Imposte

Conferimento partecipazioni, pesa l’attivo della società

Nell’interpello 5/2023 i criteri per valutare se la società conferita è una holding

di Michela Folli e Marco Piazza

Nei conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata (articolo 177, comma 2-bis, del Tuir), per valutare se la società conferita sia o meno una holding è necessario verificare se il valore corrente (non quello contabile) delle partecipazioni detenute sia prevalente rispetto al valore corrente dell’attivo della società e non quindi del suo patrimonio netto. Lo precisano le Entrate nella risposta 5 di mercoledì 4 gennaio.

Poiché l’Agenzia richiama le circolari 36/2004 e 7/2013 relative alla participation exemption, il chiarimento sul denominatore del rapporto è certamente utile anche a questi fini. Inoltre, nel caso di conferimento di partecipazioni holding, la risposta 4/2023 ha confermato che il meccanismo di demoltiplicazione si applica a tutte le società – da identificare secondo la veste giuridica (sono ad esempio interessate le società consortili, ma non i consorzi) – che svolgano attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 del Testo unico a prescindere dalla definizione di commercialità ai fini della participation exemption (comprendendo quindi anche le società immobiliari di gestione).

L’interpello 5/2023 riguarda una non holding (Beta) posseduta attraverso partecipazioni di minoranza qualificata da due fratelli e da una holding immobiliare. detenuta al 50% dai due fratelli (Alfa) per la residua quota di capitale. Sul piano dell’abuso del diritto viene chiesto di esaminare due percorsi alternativi per creare due holding unipersonale al fine di agevolare il passaggio generazione. Il primo consiste nel conferimento ex articolo 177, comma 2-bis delle quote di Beta in due subholding unipersonale con eventuale futura scissione da parte di Alfa della residua partecipazione in Beta nelle due subholding. Il secondo consiste nel conferimento della totalità delle quote di Beta in Alfa seguita dalla scissione di Alfa in due holding unipersonali. Nel caso di specie viene dato per assunto che Beta non sia una holding.

In linea generale, le due operazioni non sono considerate abusive anche se l’Agenzia considera più lineare, per gli obbiettivi da raggiungere (cioè agevolare il passaggio generazionale), il primo percorso.

Con riferimento al primo percorso, disco verde sulla successiva donazione delle partecipazioni delle holding unipersonali ai figli. Non vi è aggiramento della condizione posta dal primo paragrafo della lettera a) del comma 2-­bis: l’unipersonalità della conferitaria deve sussistere solo al momento del conferimento.

Con riferimento al secondo percorso, il quesito posto dall’istante era se esso potesse essere considerato un aggiramento delle soglie minime di partecipazione indiretta (nel caso di holding) e dell’estensione a 60 mesi dell’holding period ai fini dell’applicazione della participation exemption alle partecipazioni ricevute in conferimento; condizioni che sarebbero sorte nel caso di adozione del primo percorso. L’Agenzia conclude che non c’è abuso del diritto, ma alla condizione che Beta non ceda, anche in parte, le partecipazioni ricevute, in conferimento. I motivi di questa particolare condizione non sono chiariti.

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