I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 22 settembre al 1° ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Reti di imprese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2021, n. 623

Ribaltamento di costi e ricavi nelle reti di imprese

Nel caso di operazioni di ribaltamento di costi e ricavi fra una rete di imprese e i retisti (imprese e professionisti), gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio (lavori edili) fornito dalla rete al committente.Nell'ipotesi in cui la rete, di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione, agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i retisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, trova applicazione, ai fini Iva, l'articolo 3, comma 3, del Dpr 633/1972 («Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario», nel senso che hanno la stessa natura). In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo opera a nome proprio. Quindi i riaddebiti costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla rete al committente.Nella fattura emessa dalla rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, dev'essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l'incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza; i tecnici e le imprese coinvolte nell'intervento emetteranno fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione; la rete, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario della detrazione, senza applicazione dell'Iva.

Iva/Aliquote

Dl 27 settembre 2021, n. 130, GU 27 settembre 2021, n. 231

Contenimento dell'aumento dei prezzi di gas ed elettricità: applicazione dell'imposta ridotta

Al fine di contenere l'aumento dei prezzi di gas naturale e di elettricità è stato emanato il Decreto in esame il quale prevede che: 1) verranno annullate, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; 2) relativamente al gas naturale (gas metano usato per combustione per usi civili e industriali), le somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 sono assoggettate all'aliquota Iva del 5% (quella minima ammessa dall'articolo 99, Direttiva 2006/112/Ce). Si evidenzia che la riduzione disposta dal legislatore interno non pare sia seguita dalla preventiva consultazione del Comitato Iva, come previsto dall'articolo 102, Direttiva 2006/112/Ce; 3) viene disposta la riduzione, per il medesimo trimestre, delle aliquote relative agli oneri generali gas.Con l'occasione ricordiamo che – con riguardo alle aliquote previste per il gas metano (naturale) – le aliquote applicabili (a parte la misura temporanea del 5% appena commentata) sono le seguenti, distinte in base all'utilizzo: a) 10% gas per cottura di alimenti, equivalente al consumo di 480 metri cubi annui, computando la fornitura di ciascun contratto, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili al contratto stesso; b) 10% gas in bombole da 10 o 20 kg; c) 10% gas per uso industriale, compreso quello da immettere in rete o per produrre energia; d) 22% gas per uso di riscaldamento. Nelle utenze domestiche si tratta del consumo eccedente quello riferibile forfetariamente alla cottura.

Iva/Operazioni fuori campo

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 28 settembre 2021, n. 13

Sostegni economici dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali

Viene analizzato il trattamento ai fini Iva delle erogazioni da parte delle Regioni dei sostegni economici di cui alla «Misura 2» (collegata al servizio erogato agli agricoltori da parte degli Organismi di consulenza) dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali.L'Organismo beneficiario del sostegno (Organismo di consulenza) è il soggetto che eroga assistenza tecnica di consulenza all'impresa agricola. In base al numero di aziende alle quali eroga il servizio, con apposita rendicontazione (le cui modalità sono stabilite dalla Regione in sede di selezione degli Organismi di consulenza) dimostra di aver effettuato la prestazione e ottiene il versamento del contributo.L'agenzia chiarisce che l'erogazione da parte delle Regioni (o delle Province autonome) dei sostegni economici disciplinati dall'articolo 15, Regolamento Ue 1305/2013, concessa a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e beneficiario del sostegno, è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto oggettivo dell'imposta sul valore aggiunto. Si tratta, infatti, di mere movimentazioni di denaro e, con riferimento al caso di specie, non vi è alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro (articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972).L'agenzia rileva che il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro, come nel caso di specie, ove tra le Regioni e gli Organismi di consulenza non si instaura nessun rapporto contrattuale; al contempo l'autorità di gestione non instaura alcun rapporto sinallagmatico con il beneficiario della sovvenzione. La Cm 34/E/2013 ricorda appunto che un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando sussiste un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive: presupposti che non si rinvengono nel caso in esame.

