Controlli e liti

Telefisco 2023, le risposte del Mef sul processo tributario

Ecco le risposte del dipartimento delle Finanze del Mef, presentate a Telefisco 2023, in merito ad alcuni quesiti sul contenzioso tributario. Si tratta di una parte dei chiarimenti forniti durante il convegno annuale da agenzia delle Entrate, ministero dell’Economia e Guardia di finanza: tutti consultabili su Nt+Fisco.

1 - Processo tributario, l’uso della testimonianza scritta


Quale modello di testimonianza scritta si può utilizzare?

Per l’assunzione della prova testimoniale scritta a norma dell’articolo 257-bis del Codice di procedura civile, previsto dal nuovo comma 4 dell’articolo 7 Dlgs 546/1992, è possibile utilizzare il modello e le istruzioni approvate con decreto del ministero della Giustizia del 17 febbraio 2010 usate nel processo civile, apportando i necessari adattamenti?

Risposta
Il comma 4 dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con la riforma di cui alla legge 130/2022, prevede che: «La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’ articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale».

Il richiamo della norma di cui sopra alle forme previste dall’articolo 257-bis del Codice di procedura civile, unitamente alla previsione di carattere generale contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, secondo cui «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile», comporta l’estensione al processo tributario degli stessi adempimenti ed obblighi previsti nel processo civile. In quest’ultimo, si ricorda che, in base all’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, è stato adottato il modello approvato con decreto del ministro della Giustizia del 17 febbraio 2010.

Alla luce del quadro normativo sopra descritto, si ritiene che questo modello sia applicabile al processo tributario, fermo restando che allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

2 - L’autenticazione della firma del testimone


La firma del testimone può essere autenticata dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria?

Secondo le istruzioni del modello per la compilazione della prova testimoniale scritta approvate con decreto del ministero della Giustizia del 17 febbraio 2010, la firma del testimone può essere autenticata dal cancelliere dell’ufficio giudiziario. Per analogia, nel modello di testimonianza scritta utilizzato per il processo tributario la firma del testimone può essere autenticata dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria?

Risposta
L’articolo 103-bis, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, prevede che la sottoscrizione del modello di testimonianza scritta può essere autenticata da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario. A riguardo, si ricorda che le disposizioni contenute nell’ articolo 9, comma 1, del Dlgs 546/92 prevedono che il segretario assiste la Corte secondo le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti il cancelliere. Peraltro, l’ articolo 35 del Dlgs 545/92 dispone che il segretario è deputato all’assistenza dei collegi nelle udienze e l’apposizione della firma nei provvedimenti depositati dai collegi stessi. In definitiva, le funzioni svolte dai segretari e dai cancellieri rispettivamente nell’ordinamento della giustizia tributaria e ordinaria – indipendentemente dal diverso nomen agli stessi attribuito – risultano le medesime.

Pertanto, tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, i segretari delle Corti di giustizia tributaria, al pari dei cancellieri, assumono la qualifica di pubblici ufficiali e, in quanto tali, possono autenticare la firma del testimone apposta sul modello.

3 - I termini per la richiesta del contributo unificato


Entro quali termini la Corte di giustizia tributaria deve chiedere la regolarizzazione del contributo unificato?

Entro quali termini la Corte deve richiedere tale regolarizzazione anche per garantire che l’eventuale condanna alle spese dell’ufficio impositore possa comprendere il contributo corrisposto dal ricorrente?

Risposta
La richiesta della regolarizzazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato tributario (Cut) da parte dell’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria avviene, ai sensi dell’ articolo 248 del Dpr 115/2002, mediante la notifica dell’invito al pagamento, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio eletto, entro 30 giorni dal deposito dell’atto giurisdizionale soggetto a tassazione. Si ricorda che il suddetto termine di 30 giorni non è perentorio, bensì è da intendersi come termine meramente ordinatorio ed acceleratorio, alla cui mancata osservanza non consegue alcuna decadenza dell’attività di recupero dell’ufficio impositore (cfr. Cassazione 36390/2021).

Tuttavia, le misure organizzative indirizzate agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria e gli obiettivi loro assegnati garantiscono l’osservanza del suddetto termine. Pertanto, l’attività di verifica, liquidazione e, quindi, l’eventuale recupero del contributo unificato, viene posta in essere prima della definizione del contenzioso tributario sulla base del quale è stato notificato l’invito al pagamento del Cut.

Ne consegue che, generalmente, quando viene decisa la controversia tributaria – da cui origina l’obbligo di pagamento del contributo unificato – con esito favorevole al contribuente e contestuale condanna alle spese del resistente ente impositore, la fase di controllo dell’esatta quantificazione del Cut dovuto risulta già espletata. Pertanto, viene assicurata la possibilità al contribuente vittorioso di recuperare integralmente le spese del giudizio, ivi compreso quanto dovuto a titolo di contributo unificato.

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