoi diversi decreti applicativi, che sembra pacifico trovino attuazione, stando a dottrina e giurisprudenza di merito.

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