Iva/Detrazione

Principio di diritto agenzia delle Entrate 29 settembre 2021, n. 13

Detrazione dell'Iva assolta all'importazione

La detrazione dell'Iva all'importazione, assolta in dogana, segue le medesime regole previste per la detrazione dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto da fornitori domestici e unionali. La detrazione spetta solamente all'effettivo destinatario della merce importata, impiegata nell'esercizio della propria attività e solo previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti (articolo 25, Dpr 633/1972).Inoltre, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge, infatti, nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 19, Dpr 633/1972).Pertanto, anche per le bollette doganali il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario si verifica la duplice condizione sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta) e formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). Ne deriva che il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile (nel caso, la bolletta doganale di importazione), annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di registrazione.

Iva/Operazioni fuori campo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 settembre 2021, n. 63

Contributi versati per sostenere petizioni

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva i contributi versati a favore di una piattaforma online per le petizioni, qualora manchi la controprestazione. L'istante svolge l'attività di raccolta firme; l'iscrizione alla piattaforma, seppur gratuita, consente agli iscritti di contribuire al suo finanziamento attraverso due differenti modalità di donazione: il programma di sottoscrizione e le promoted petition.Il programma di sottoscrizione consente il finanziamento delle attività senza particolari obblighi nei confronti del sostenitore; la promoted petition, invece, richiede una vera e propria controprestazione di promozione della campagna da parte della società stessa. Affinché un contributo possa assumere rilevanza ai fini Iva è necessario che questo sia erogato a fronte di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Cm 34/E/2013). Vale a dire che il contributo assume natura onerosa in presenza di un sinallagma nel quale l'erogazione costituisce il compenso per il servizio reso. Alla luce di tali principi, i contributi corrisposti alla piattaforma per il programma di sottoscrizione non assumono rilevanza ai fini Iva, in quanto i sottoscrittori finanziano il funzionamento della piattaforma senza ottenere prestazioni in cambio. Diversamente, se le elargizioni alla piattaforma, oltre a fornire al soggetto che le eroga la qualifica di sottoscrittore, consentisse di usufruire di specifiche prestazioni (come sembrerebbe profilarsi per le somme raccolte mediante le promoted petition), l'operazione sarebbe assoggettata ad Iva.

Iva/Fatturazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 settembre 2021

E-fattura negli scambi con San Marino: nodo identificativo al SdI

Attraverso modifiche al provvedimento dell'agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, n. 211273 viene individuato il codice destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio (SdI) dell'ufficio tributario di San Marino.Si ricorda che dal 1° ottobre 2021 è iniziato un periodo transitorio (che durerà fino al 30 giugno 2022), durante il quale è possibile emettere e ricevere le fatture anche in formato cartaceo. Dal 1° luglio 2022 potranno essere emesse e accettate soltanto e-fatture negli scambi tra operatori economici italiani e sammarinesi.Di seguito le principali novità e precisazioni del provvedimento in esame: a) l'ufficio tributario di San Marino, incaricato di trasmette e ricevere i documenti fiscali elettronici riguardanti gli scambi tra gli operatori dei due Paesi, è accreditato come nodo attestato al SdI con il codice destinatario 2R4GTO8; b) in caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta, il cessionario italiano soggetto passivo Iva visualizza la fattura elettronica nel portale «Fatture e Corrispettivi» e può procede al versamento del tributo secondo le modalità dell'articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972.Sono dettate istruzioni operative finalizzate al rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali.

Irap/Versamento

Risoluzione agenzia delle Entrate 29 settembre 2021, n. 58/E

Saldo Irap 2019: esonero dal versamento anche in caso di mancata indicazione in dichiarazione

L'agenzia delle Entrate chiarisce che l'omessa indicazione nella dichiarazione Irap 2020 del saldo Irap 2019 non versato non pregiudica la fruizione del beneficio previsto dall'articolo 24, Dl 19 maggio 2020, n. 34 norma che, a determinate condizioni, ha previsto l'esonero dal versamento dell'Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020).Andrà presentata una dichiarazione integrativa.L'esonero del versamento del saldo Irap 2019 doveva, infatti, essere indicato nel prospetto relativo agli aiuti di Stato (sezione XVIII del quadro IS) della dichiarazione Irap 2020 relativa al periodo d'imposta 2019 e non in quella di prossima presentazione (Cm 25/E/2020). La mancata compilazione in tale dichiarazione può, afferma ora l'agenzia, essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997 (da 250 a 2.000 euro), ridotta per effetto del ravvedimento operoso. La risposta non pare coerente con quanto sostenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta al question time 23 giugno 2021, n. 5-06180, in cui si negava qualunque conseguenza sanzionatoria.

