Imposte

Onlus, più margini per i bonus sui trasferimenti immobiliari

di Gabriele Sepio e Thomas Tassani

L’attuale sistema legislativo relativo all’imposizione indiretta sui trasferimenti immobiliari appare strutturato su diversi livelli, tra tassazione ordinaria ed agevolata e non risulta realmente in grado di premiare quei soggetti maggiormente meritevoli in base a criteri di utilità sociale.

Per gli acquisti di beni immobili e gli apporti conseguenti alla costituzione dell’ente, si assiste ad una tassazione ordinaria, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, che quindi sono dovute in misura proporzionale.

La disciplina Onlus (Dlgs 460/1997) aveva previsto una imposizione solo fissa di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento a favore delle Onlus, al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, l’ente doveva dichiarare la volontà di utilizzare il bene per lo svolgimento della propria attività istituzionale e realizzare la destinazione entro due anni, pena l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria e di una sanzione amministrativa del 30 per cento.
Tuttavia, simile previsione non è più in vigore, essendo stata abrogata dal Dlgs 23/2011, che ha riformato il tributo di registro. Inoltre, lo stesso decreto Onlus aveva previsto la portata transitoria della agevolazione per le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa ma solo fino al 31 dicembre 2009.

Ne deriva, dunque, che l’ordinamento non prevede alcun significativo trattamento fiscale differenziato per quegli enti (oggi, le Onlus) che maggiormente dovrebbero essere agevolati, in virtù delle finalità perseguite e dei vincoli cui sono assoggettati.
Se poi si considera che anche i redditi degli immobili posseduti dagli enti del terzo settore sono sottoposti a tassazione ordinaria, si evidenzia una indubbia penalizzazione per tutti quei soggetti che, non svolgendo attività commerciali, si limitano all’utilizzo ed alla destinazione di tipo erogativo del proprio patrimonio.

Necessariamente, la riforma fiscale del Terzo Settore dovrà intervenire su questi aspetti, mentre invece dovrà confermare, cercando di sistematizzarla, la previsione oggi in vigore dell’articolo 3 del Dlgs 346/1990.

La norma prevede una esenzione, nelle imposte sulle successioni e donazioni, per i trasferimenti a favore di determinati soggetti pubblici e privati, tra cui le Onlus.

L’agevolazione è poi estesa anche ad altri enti, purché vi sia la dimostrazione, entro cinque anni, di avere impiegato i beni per il conseguimento delle specifiche finalità. Per tali trasferimenti esenti non si applicano neppure le imposte ipotecarie e catastali.

Il nuovo scenario con la legge sul «Dopo di noi»
L’ articolo 6 della legge sul «Dopo di noi» (112/2016) ha previsto l’esenzione da imposta di successione e donazione, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, per i trasferimenti di beni oggetto di trust, vincoli di destinazione e fondi da contratti di affidamento fiduciario. Come espressamente stabilito dall’articolo 3 della medesima legge, anche le Onlus possono godere di simile agevolazione qualora si tratti di enti che gestiscano il patrimonio segregato in coerenza con la propria attività e a favore di disabili gravi.

Le precenti uscite della rubrica «Le parole del non profit»

Onlus, esenzione in bilico dal bollo su fatture e documenti contabili
di Franco Vernassa

Associazioni, regime di favore fino a 400mila euro di ricavi
di Marta Saccaro

Sgravi fiscali per le donazioni sul doppio binario
di Gabriele Sepio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©