Imposte

Una stanza di compensazione per l’alta capacità contributiva

Aperto il dibattito sull’ufficio ad hoc per gli «High net worth individuals»

di Marco Cerrato

I principi di ottimizzazione delle risorse fiscali ed efficientamento della gestione delle entrate dello Stato contenuti nel disegno di legge delega per la riforma tributaria stanno stimolando un dibattito sull’opportunità di creare un ufficio dell’agenzia delle Entrate dedicato agli “High net worth individuals” (Hnwi).

Si tratta di una esperienza già condivisa da molti altri Stati, europei e non, in cui sono presenti uffici specializzati e funzionalmente competenti per i contribuenti persone fisiche ad alta capacità contributiva. È il caso, ad esempio, dell’ufficio Global high wealth statunitense, della High net worth unit britannica e della Unidade dos grandes contribuintes portoghese. Del resto, secondo uno studio Ocse del 2015, circa un terzo delle amministrazioni fiscali al tempo consultate erano già dotate di una siffatta unità centralizzata (Ocse, Comparative information on Oecd and other advanced and emerging economies). Benché i criteri e le soglie quantitative per accedere all’unità varino anche considerevolmente da Stato a Stato, esse sovente hanno riguardo al reddito annuale (solitamente non inferiore a 200.000 euro) e/o al valore complessivo del patrimonio (solitamente non inferiore a 2 milioni di euro).

Nell’ambito del dibattito in atto a livello nazionale – ripreso in questi giorni anche dai partecipanti del congresso nazionale della branch italiana di Step (The Society of Trust and Estate Practitiones) – è tuttavia prioritariamente opportuno individuare quale sia il modello a cui tendere. Un primo modello, di più immediata e pronta realizzazione, potrebbe prevedere la creazione di una interforce dedicata alla sola attività di accertamento degli Hnwi che eccedano determinate soglie di reddito o patrimonio, di guisa da efficientare le attività di controllo nei loro confronti tenuto conto delle competenze specifiche che essi richiedono per via della complessità ed internazionalità delle strutture di controllo e detenzione. Si tratta però di un modello forse obsoleto, che fa riecheggiare fallimentari tendenze vessatorie nei confronti dei più abbienti e che si porrebbe in brusca discontinuità rispetto alle spinte verso un “fisco amico” da più parti sostenute.

Un secondo modello, maggiormente al passo con i tempi e le tendenze internazionali, potrebbe invece prevedere la creazione di una “stanza di compensazione” dedicata agli Hnwi residenti e non, ossia di un ufficio improntato su dialogo, equità, buona fede, competenza ed efficienza, capace di ridurre i formalismi e di fornire un contatto centralizzato ed immediato a cui rivolgersi. Ciò consentirebbe di aumentare il grado di fiducia e soddisfazione dei contribuenti, anche internazionali, nei confronti delle istituzioni italiane, eliminando la variabile fiscale tra gli ostacoli all’effettuazione degli investimenti nel Bel Paese.

Si potrebbe così ipotizzare un accesso alla costituenda unità centrale anche (o solo) su istanza di parte (come ad esempio già avviene in materia di cooperative compliance), consentendo ai contribuenti ad alta capacità contributiva di essere ammessi a meccanismi premiali (quali riduzioni delle tempistiche o estensione del novero delle materie interpellabili – si pensi alle questioni sulla residenza) a fronte dell’impegno ad una “trasparenza rafforzata” ed alla soggezione ad obblighi di segnalazione per operazioni “critiche”, eccedenti determinate soglie quantitative o aventi carattere trasnazionale.

In tale contesto, sarebbe poi auspicabile che l’ufficio possa offrire meccanismi di “collaborazione preventiva” quanto alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed elaborazione di istanze di rimborso, nonché sia in grado di supportare gli Hnwi nella risoluzione di fenomeni di doppia imposizione internazionale. L’accesso potrebbe poi operare ex lege in talune circostanze, come ad esempio in caso di neo-residenti trasferitisi in Italia fruendo dell’imposta sostitutiva annua di 100.000 euro sui redditi esteri di cui all’articolo 24-bis del Tuir.

A seconda dell’audacia del legislatore delegato, l’ufficio Hnwi potrebbe poi accentrare funzioni ulteriori rispetto a quelle di mero monitoraggio e accertamento. Si pensi a quelle di auto-segnalazione e voluntary discloure, finora circoscritte a brevi ed estemporanee parentesi temporali, ma che potrebbero oggi essere istituzionalizzate a regime (magari con riduzioni delle sanzioni meno generose rispetto al passato), similmente a quanto già avviene altrove (come, ad esempio, negli Stati Uniti).

Insomma, le variabili e alternative sono molteplici. Che la parola passi al legislatore delegato.

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