Canone unico patrimoniale/Soggetti

Interrogazione parlamentare, risposta 22 settembre 2021, n.-5-06698

Canone unico patrimoniale: applicabile a tutti i fornitori di servizi pubblici

Il canone unico patrimoniale si applica anche ai fornitori di servizi pubblici (erogatori di energia elettrica e gas), pur non essendo questi ultimi titolari di concessioni delle occupazioni di suolo pubblico né di occupazione di infrastrutture.I titolari dei contratti di somministrazione di energia elettrica e gas non hanno la possibilità di utilizzo materiale delle condutture o dei punti di fornitura, tuttavia occupano il suolo pubblico in via mediata e sono soggetti passivi del canone in quanto titolari delle utenze in base alle quali questo dev'essere calcolato.Secondo l'agenzia delle Entrate, il canone unico si applica anche in capo ai soggetti che pur non essendo titolari di concessioni delle occupazioni di suolo pubblico (con cavi, condutture o altri manufatti né tantomeno di occupazione di infrastrutture), sono titolari dei contratti di somministrazione di energia elettrica e gas.Il canone unico patrimoniale è stato introdotto, con decorrenza dal 2021, dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 816-847, legge 160/2019) ed ha sostituito: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap); l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (Icp e Dpa); il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp); il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (canone per l'occupazione delle strade), limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.Come previsto dal comma 831 della norma citata, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per 1,50 euro se il Comune ha fino a 20.000 abitanti, e per 1,00 euro se il Comune ha più di 20.000 abitanti.L'ammontare del canone dovuto a ciascun ente dev'essere, in ogni caso, superiore a 800 euro.

Redditi di lavoro dipendente/Smart working

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 settembre 2021, n. 626

Lavoro dipendente reso in smart working da un non residente

L'agenzia delinea il trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente (lussemburghese) che, a causa dell'emergenza epidemiologica, svolge (per oltre 183 giorni; elemento non rilevante nel caso di datore di lavoro italiano; cfr. Risposta Interpello 458/2021) l'attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero. Viene innanzitutto ricordato che – secondo la Risposta Interpello 7 luglio 2021, n. 458 – la residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2 del Tuir prescinde dalla circostanza per cui la permanenza in Italia della persona sia dettata da ragioni legate all'emergenza epidemiologica (ciò fatti salvi i rapporti con la Francia e la Svizzera in cui accordi amministrativi fanno valere il criterio della presenza virtuale); se, quindi, la persona si è trasferita in Italia nel febbraio del 2020 (e ha posto in Italia il proprio centro degli interessi vitali), essa si considera residente in Italia anche se il trasferimento è stato causato da ragioni contingenti quali una situazione sanitaria negativa nell'altro Stato, blocchi dei voli aerei, ecc. Nel caso oggetto di interpello un soggetto, pur trasferendosi fisicamente in Italia, ha mantenuto nello Stato estero il proprio centro di interessi vitali, in quanto ad esempio ha nello Stato estero una famiglia o relazioni di carattere economico e sociale prevalenti. E, per i non residenti, la tassazione riguarda i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (articolo 3, comma 1, del Tuir). Questi ultimi sono individuati a norma dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, il quale stabilisce che si considerano prodotti in Italia «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato». Al fine di individuare il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità del lavoro agile, si può fare riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, del modello OCSE, secondo il quale, per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato. Ai fini della valutazione dei criteri di territorialità non rileva, invece, la circostanza per cui la prestazione è resa per conto di un datore di lavoro non residente e viene utilizzata da quest'ultimo nello Stato in cui è stabilito. Alla luce delle richiamate disposizioni, l'agenzia conclude che il reddito percepito dalla persona residente in Lussemburgo per l'attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020 rileva fiscalmente anche in Italia ai sensi degli articoli 49 e 51 del Tuir quali redditi di lavoro dipendente.Relativamente al caso di specie, dal combinato disposto dell'articolo 23 del Tuir e dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 3 giugno 1981 firmata tra Italia e Lussemburgo discende che si ha una tassazione concorrente: è, infatti, prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente (ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi).La doppia imposizione viene neutralizzata attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Sviluppo economico 27 luglio 2021, GU 29 settembre 2021, n. 233

