Imposte

Nel passaggio da Oic a Ias derivazione rafforzata per le opzioni di vendita

I derivati non di copertura rientrano nel calcolo di Ires e tributo regionale

di Alessandro Germani

Nel passaggio dagli Oic agli Ias per l’iscrizione delle put options vale il principio di derivazione rafforzata, così come per i titoli di trading assoggettati al regime transitorio e per le opzioni put e call non di copertura. Così le risposte a interpello 114 e 116 delle Entrate.

La prima (risposta n.114) riguarda una holding industriale che dal 1° gennaio 020 è interessata dalla Fta (first time adoption) di passaggio dagli Oic agli Ias/Ifrs. La società ha concesso delle put options che le consentono di acquisire azioni di tre società target dai rispettivi azionisti. I venditori hanno la facoltà, se la esercitano la società avrà l’obbligo di acquisto. In ambito Oic non c’è stata alcuna iscrizione delle opzioni, perché l’Oic 32 par. 4b in questi casi prevede l’esclusione. In sede di Fta invece c’è stata un’iscrizione ad incremento del costo delle partecipazioni (o riserva negativa da Fta) in contropartita del fair value dei titoli nel passivo di stato patrimoniale. Al tempo stesso c’è stata la valorizzazione dei titoli del circolante al fair value in base all’Ifrs 9.

Per le put options viene chiarito che non è applicabile il riallineamento ex articolo 15, comma 8, del Dl 185/08, in quanto la mancata iscrizione delle opzioni nel precedente bilancio Oic non comporta effetti fiscali rilevanti né tassazione anomala successivamente (circolare 33/E/09). Quindi vale il principio di derivazione rafforzata e, posto che le iscrizioni di fair value negativo sono di natura patrimoniale e non contabilizzate a conto economico, non saranno deducibili, in coerenza con l’articolo 112, comma 3-bis, del Tuir che richiede l’imputazione al conto economico per il riconoscimento fiscale dei componenti negativi dei derivati.

Circa il monte titoli che nel passaggio dagli Oic agli Ias prevede l’iscrizione a fair value anziché al costo, non si applica il Dm 10 gennaio 2018 che è relativo al transito dallo Ias 39 all’Ifrs 9. Piuttosto le divergenze da passaggio non assumono rilievo fiscale in quanto assoggettate al regime transitorio e saranno riassorbite in caso di valutazioni successive di segno opposto, di eventi realizzativi, di riallineamento ex articolo 15 (circolare 33/E/09 paragrafo 5.1). Circa le fattispecie riallineabili si dovrà fare riferimento alle singole fattispecie (azioni ordinarie, privilegiate) e al medesimo emittente.

La risposta 116 riguarda l’iscrizione da parte di una Sgr che redige il bilancio in base ai principi Ias/Ifrs di derivati non di copertura (opzioni su azioni) come onere di conto economico da fair value, a fronte del maggior impegno finanziario da sopportare per l’acquisto delle azioni, in contropartita di passività finanziarie dello stato patrimoniale. L’Agenzia richiama la risoluzione 30/E/19 per cui per gli strumenti assimilati alle azioni la relativa remunerazione deve essere costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente. Ciò anche per i soggetti Ias in base all’articolo 5 del Dm 8 giugno 2011 che supera e disattiva la derivazione rafforzata dal bilancio. Il che può determinare dei disallineamenti, fra equity e debito, fra rappresentazione contabile e regole fiscali. I derivati in questione, purché non di copertura, non sono assimilati alle azioni e quindi le valutazioni a fair value rilevano ai fini Ires ex articoli 83 e 112, commi 2 e 3-bis, del Tuir. Ai fini Irap, in virtù della presa diretta dal bilancio, le componenti in questione rileveranno poiché la voce 110 rientra nel margine di intermediazione.

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