Finanza

Pir alternativi, l’holding period scatta dalla firma

Anticipazioni sulla circolare in arrivo dall’agenzia delle Entrate

di Alessandro Germani

I piani individuali di risparmio sono stati interessati da un’importante pubblica consultazione che si è chiusa lo scorso 16 febbraio (si veda Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2021). In occasione del salone del risparmio le Entrate hanno fornito alcune conferme e anticipazioni di quello che potrà essere verosimilmente il testo definitivo della circolare.

Ricordiamo che i Pir beneficiano di un’importante detassazione sui redditi degli investitori. Possono essere effettuati nella formula “fai da te” oppure, come generalmente avviene, facendo ricorso al risparmio gestito, ovvero a fondi d’investimento (oltre che a polizze assicurative). I Pir ordinari hanno limiti più contenuti e sono adatti ad un pubblico di famiglie, mentre i Pir alternativi hanno soglie più elevate per una clientela più sofisticata e avvezza a prodotti illiquidi. I primi, infatti, sono oggetto dei fondi aperti, i secondi invece dei fondi chiusi (private equity, private debt, fondi di credito, Eltif).

L’Agenzia ribadisce quanto chiarito nella bozza per cui esiste una flessibilità nell’ambito della sottoscrizione dei piani alternativi. Poiché, infatti, di solito a fronte dell’impegno dell’investitore i richiami avvengono nel tempo in base alle necessità del gestore, l’holding period (che consente di ottenere la detassazione) decorre dall’impegno. E questo è un chiaro vantaggio. Mentre per ciò che concerne i limiti (annuale e complessivo) si guarda all’importo versato, tenendo conto dei vari versamenti.

L’aspetto ulteriore, non presente nella bozza, riguarda il caso di un impegno a cui segua contestualmente anche il versamento. Chiaramente scatta sempre l’holding period, mentre per i limiti occorre ragionare diversamente. Se si versano 1,5 milioni, si considererà ad esempio il limite di 30mila euro annui per cinque anni. Poiché il conferimento di valori nel piano si considera cessione a titolo oneroso, la costituzione del Pir è in grado di generare tassazione. In questo caso l’Agenzia ammette che il meccanismo può essere considerato neutrale, non facendo scattare immediatamente la tassazione, evitando disparità fra sottoscrive e versa subito rispetto a chi sottoscrive e versa successivamente. Anche questa appare una notevole apertura.

Altro chiarimento riguarda l’investimento indiretto che è stato introdotto con l’articolo 13-bis del Dl 124/19. Già nella bozza di circolare era stato chiarito che lo stesso, che risponde all’esigenza di effettuare coinvestimenti che limitano il rischio, può avvenire attraverso veicoli partecipativi o anche Spv (Special purpose vehicle). Circa i limiti di tali investimenti indiretti, la logica deve essere quella per cui la società non svolga attività commerciali, bensì finanziarie ammissibili secondo la normativa Pir, rispettando quindi i limiti soggettivi quali la residenza in paesi Ue o See ma con stabile organizzazione in Italia. Si deve rispettare anche il divieto di investire in paesi non collaborativi.

Per ciò che concerne, poi, il divieto di investire in partecipazioni qualificate, questo è valido per il Pir fai da te in quanto sancito dal comma 100 della legge di Bilancio 2017 istitutiva dei Pir. Per inciso, invece, il limite delle partecipazioni qualificate non si applica agli Oicr Pir compliant come chiarito anche dalla circolare 3/E/18. Infine con la legge di Bilancio 2021 è stato riconosciuto un credito d’imposta a fronte di minusvalenze realizzate su strumenti finanziari detenuti nell’ambito del piano.

Ci si domanda se l’utilizzo del credito d’imposta (alternativo all’utilizzo della minus) costituisca una scelta oppure un obbligo per il contribuente. Per l’Agenzia, trattandosi di un’agevolazione, non può che essere una scelta quella di utilizzo del credito d’imposta.

Chiaramente deve esserci un possesso ininterrotto quinquennale, sennò valgono le regole ordinarie. Il credito d’imposta non può eccedere il 20% del valore degli investimenti, sull’eccedenza valgono le regole ordinarie. Unico limite è la finestra temporale, perché si applica a Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 e che hanno effettuato investimenti nel 2021, per cui andrebbe valutato, ma su un piano legislativo, di estendere la possibilità oltre il corrente anno. Il tutto considerato il fatto che i Pir alternativi stanno ancora partendo.

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