Moda e tessile: beneficiari del credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino

Il Decreto, ora in Gazzetta Ufficiale, stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino previsto dall'articolo 48-bis, comma 4, Dl 34/2020.In particolare, la norma stabilisce che possono accedere al credito d'imposta i soggetti, esercenti attività d'impresa, che operano nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Le attività economiche beneficiarie dell'agevolazione sono individuate tramite i codici ATECO 2007. Con provvedimento dell'agenzia delle Entrate saranno stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa nonché ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dpcm 7 settembre 2021, GU 29 settembre 2021, n. 233

Contributo perequativo: rinvio del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

E' stato pubblicato il Dpcm (preceduto dal Comunicato Mef 6 settembre 2021, n. 172) che differisce dal 10 al 30 settembre 2021 il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto (Cfp) «perequativo» (articolo 1, commi 16-27, Dl 25 maggio 2021, n. 73).

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 settembre 2021, n. 621

Regime impatriati di favore non applicabile se l'attività è svolta all'estero

Il caso riguarda il dipendente di una società italiana che svolge l'attività lavorativa in smart working all'estero. Se detto soggetto durante l'anno presta la propria attività lavorativa prevalentemente in smart working dall'estero non può accedere al regime degli impatriati di cui all'articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147.L'agevolazione è, infatti, applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. Riguardo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della stessa in smart working o lavoro da remoto, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.Tuttavia, se il reddito in esame derivante dall'attività di lavoro dipendente prestato all'estero fosse stato assoggettato, in questo Paese, ad imposizione, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia (articolo 2 del Tuir), potrà fruire del credito d'imposta per le imposte estere (articolo 165 del Tuir).

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 settembre 2021, n. 627

Agevolazioni «prima casa» anche per il soggetto residente all'estero

Il caso riguarda il riacquisto di un immobile da parte di un soggetto residente all'estero.Coerentemente con quanto previsto in sede di acquisto della prima casa, l'agenzia ha precisato che il cittadino italiano residente all'estero, per poter fruire delle agevolazioni «prima casa» anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale (successivo alla vendita dell'immobile sul quale ha già beneficiato delle agevolazioni) non deve ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Con la Risposta Interpello 333/2020, infatti, era stato ricordato che il cittadino italiano emigrato all'estero può applicare le agevolazioni alla semplice condizione che l'immobile acquistato costituisca la sua prima casa sul territorio italiano, senza necessità, quindi, di impegnarsi al trasferimento della residenza entro 18 mesi (Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). Ora si chiarisce che neppure deve far divenire il riacquisto la propria abitazione principale (comma 4 della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986; Cm 7 giugno 2010, n. 31/E). Tale obbligo non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che si trovano, pertanto, nell'impossibilità di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale (Corte di Cassazione 15617/2014).Pertanto, a differenza dei residenti nel territorio dello Stato, il non residente non è tenuto a stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.In definitiva, il cittadino italiano emigrato all'estero, che alieni la precedente abitazione acquistata con le agevolazioni prima di 5 anni, evita la decadenza acquistando una nuova abitazione su tutto il territorio nazionale entro un anno, senza necessità di adibirla ad abitazione principale.Inoltre, ai fini dei benefici, la condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all'AIRE, ma può essere autocertificata dall'interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto (Cm 12 agosto 2005, n. 38/E).

