Imposte

Stop ai limiti per l’utilizzo con i debiti previdenziali

Nella legge di conversione del decreto 11/2023 dovrebbe essere inserita una norma per superare il divieto affermato da alcuni Tribunali

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

Soluzione in vista per sbloccare l’empasse sulla compensazione tra crediti d’imposta e gas e debiti previdenziali. Governo e Parlamento studiano un intervento nella conversione del decreto cessioni (Dl 11/2023) per evitare future contestazioni sull’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari per saldare contributi previdenziali.

La questione nasce dal fatto che, secondo l’interpretazione fornita da alcuni Tribunali civili - sezione Lavoro (si vedano Tribunale Milano n. 2207/2021; Tribunale Milano n. 625/2022; Tribunale Brescia 1251/2022), dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997 discenderebbe un divieto di compensazione orizzontale tra debiti previdenziali e crediti fiscali. In sostanza, secondo l’interpretazione dei giudici di merito non sarebbe possibile utilizzare i crediti d’imposta per pagare i debiti contributivi in quanto riferiti a due soggetti differenti, rispettivamente l’Inps e lo Stato.

Tale lettura potrebbe mettere a rischio pertanto la possibilità per le imprese di compensare i crediti d’imposta energia ancora utilizzabili. L’interpretazione però appare assai lontana dal dato testuale della norma con la quale si è sempre ribadita tale possibilità, ora negata dai giudici di merito.

Ricordiamo che con la disciplina dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 il legislatore ha, di fatto, disciplinato la «compensazione orizzontale» tipizzando così, attraverso un apposito elenco, le varie fattispecie di compensazione tra tributi non omogenei e da sempre utilizzata dai contribuenti per estinguere anche i propri debiti contributivi mediante la compensazione anche con i crediti d’imposta.

La questione risulta ancora più sorprendente – oltre che preoccupante - se si considera il fatto che ormai da anni la compensazione orizzontale tra imposte e contributi è supportata anche dalle interpretazioni di prassi, sia previdenziali che fiscali.

In particolare, la risoluzione 452/E/2008 sostiene che è possibile utilizzare gli importi a credito per il pagamento, mediante F24, dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (compensazione orizzontale) specificando che, nell’ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modello F24, il sistema informatico procede automaticamente all’imputazione della somma nella contabilità dell’ente beneficiario (Inps) contro addebito a carico dell’ente depositario del credito (Erario).

In questo senso depongono anche le indicazioni fornite dal ministero delle Finanze con la circolare 101/E del 19 maggio 2000 con la quale si evidenzia che in caso di indebita compensazione di debiti previdenziali con crediti tributari, al fine di ripristinare la corretta posizione, è necessario (e sufficiente) che i contribuenti riversino il credito tributario indebitamente compensato e non, invece, il debito previdenziale, il quale è definitivamente assolto dal “giroconto” previamente effettuato dall’Erario a beneficio dell’Inps.

Sul punto anche Assonime, con il caso 3/2023, ha espresso la propria perplessità sui recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema perché non trovano adeguato supporto nel dato normativo, il quale depone pacificamente in senso contrario e, cioè, in favore della compensazione dei crediti erariali con i debiti contributivi.

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