Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: rottamazione ruoli, sequestro cautelare e Robin hood tax

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Nelle massime di merito di questa settimana l’impossibilità di avere indietro la Robin tax - dichiarata incostituzionale - la natura dell’atto di ricognizione del debito soggetto a imposta fissa di registrazione, la non sanzionabilità dell’omissione causata dalla scarca chiarezza di un nuovo adempimento, la legittimità del ricorso contro l’ipoteca scoperta casualmente, l’effetto della rottamazione sui contenziosi in corso, il sequestro cautelare, l’indennità per mancata assunzione e le agevolazioni edilizie.

Anche se incostituzionale la Robin tax non dà diritto al rimborso

Non spetta il rimborso dell'addizionale Ires (cosiddetta Robin tax) pagata dalla società che opera nel settore energetico per gli anni dal 2011 al 2014 anche se la Corte Costituzionale, con la sentenza del febbraio 2015, ha sancito la sua incostituzionalità, ma ha escluso l’efficacia retroattiva. Secondo la contribuente l’abolizione della norma deve valere anche per il passato perché è stata emanata in violazione del principio di uguaglianza ed è quindi errato il decisum della Consulta nella parte in cui ne sancisce l’inefficacia solo per il futuro. Secondo l’Amministrazione: a) gli effetti della sentenza decorrono solamente dal giorno successivo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; b) l’accoglimento dell’istanza comporterebbe un eccesso di potere di giurisdizione del giudice di merito che invaderebbe la competenza della Corte Costituzionale (violazione articolo 134); c) l’accoglimento determinerebbe la violazione del cosiddetto «vincolo del giudicato costituzionale» che non permette alcun tipo di gravame avverso le decisioni dei giudici delle leggi (violazione articolo 137). Tale irretroattiva è stata ben chiarita dalla Consulta che ha inteso salvaguardare altri principi costituzionali, e precisamente: a) l’equilibrio di bilancio dello Stato, atteso che l’applicazione retroattiva lo pregiudicherebbe in maniera rilevante; b) gli obblighi comunitari ed internazionali assunti dallo Stato; c) la “solidarietà sociale”, poiché sarebbe impossibile individuare ed esonerare dal rimborso quegli operatori che hanno addossato l’addizionale in capo al consumatore finale.

Ctp Treviso, sentenza 259/2/2017


Imposta fissa per la registrazione dell’atto di ricognizione del debito

L’atto di ricognizione del debito – cioè quell’atto con cui un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro dispensandolo dal dover provare il fondamento della pretesa – va interpretato secondo i dettami civilistici dato che è sconosciuto al legislatore fiscale e registrato in misura fissa anziché proporzionale. Intanto perché non ha natura patrimoniale in quanto non incrementa il patrimonio del creditore ma si basa su di una obbligazione già preesistente. Poi ha valore di “dichiarazione ricognitiva” che certifica una situazione di fatto già esistente. Infine non cambia la capacità contributiva del creditore.

Ctp Pavia, sentenza 107/2/2017

L’omissione non è sazionabile se la norma è incerta

Per l’anno nel quale è stato introdotto il nuovo obbligo imposto dalla legge finanziaria 2008, non è sanzionabile l’operatore esercente attività di ricariche telefoniche on-line che omette di indicare nei documenti di vendita la denominazione e la partiva Iva del gestore telefonico data l’obiettiva condizione di incertezza della normativa in prima applicazione. In primo luogo, tale incertezza è determinata dalla disparità di trattamento tra vendita della ricarica cartacea (cosiddetta scratches cards - carta con codice utilizzato per ricaricare) e ricarica on-line, poiché è solamente per la prima categoria che gli operatori nella prassi indicano il numero di partita Iva e la denominazione del gestore telefonico, generando così il dubbio che non esiste tale obbligo per le ricariche telefoniche on-line. In secondo luogo, tale incertezza può essere generata dalla prassi dell’Amministrazione, che, da una parte, precisa che tali dati non vanno indicati dagli istituti di credito per le ricariche effettuate tramite home banking facendo così allineare l’operatore a tale condotta, e, dall’altra, si impegna a non applicare la sanzione per l’omessa indicazione di questi dati per i mezzi tecnici commercializzati nel primo trimestre dell’anno (sino al 31 marzo 2008), data la difficoltà interpretativa della nuova norma entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Ctp Lecce 1402/5/2017