Agevolazioni/Contributi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 settembre 2021, n. 629

Contributi anti-Covid erogati dai Comuni: non si applica la ritenuta del 4%

Un Comune ha erogato contributi economici una tantum in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 (Dpcm 11 marzo 2020 e Dpcm 22 marzo 2020).Si analizza il trattamento fiscale – con particolare riguardo alla ritenuta alla fonte – di tali somme alla luce dell'articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori). Secondo questa disposizione, i contributi di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 da chiunque ed indipendentemente dalle modalità di fruizione a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non sono soggetti a tassazione in considerazione della loro finalità di aiuto economico emergenziale (purché tali forme di sostegno economico siano diverse da quelle esistenti prima dell'emergenza da Covid-19).Circa la ritenuta del 4% (articolo 28, comma 2, Dpr 600/1973) viene precisato che, in virtù della ricordata detassazione, la trattenuta non dev'essere operata (fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, Dl 34/2020).

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2021, n. 624

Super-sisma bonus: variazione della zona sismica

La detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta per gli acquisti di immobili ristrutturati (cd. sisma bonus acquisti di cui all'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) in caso di variazione della zona sismica del Comune, in cui sorge l'unità immobiliare, dalla classe 4 alla classe 3, intervenuta dopo il rilascio del permesso di costruire.Pertanto, l'asseverazione non era stata presentata alla richiesta del titolo edilizio in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione (Cm 8 luglio 2020, n. 19/E).In tal caso, la predetta asseverazione dovrà essere presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale (60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Regionale) ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile. La medesima asseverazione dovrà, infine, essere consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 settembre 2021, n. 628

Bonus facciate: fruizione da parte del singolo condòmino anche in mancanza di delibera assembleare

La detrazione del 90% del bonus facciate prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere fruita – per l'intera spesa sostenuta – dal singolo condòmino anche in assenza della delibera assembleare (bensì in forza delle pattuizioni contenute negli atti di compravendita delle unità che compongono l'edificio).Ciò a condizione che l'impegno a eseguire i lavori a propria cura e spese risulti dal rogito notarile con cui il condòmino ha venduto alcune unità abitative facenti parte di un complesso immobiliare di sua proprietà, conservando la titolarità di quelle rimaste invendute con conseguente accettazione e autorizzazione da parte di tutti gli altri proprietari.Quanto alla ripartizione delle spese condominiali sulle parti comuni, l'articolo 1123 Codice civile prevede che «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».Nel caso di specie è intervenuta proprio una diversa convenzione, avendo tutti i condòmini acconsentito all'esecuzione dei lavori attraverso gli atti di compravendita; pertanto, il singolo condòmino può fruire del bonus facciate anche in assenza della delibera assembleare. L'agenzia precisa altresì che il singolo condomino può provvedere in prima persona agli adempimenti legati all'ottenimento del bonus facciate a condizione che lo stesso sia stato a ciò delegato, che gli adempimenti siano posti in essere in nome e per conto del condominio e che le fatture siano intestate al condominio trattandosi, comunque, di interventi effettuati su parti comuni dell'edificio.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 settembre 2021, n. 630

Sisma bonus: intervento locale

Sono agevolabili esclusivamente gli interventi, in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio. Spetterà al professionista incaricato valutare se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati «interventi di riparazioni o locali» (come da locuzione utilizzata nelle NTC 2018 - Norme tecniche per le costruzioni); questi ultimi sono disciplinati dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir e permettono di raggiungere una riduzione del rischio sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell'intero aggregato o delle singole unità strutturali (incluse quelle adiacenti). Al ricorrere di tali presupposti, è possibile fruire anche del Superbonus 110% di cui all'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020, anche se gli interventi sono limitati alla singola unità strutturale e non eseguiti sulla base di un «progetto unitario».

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 24 settembre 2021, n. 229

Indice dei prezzi al consumo di agosto 2021

L'indice dei prezzi del mese di agosto 2021 ha registrato una variazione percentuale: a) rispetto al mese precedente pari a +0,5%; b) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a +2,1%; c) rispetto allo stesso mese di due anni precedenti pari a 1,5%.

