Contabilità

Aiuti a carattere generale non citati in nota integrativa

Non si indicano le agevolazioni come Ace o crediti d’imposta. Non censite anche le somme non corrispettiveinferiori a 10mila euro

di Giorgio Gavelli

Nessuna indicazione necessaria, in nota integrativa, per le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, ricevuti nel 2022 dalle imprese se “a carattere generale”. Stessa conclusione per quelli privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e per quelli, sempre erogati nel 2022, ma il cui importo è inferiore a 10mila euro nel periodo, considerando nel complesso le varie erogazioni di cui sarebbe necessaria l’indicazione.

Come ogni anno, approssimandosi il periodo di approvazione e deposito dei bilanci, torna di attualità il contenuto dei commi 125 e seguenti dell’articolo 1 del legge 124/2017, che dettano precisi obblighi di “trasparenza” delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio precedente. Anche grazie all’articolo 3, comma 6-bis, del Dl 73/2022 possiamo sostanzialmente distinguere tra due diverse categorie di soggetti:

1. le società commerciali tenute alla redazione della nota integrativa, le quali riportano le indicazioni richieste nel bilancio di esercizio riferito al periodo di erogazione;

2. gli altri soggetti compresi nei commi 125 e 125-bis (imprese individuali, società di persone, Onlus, fondazioni e così via), i quali assolvono l’obbligo su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione.

Le società che redigono il bilancio abbreviato vanno considerate nel primo gruppo, assieme (si ritiene) alle micro-imprese di cui all’
articolo 2435-ter del Codice civile quando (in conformità a quanto previsto dal formato Xbrl) inseriscono l’informativa nelle note in calce al bilancio.

È importante ricordare che la norma esclude tutte le sovvenzioni “a carattere generale”, da intendersi (secondo il documento congiunto Assonime e Cndcec del maggio 2019) come i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime agevolativo che premia tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni previste dalla legge (come l’Ace, la super-Ace, i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, quelli per ricerca e sviluppo, quelli per ridurre l’impatto dell’incremento dei prezzi di energia e gas e così via).

La disciplina sulla trasparenza, seguendo questa logica (confermata anche dalla circolare 6/2021 del ministero del Lavoro), si concentra «sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa».

Per gli importi già presenti nel Rna (Registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012) è sufficiente che venga dichiarata questa presenza.

La sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’adempimento è pari all’1 % degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro; decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

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