La conoscenza casuale basta per impugnare l’ipoteca

Solamente la conoscenza “legale” dell’atto del Concessionario fa decorrere il termine iniziale a partire del quale nei successivi sessanta giorni va proposto il ricorso introduttivo. In mancanza di tale conoscenza, il contribuente può sempre impugnare l’atto del Concessionario (iscrizione ipotecaria mai comunicata in quanto effettuata il 29 ottobre 2006, cioè prima del 13 luglio 2011 data a partire dalla quale c’è l’obbligo della sua previa comunicazione), anche se conosciuta casualmente tramite un’ispezione ipotecaria (rilasciata il 22 novembre 2016), sempreché venga rispettato il termine dei sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza casuale (presentazione del ricorso introduttivo il 29 novembre 2016). L’omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce in ogni caso motivo di nullità anche per gli anni in cui tale obbligo non esisteva per violazione del contraddittorio endo-procedimentale, così come successivamente ha statuito la giurisprudenza di legittimità (2014).

Ctp Lecco, sentenza 102/1/2017


La rottamazione dei ruoli fa cessare l’iscrizione ipotecaria

La sola presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (anche nota come rottamazione delle cartelle) al concessionario della riscossione da parte del contribuente , in data successiva (14 marzo 2017) a quella di presentazione del ricorso introduttivo (20 settembre 2016) contro l’iscrizione ipotecaria che si fonda su tali iscrizioni a ruolo (cartelle esattoriali) tra l’altro nemmeno impugnate, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nel contenzioso instaurato avverso l’ipoteca notificata precedentemente (29 giugno 2016). Si precisa che nella dichiarazione di adesione il contribuente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti, che non vi sono giudizi di merito pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione; che si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione e che è conscio delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Ctp Treviso, sentenza 224/2/2017


Sequestro cautelare all’impresa agricola che ha impugnato le imposte accertate

Le imposte accertate in capo alla società agricola ma non definitive in quanto impugnate non ostacolano la richiesta del sequestro cautelare dei beni dell’azienda sulla base del processo verbale di constatazione purché coesistano entrambi i due requisiti richiesti dalla legge.
Intanto il fumus bonis iuri, che può desumersi da alcuni elementi fattuali, quali la richiesta di un ingente rimborso Iva (oltre 490mila euro), scaturente però da fatture inesistenti tenuto conto che: a) I fornitori erano privi di personale e di struttura organizzativa, risultavano irreperibili presso il loro domicilio fiscale e non presentavano dichiarazioni fiscali da diversi anni; b) Le forniture erano state rese da soggetto diverso da quello indicato nelle fatture, altre ancora erano state si pagate ma ad un prezzo molto più basso di quello di mercato, e di alcune non era stato dimostrato il pagamento.
Poi il periculum in mora, anch’esso desumibili da elementi fattuali, è dimostrato dal fatto che: a) Gli importi accertati (oltre 1 milione) superano notevolmente il capitale della società agricola (6mila euro), i beni della stessa nonché i beni personali dei soci; b) Le fideiussioni a garanzia dell’Iva chiesta a rimborso di importo notevole (circa 616mila euro) sono ormai prossime alla scadenza.

Ctr Lombardia, sentenza 1881/8/2017


La somma per la mancata conversione del contratto non sconta l’Irpef

Non è soggetta ad Irpef la somma erogata a titolo di danno emergente dal datore di lavoro e percepita dal contribuente a seguito di decisione del giudice del lavoro dovuta alla mancata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tra l’altro normativamente vietata. Tale somma non è sostitutiva della mancata percezione di redditi futuri qualificabili come redditi di lavoro dipendente, perché è assegnata dal giudice al fine di compensare la precarietà della contribuente, e va pertanto qualificata come indennità risarcitoria del danno “emergente”.

Ctr Lazio, sentenza 1933/10/2017


Agevolazione edilizia solo se statale

Vanno applicate l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione per le ipo-catastale soltanto per l’immobile “economico-popolare” acquistato da soggetti (cooperative, società, altri istituti) aventi prevalente partecipazione statale e realizzato in attuazione di “Programma di edilizia residenziale”. Invece non rilevano più le agevolazioni disposte a livello locale, ossia sulla scorta di quei programmi di edilizia emanati – ad esempio – da comuni e regioni siccome abrogata la normativa che disponeva in tal senso. Pertanto non spetta l’agevolazione per l’immobile costruito dall’impresa venditrice sulla base della convenzione da questa stipulata col Comune.

Ctr Sicilia, sezione staccata Caltanissetta, sentenza 792/7/2017

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