Riscossione/Compensazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 settembre 2021

Accollo del debito d'imposta altrui: divieto di compensazione

Il Provvedimento contiene le disposizioni attuative dell'articolo 1, Dl 26 ottobre 2019, n. 124 riguardante l'accollo del debito d'imposta altrui e il divieto di compensazione (in attuazione dell'articolo 8, comma 2, legge 212/2000: «È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»).Dal punto di vista civilistico, l'articolo 1273 Codice civile prevede che «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta». Nell'ambito dell'accollo fiscale, diversamente dalle regole civilistiche, non è consentita l'adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull'accordo sotteso. Infatti, già la Rm 15 novembre 2017, n. 140/E aveva chiarito che l'assunzione volontaria dell'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato)», tanto che l'Amministrazione non può esercitare nei confronti degli accollanti «i poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 26 novembre 2008, n. 28162). Pertanto, l'agenzia delle Entrate non ritiene possibile soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo: l'istituto della compensazione, in generale, è consentito solo tra debiti e crediti in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti distinti.Il Provvedimento stabilisce che: 1) il pagamento del debito d'imposta dell'accollato dev'essere effettuato unicamente tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate; 2) la delega di pagamento sarà rifiutata se presentata con modalità diverse e se vengono utilizzati in compensazione i crediti dell'accollante; 3) i versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate dall'agenzia delle Entrate si considerano come non avvenuti.La norma (articolo 1, Dl 124/2019) esplicitamente chiarisce che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui deve provvedere al pagamento con modalità diverse dalla compensazione di crediti dell'accollante. Il versamento del debito d'imposta altrui è quindi possibile, ma non può essere eseguito tramite compensazione con crediti fiscali. In caso contrario, il pagamento si considera come non avvenuto a tutti gli effetti di legge, con applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, Dlgs 471/1997 entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.Il modello F24 per la delega dev'essere compilato indicando, nella sezione «Contribuente»: a) nel campo «Codice fiscale», il codice fiscale dell'accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario; b) nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», il codice fiscale dell'accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato, insieme al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.Con il Provvedimento in esame vengono anche definite le modalità di recupero degli importi dovuti e di irrogazione delle sanzioni in capo all'accollante (commi 4 e 5 dell'articolo 13, Dlgs 471/1997; del 30% e del 100%, rispettivamente, se il credito utilizzato è esistente e se il credito utilizzato è inesistente) e all'accollato (comma 1 dell'articolo 13, Dlgs 471/1997; la misura è del 30% dell'importo non versato). L'accollato, inoltre, è coobbligato in solido per il versamento omesso e per gli interessi.

Riscossione/Contributi previdenziali

Messaggio Inps 24 settembre 2021, n. 3217

Esonero parziale 2021 dal versamento dei contributi previdenziali: requisito del fatturato

Sono forniti chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019, per poter fruire dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l'anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, legge 178/2020).Viene precisato che la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 sull'anno 2019 ha quale riferimento l'importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame. Pertanto, per poter fruire dell'esonero parziale, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dev'essere inferiore almeno del 33% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.

Dichiarazione dei redditi/Oneri detraibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 settembre 2021, n. 625

Detrazione delle spese sanitarie di perizia medico-legale: intestazione della fattura

Viene preso in esame il regime della detrazione delle spese sanitarie di perizia medico-legale (articolo 15 del Tuir), con fattura intestata al Tribunale ma rimasta a carico del contribuente.Sul punto viene ricordato che, ai fini della detrazione, l'onere dev'essere debitamente documentato e può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l'esecutore materiale del pagamento. Nel caso di specie (fattura emessa dal Ctu, intestata al Tribunale, ma rimasta effettivamente e definitivamente a carico del contribuente e riguardante spese mediche), dunque, l'agenzia ritiene che la detrazione non spetti in capo al contribuente che ha sostenuto effettivamente la spesa, dal momento che la fattura è stata intestata al Tribunale; non rileva, difatti, che il soggetto abbia sostenuto il relativo onere.

Professionisti/STP

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 settembre 2021, n. 600

Società tra professionisti: reddito di impresa e benefici previsti per le imprese

Anche le società tra professionisti (STP), realizzando redditi qualificabili come redditi d'impresa (almeno secondo l'agenzia delle Entrate; in senso contrario si veda Corte di Cassazione 17 marzo 2021, n. 7407), possono beneficiare dei crediti d'imposta per le imprese, quali il credito per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (articolo 1, commi 1057 e seguenti, legge 178/2020) e quello per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015).